Cassazione Civile, Ordinanza n. 25837/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione e divisione di un immobile sito nel Comune di Merate proposta da due soggetti che assumevano di esserne contitolari. Le convenute opponevano che il bene fosse stato usucapito dalla società Casalini e Viscardi S.r.l., la quale interveniva poi in giudizio proponendo domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione, deducendo che l'immobile era da tempo inglobato nell'area recintata in cui veniva svolta l'attività sociale. Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale ritenendo non provato il possesso uti dominus ultraventennale, valorizzando che il bene era stato acquistato da uno dei soci e poi consentito in uso alla società per mera tolleranza. La Corte d'appello confermava. In cassazione la società ricorrente principale deduceva: violazione dell'art. 115 c.p.c., travisamento della prova, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi per avere la Corte escluso il possesso utile ad usucapionem; violazione dell'art. 2733 c.c. per non aver attribuito valore confessoria a dichiarazioni rese dalle controparti; violazione degli artt. 1141, 1142, 1144, 1158 e 2697 c.c. sulla prova dell'usucapione; omessa ammissione di mezzi istruttori. Le resistenti proponevano ricorso incidentale, lamentando a loro volta violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per mancata sospensione del giudizio di appello in attesa della definizione del giudizio di primo grado, oltre a censure sulla valutazione delle prove, sulla mancata esclusione dell'usucapione, sulla documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. e sulla regolazione del contributo unificato ex art. 13 D.P.R. n. 115/2002. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, compensando le spese tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali e condannando entrambe le parti ricorrenti, in solido, alle spese in favore dei controricorrenti Viscardi, nonché alle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure della società ricorrente principale perché risolte in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale, giudicando infondate la doglianza sulla sospensione ex art. 295 c.p.c., quella sulla valutazione delle prove, quella sulla confessione stragiudiziale, quella sulla documentazione ipocatastale e quella sul contributo unificato. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso l'usucapione dell'immobile, ritenendo la relazione con il bene mera detenzione/tolleranza e non possesso utile ad usucapionem. Ha disposto compensazione delle spese tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, ma ha condannato entrambe in solido verso i controricorrenti Viscardi, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non era dovuta perché non vi era rischio di contrasto tra giudicati; la tutela invocata poteva eventualmente ricorrere solo in ipotesi di sospensione concordata ex art. 297 c.p.c.
È richiamato come unica ipotesi di sospensione del giudizio di appello avverso la decisione non definitiva in attesa della definizione del giudizio di primo grado, ma solo per concorde volontà delle parti.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la diversa valutazione delle prove già acquisite.
La diversa forza di convincimento attribuita dal giudice alle prove rientra nella sua valutazione discrezionale e non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c.
La dichiarazione confessoria stragiudiziale resa in un giudizio litisconsortile non è automaticamente liberamente apprezzabile; nel caso la Corte ha escluso che le dichiarazioni invocate avessero efficacia confessoria decisiva, trattandole come elementi probatori.
Richiamato in tema di distinzione tra possesso e detenzione e di interversione del possesso ai fini dell'usucapione.
Richiamato quale norma relativa agli effetti del possesso e al computo del tempo utile all'usucapione.
La mera tolleranza del proprietario esclude la configurabilità di un possesso utile ad usucapionem.
L'usucapione richiede un possesso continuato, pacifico e non interrotto per il tempo di legge, qui non ritenuto provato.
L'onere di provare i presupposti dell'usucapione grava su chi la invoca.
La censura sulla mancanza della documentazione ipocatastale era infondata perché tale documentazione sarebbe stata rilevante nella successiva fase di divisione, non nel giudizio sulla domanda di usucapione proposta avverso la sentenza non definitiva.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica ope legis nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, senza discrezionalità del giudice.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 30 gennaio 2013.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato i commi 3 e 4, condannando le parti ricorrenti a una somma equitativa e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, perché l'apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il peso probatorio attribuito alle risultanze acquisite.
- Ai fini dell'usucapione, la mera durata e consistenza dell'attività esercitata sul bene non bastano se il rapporto con la cosa è spiegabile come detenzione o tolleranza, specie quando tra le parti esistano vincoli particolari, come rapporti familiari o societari.
- L'onere di provare il possesso uti dominus e gli altri presupposti dell'usucapione incombe su chi la invoca.
- Nel giudizio litisconsortile la dichiarazione stragiudiziale sfavorevole ad una sola parte non assume automaticamente valore confessoria piena, ma può essere valutata insieme agli altri elementi istruttori secondo le regole del caso concreto.
- La sospensione del giudizio di appello contro una sentenza non definitiva non è imposta dal semplice rischio di contrasto con la futura decisione di primo grado, mancando il presupposto del contrasto tra giudicati; la sospensione è ammissibile, se del caso, solo nei casi previsti dalla legge e in particolare per accordo delle parti.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile o rigettata, l'ulteriore contributo unificato e le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge si applicano ope legis, senza valutazioni discrezionali del giudice.
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