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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07038/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

Una coerede ha convenuto in giudizio i due fratelli chiedendo il rilascio di un appartamento di cui aveva acquistato la nuda proprietà dai genitori, riservatisi l’usufrutto, poi entrambi deceduti. Uno dei fratelli si è costituito proponendo domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento dell’apertura della successione della madre e la collazione del bene, sostenendo che l’atto di vendita fosse in realtà una donazione dissimulata oppure, in alternativa, una donazione indiretta. Il Tribunale ha accertato che i convenuti occupavano l’immobile senza titolo e ha rigettato la riconvenzionale; la Corte d’appello ha confermato, escludendo sia la simulazione sia la liberalità indiretta, rilevando che non era stata fornita prova sufficiente della simulazione e che la sola eventuale sottostima del prezzo non bastava a dimostrare l’animus donandi. In cassazione il soccombente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non si era considerato il mancato versamento del prezzo e che gli elementi raccolti erano idonei a provare la simulazione o la donazione indiretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che si trattava di doppia conforme e che, quindi, era preclusa la denuncia del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Ha inoltre osservato che il motivo mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, senza individuare uno specifico fatto storico omesso. Quanto alla simulazione, ha ritenuto che il ricorrente, agendo solo come coerede per la collazione e non allegando la lesione della legittima, non potesse avvalersi della qualità di terzo ai fini probatori; pertanto restavano operanti i limiti di prova previsti per le parti, con preclusione della prova testimoniale e presuntiva. Quanto alla donazione indiretta, ha confermato la necessità di provare non solo un corrispettivo inferiore al valore di mercato, ma anche la volontà liberale, profilo non adeguatamente censurato dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

    norma richiamata per l’introduzione del giudizio sommario poi convertito in rito ordinario.

  • art. 348-ter c.p.c.

    ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c.

    in caso di doppia conforme, preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    il controllo di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; serve l’allegazione di uno specifico fatto storico decisivo omesso.

  • art. 1417 c.c.

    i limiti alla prova della simulazione dipendono dalla qualità di parte o di terzo; il coerede che agisca per la collazione non è automaticamente terzo.

  • art. 1415 c.c.

    richiamato per affermare che il coerede che subentra nella posizione del de cuius, agendo per la collazione, non può avvantaggiarsi delle condizioni riservate ai terzi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    art. 1, comma 17, de lla legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto e il ricorrente non deduce specifiche divergenze motivazionali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi nella mera sollecitazione a una nuova valutazione delle prove: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo che sia stato realmente trascurato dal giudice di merito.
  • Il coerede che agisca per la collazione di beni asseritamente donati non assume automaticamente la posizione di terzo ai fini della prova della simulazione; se non deduce la lesione della legittima e agisce solo come erede, restano applicabili i limiti probatori propri delle parti.
  • Per configurare una donazione indiretta non basta dimostrare una divergenza tra prezzo pattuito e valore di mercato del bene: è necessario provare anche l’animus donandi, cioè la volontà liberale del disponente.
  • L’accertamento della simulazione finalizzato alla collazione richiede un apparato probatorio coerente con la posizione successoria azionata; la sola affermazione del mancato pagamento del prezzo, senza prova specifica e decisiva, non è sufficiente a ribaltare l’esito di merito.

Come è indicizzato

MaterieCollazioneImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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