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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10793/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della datrice di lavoro, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originaria domanda della lavoratrice di pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo, ponendo le spese di CTU in pari quota a carico di entrambe le parti.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente inquadrata nella categoria A del comparto sanità, con progressione economica orizzontale A5, aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive per avere svolto, dal 2009 al 14.3.2013, mansioni asseritamente superiori riconducibili alla categoria B, in particolare come addetta alla segreteria dell'ambulatorio di ortopedia con compiti di gestione delle prenotazioni cartacee e informatiche. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la lavoratrice percepisse già un trattamento economico superiore a quello del livello B iniziale. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto il diritto alle differenze retributive, escludendo che la progressione economica A5 rilevasse nel confronto con la categoria B. Il ricorso per cassazione della datrice di lavoro censurava tale decisione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001 e CCNL, per non avere la Corte d'appello confrontato la retribuzione effettivamente percepita dalla dipendente, comprensiva della progressione A5, con quella della categoria superiore; (2) violazione dell'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 23 d.lgs. n. 150/2009 e del CCNL, per non avere considerato le progressioni economiche orizzontali come parte del percorso retributivo rilevante ai fini del principio di proporzionalità; (3) violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione e degli artt. 2, 24 e 45 d.lgs. n. 165/2001, per avere riconosciuto un trattamento economico superiore a quello contrattualmente previsto per il livello B; (4) violazione degli accordi collettivi e del principio di parità di trattamento ex art. 97 Cost. e art. 45 d.lgs. n. 165/2001, per avere attribuito alla dipendente un trattamento più favorevole di quello spettante ai lavoratori già inquadrati nella categoria superiore. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato la differenza di trattamento economico per mansioni superiori va calcolata confrontando il trattamento complessivamente percepito con quello della qualifica superiore, e che non è consentito cumulare la retribuzione corrisposta in forza della progressione economica orizzontale del livello inferiore con la retribuzione propria della categoria superiore, perché ciò determinerebbe un trattamento non previsto dalla contrattazione collettiva.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato come parametro di proporzionalità della retribuzione, ma non tale da giustificare un cumulo retributivo non previsto dalla contrattazione collettiva nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    la retribuzione del pubblico dipendente è rimessa alla contrattazione collettiva; sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi estranei al sistema collettivo, e la parità di trattamento opera entro tale sistema

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    nelle ipotesi di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore; tale differenza va però calcolata sul trattamento complessivo percepito e non con un raffronto parcellizzato delle sole voci tabellari

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza delle progressioni economiche interne, ma la Corte ne ha escluso un uso tale da alterare il confronto retributivo dovuto per le mansioni superiori

  • art. 23 d.lgs. n. 150/2009

    richiamato a sostegno della selettività delle progressioni economiche, ma non idoneo a legittimare un trattamento cumulativo diverso da quello collettivamente previsto

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come norma che riserva alla disciplina collettiva la regolazione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina economica del rapporto, senza incidere sul principio secondo cui il trattamento economico è definito dalla contrattazione collettiva

  • art. 35 c.c.n.l. 7/4/99

    richiamato dalle parti quale fonte della disciplina economica e dell'inquadramento nel comparto sanità

  • art. 8 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato incidentalmente per evidenziare che la spesa per il personale deve essere evidente, certa e prevedibile nella sua evoluzione

  • art. 47 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato incidentalmente in relazione al procedimento di determinazione degli oneri finanziari della contrattazione collettiva

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di parità di trattamento nel pubblico impiego, ma la Corte ha escluso che la decisione d'appello fosse conforme a tale principio

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alla differenza retributiva per lo svolgimento di mansioni superiori va determinato confrontando il trattamento economico complessivamente percepito dal dipendente con quello previsto per la qualifica superiore, comprensivo di tutte le voci retributive rilevanti, e non isolando solo la retribuzione tabellare di base.
  • Le progressioni economiche orizzontali maturate nella categoria di appartenenza non possono essere scorporate dal trattamento effettivamente percepito al fine di cumulare, per il periodo di svolgimento di mansioni superiori, la retribuzione del livello inferiore con quella della categoria superiore, se ciò conduce a un risultato non previsto dalla contrattazione collettiva.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico fondamentale e accessorio è rimesso alla contrattazione collettiva; il datore di lavoro pubblico non può attribuire, neppure in via individuale e di miglior favore, un compenso diverso da quello collettivamente stabilito.
  • Il principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro pubblico opera entro il perimetro del sistema delineato dalla contrattazione collettiva e non consente di giustificare, mediante il confronto con altri dipendenti, un trattamento economico cumulativo non conforme alle fonti collettive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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