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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36413/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) e furto aggravato (art. 624-bis c.p.) per aver reso inaccessibile l'appartamento al conduttore sostituendo la serratura e per essersi impossessata di mobilia e altri beni. In Cassazione la difesa ha censurato la determinazione della pena (violazione degli artt. 81 e 135 c.p.), sostenendo che l'aumento per continuazione non è stato correttamente convertito in pena pecuniaria quando il reato satellite è punito solo con multa, e ha contestato la motivazione su profili probatori, chiedendo che venisse valutata una testimonianza sopravvenuta rilevante per la sussistenza del contratto di locazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati risultano estinti per prescrizione (ultimo evento estintivo 28/08/2022). Ha tuttavia rigettato il ricorso agli effetti civili: le statuizioni civili restano impregiudicate e la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3500,00. La Corte ha inoltre ritenuto non fondati i motivi relativi alla prova testimonial e ha richiamato principi di diritto sul trattamento della continuazione tra reati con sanzioni eterogenee.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    Reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni contestato come condotta atta a rendere inaccessibile l'immobile; la Corte ha ritenuto che questo reato fosse il "satellite" rispetto al furto e che, essendo punito con multa, la sua incidenza sulla continuazione debba rispettare il genere della pena.

  • art. 624-bis c.p.

    Furto aggravato (occupazione/appropriazione di arredi e beni): individuato come reato più grave sul quale si applica il meccanismo della continuazione con il reato satellite.

  • art. 81 c.p.

    Regola il concorso di reati e la determinazione della pena unica progressiva; richiamato dalla difesa e dalla Corte rispetto alla corretta applicazione dell'aumento per continuazione.

  • art. 135 c.p.

    Norma sulla conversione delle pene detentive in pena pecuniaria; la Corte richiama che, quando il reato satellite prevede pena pecuniaria, l'aumento per continuazione deve essere ragguagliato a pena pecuniaria nel rispetto del principio di legalità e del favor rei.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti formali del ricorso per cassazione (richiami solo procedurali sull'impugnazione presentata nei limiti richiesti).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale (richiesta di annullamento senza rinvio per prescrizione).

  • Corte costituzionale, sent. n. 28 del 2022

    "[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p."

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale parte dell'art. 53 l. 689/1981 e ha precisato il parametro minimo del valore giornaliero per la conversione, influenzando il calcolo della conversione pecuniaria delle pene detentive.

  • art. 53, comma 2, legge n. 689/1981

    "il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare"

    Citata in relazione alla decisione della Corte costituzionale che ne ha corretto la lettura, con effetti sul criterio di conversione delle pene detentive in pena pecuniaria.

  • art. 157, primo comma e art. 161, secondo comma c.p.

    Norme sul termine di prescrizione: applicando i termini indicati, la Corte ha calcolato il decorso del termine prescrizionale (estinzione del reato più recente il 28/08/2022).

  • Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)

    Precedente di legittimità richiamato sul concorso di reati con sanzioni eterogenee; afferma che l'aumento per continuazione va effettuato con il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena prevista per il reato satellite.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio secondo cui, in caso di estinzione del reato sopravvenuta in sede di appello, il giudice deve comunque valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili; richiamato per spiegare il rigetto del ricorso agli effetti civili.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamata nella giurisprudenza citata circa l'impugnazione del P.M. e la valutazione del merito in presenza di assoluzione; utilizzata per distinguere ipotesi processuali attinenti alle statuizioni civili.

Massime di principio

  • Se reati in continuazione prevedono sanzioni di genere diverso, l'aumento per continuazione deve essere calcolato con il criterio della pena unica progressiva ma rispettando il genere della pena del reato satellite: se il satellite è punito con multa, l'aumento sulla pena detentiva va ragguagliato a pena pecuniaria (art. 135 c.p.).
  • Le modifiche/interpretazioni della Corte costituzionale sui limiti di conversione (valore giornaliero minimo) influiscono sul valore pratico della conversione delle pene detentive in pene pecuniarie e quindi sul computo della continuazione.
  • La prescrizione estingue gli effetti penali anche dopo sentenze di merito: la Cassazione può annullare senza rinvio per prescrizione se i termini sono decorso e non vi sono cause di sospensione.
  • L'estinzione per prescrizione non cancella automaticamente gli effetti civili: il giudice di legittimità può rigettare il ricorso agli effetti civili e lasciare impregiudicate le pretese risarcitorie, con possibile condanna alle spese di grado.
  • La contestazione sulla forma del contratto (es. assenza di scritto) può essere irrilevante per la valutazione della effettiva condotta possessorio/appropriativa: in molte fattispecie il fatto materiale prevale sulla forma del rapporto contrattuale.
  • Nuove testimonianze raccolte in procedimenti collegati devono essere adeguatamente valutate nel merito, ma non sempre comportano rinnovazione automatica del giudizio di merito in Cassazione; le questioni probatorie possono essere ritenute non decisive se la Corte territoriale le ha già esaminate.

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