Cassazione Civile, Ordinanza n. 02345/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà del committente, nel corso dei quali veniva lamentato un illecito differimento dell'ultimazione dell'opera e la causazione di danni patrimoniali. Il giudice di merito aveva ritenuto responsabili, da un lato, il progettista dei calcoli delle cerchiature per errori nella redazione del progetto strutturale e, dall'altro, il direttore dei lavori per omessa vigilanza ed esecuzione del progetto in difformità dalle prescrizioni tecniche e normative. In cassazione il direttore dei lavori ha dedotto: vizi motivazionali e processuali sulla valutazione di inattendibilità di alcuni testimoni; omesso esame del comportamento fraudolento del committente; violazione dell'art. 116 c.p.c. per il preteso errato apprezzamento delle prove; violazione delle norme sull'appalto e, in particolare, dell'art. 1662 c.c.; irrilevanza della sentenza penale assolutoria; errata esclusione del valore confessorio della quantificazione stragiudiziale del danno. Il progettista strutturale, in via incidentale, ha a sua volta censurato: il rigetto dell'eccezione di improcedibilità legata alla negoziazione assistita; l'omessa considerazione della responsabilità del committente; l'erronea valutazione delle prove; l'erronea quantificazione del danno e il mancato riconoscimento della natura confessoria della richiesta stragiudiziale; l'inammissibilità di istanze istruttorie; la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto, in sintesi, che molte doglianze mirassero a una rivalutazione del merito e che, per una parte decisiva delle questioni, vi fosse giudicato interno per mancata impugnazione di autonome rationes decidendi della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure del direttore dei lavori, rilevando tra l'altro la correttezza della motivazione sulla inattendibilità dei testi, l'inammissibilità del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, l'inammissibilità delle doglianze che richiedevano una nuova valutazione del merito, la irrilevanza della sentenza penale assolutoria ai fini civili e la non vincolatività, ai fini del risarcimento, della quantificazione stragiudiziale del danno. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo del ricorrente incidentale sulla negoziazione assistita, chiarendo che l'art. 8 d.l. n. 132/2014 non introduce un termine generale di decadenza per proporre la domanda dopo il rifiuto dell'invito, ma opera solo sulle decadenze già previste dalla legge. Per il resto, le censure incidentali sono state dichiarate inammissibili o infondate anche perché investivano capi coperti da giudicato interno e perché sollecitavano una nuova lettura del materiale probatorio. La Corte ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione логicamente coerente e comprensibile.
Invocato in relazione all'attendibilità dei testimoni; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di inattendibilità per difetto di neutralità.
La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità, distinguendo tra violazione di legge, nullità e vizio motivazionale; ha inoltre applicato il limite della doppia conforme per il n. 5.
Richiamato per affermare l'inammissibilità del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia decisione conforme in fatto.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso la regola del prudente apprezzamento; non è censurabile la mera richiesta di una diversa valutazione del merito.
Invocati per contestare la qualificazione del rapporto e la responsabilità del direttore dei lavori; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a una diversa ricostruzione dei fatti.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il committente avesse inciso sullo svolgimento dei lavori; la Corte non ha ravvisato un errore di sussunzione ma solo una diversa lettura dei fatti.
art. 8 d.l. n. 132 del 12.9.2014
"dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati"
La norma non introduce un termine generale di decadenza per ogni domanda di merito dopo il fallimento della negoziazione assistita; opera solo sulle decadenze già previste dalla legge per specifiche azioni.
art. 4 d.l. n. 132 del 12.9.2014
Richiamato solo per il termine di risposta all'invito alla negoziazione assistita; la Corte ha distinto tale termine dal termine di decadenza di cui all'art. 8.
Invocato per attribuire valore confessorio a una richiesta stragiudiziale di risarcimento; la Corte ha escluso che la raccomandata avesse valore confessorio.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.
Invocato nel motivo sulle istanze istruttorie; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile.
Richiamato nel motivo sulle prove testimoniali e istanze istruttorie; la Corte non vi ha riconosciuto violazioni idonee a determinare cassazione.
Richiamato nel motivo sulle istanze istruttorie; censura ritenuta inammissibile.
Richiamato nel motivo sulle istanze istruttorie e sull'appello; la Corte ha valorizzato l'inammissibilità delle censure che non attaccavano tutte le rationes decidendi.
Richiamato nel motivo sulle istanze istruttorie; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle doglianze non ritualmente coltivate.
Richiamato nel motivo incidentale sulle prove; non ha condotto all'accoglimento della censura.
Richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel compensare o meno le spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante fosse soggetta a diversa regola; non basta denunciare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; se la doglianza mira a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie, essa è inammissibile in cassazione.
- L'assoluzione penale "perché il fatto non costituisce reato" non esclude la responsabilità civile quando il fatto sia stato accertato come colposo, poiché in sede civile è sufficiente la colpa e non è necessario il dolo.
- La quantificazione stragiudiziale del danno non vincola il giudice civile e, di regola, non integra confessione sul quantum, se non nei limiti in cui l'atto sia effettivamente interpretato secondo i canoni dell'ermeneutica negoziale o dichiarativa.
- L'art. 8 d.l. n. 132/2014 sulla negoziazione assistita non introduce un termine generale di decadenza per la proposizione dell'azione di merito dopo il rifiuto dell'invito; opera soltanto sulle decadenze già previste dalla legge per specifiche azioni.
- Se una sentenza d'appello si fonda su rationes decidendi autonome e una di esse non è specificamente censurata, la relativa statuizione passa in giudicato interno e rende inammissibili le doglianze dirette a sovvertirla.
- La condanna alle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio della compensazione non richiede una motivazione specifica, salvo i limiti di legge.
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