Cassazione Penale, Sentenza n. 36260/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura tre profili: 1) presunta difettosa notificazione dell'avviso di udienza in appello, eseguita presso il difensore fiduciario anziché al domicilio eletto; 2) erronea determinazione della pena, con riferimento a un presunto minimo edittale indicato dalla Corte territoriale pari a 1 anno e 6 mesi non corrispondente al minimo vigente al momento del fatto; 3) vizio di motivazione circa la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 (distruzione/occultamento delle scritture contabili finalizzato all'evasione).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto legittima la notificazione presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. anche in presenza di temporanea assenza dall'indirizzo eletto, e ha confermato la responsabilità penale dell'imputato per i reati contestati (omessa presentazione della dichiarazione e distruzione/occultamento delle scritture). Ha però annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuta viziata perché la Corte territoriale aveva fatto riferimento a un minimo edittale non corrispondente a quello vigente al momento del fatto (il minimo era 6 mesi). La Corte di legittimità ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per rideterminare la pena, stabilendo che la pena base dovrà essere calcolata nella forbice con minimo 6 mesi (vigente al fatto) e, per effetto del divieto di reformatio in pejus, non oltre 1 anno e 6 mesi già indicato in sede di appello, tenendo conto altresì dell'aumento di 2 mesi derivante dalla continuazione.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen.
Consente la notificazione presso il difensore quando l'imputato è assente dal domicilio eletto; la giurisprudenza di legittimità ammette questa forma anche in caso di temporanea assenza senza necessità di dimostrare l'irreperibilità.
art. 157 cod. proc. pen.
Regola le forme ordinarie di notificazione al domicilio; richiede indagini specifiche quando non è possibile notificare con le modalità ordinarie (principio distinto dall'art. 161).
art. 10 del d.lgs. n. 74/2000
Reato di distruzione/occultamento delle scritture contabili con dolo specifico di evadere le imposte; il dolo specifico può essere desunto dal comportamento complessivo dell'agente, ad esempio dalla mancata presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni documentate.
richiami giurisprudenziali (Sezioni Unite, 29/12/2017, n. 58120)
Conferma la legittimità della notificazione al difensore in caso di temporanea assenza dall'indirizzo eletto senza dover provare l'irreperibilità.
art. 624 cod. proc. pen.
Citato in ordine all'effetto di definitività sulla responsabilità penale (nel testo è richiamato come riferimento alla definitezza del giudicato della responsabilità).
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di udienza al difensore è lecita ai sensi dell'art. 161 c.p.p. anche quando l'imputato sia temporaneamente assente dall'indirizzo eletto; non è necessario provare l'irreperibilità permanente.
- In reati tributari che richiedono dolo specifico di evasione, la prova dell'intento può essere desunta da elementi indiretti e dal comportamento complessivo, come l'omessa presentazione della dichiarazione relativa alle scritture distrutte o occultate.
- La determinazione della pena deve fare riferimento al regime sanzionatorio vigente al momento del fatto; errori nella individuazione del minimo edittale rendono la dosimetria viziata e suscettibile di annullamento.
- In caso di rinvio per ricalcolo della pena, opera il divieto di reformatio in pejus: il giudice del rinvio non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla pena già inflitta in grado di appello.
- Se la Cassazione annulla solo la parte sanzionatoria, la dichiarazione di responsabilità già passata in giudicato rimane definitiva e si procede esclusivamente al nuovo giudizio sul trattamento della pena.
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