Cassazione Penale, Sentenza n. 36266/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'istanza di ricusazione proposta nei confronti della dottoressa Laura Morselli, sostenendo che, allorquando la stessa aveva presieduto il Tribunale del Riesame e aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, aveva espresso valutazioni di merito sulla responsabilità dell'imputata (anticipazione del convincimento). La doglianza si fondava sull'inosservanza dell'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p. e deduceva altresì la mancanza, contraddittorità e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è rilevante ai fini della ricusazione l'anticipazione del convincimento sul merito quando il giudice esprime giudizi sulla colpevolezza che non siano giustificati dalle necessità procedurali e invadano senza nesso l'ambito della decisione di merito. Tuttavia, nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente valutato che il Collegio del Riesame presieduto dalla dottoressa Morselli si era limitato a esaminare gli argomenti già esposti dalle parti, a verificare fumus e periculum e a rispondere alle censure, compiendo valutazioni in diritto pertinenti alla fase cautelare, senza indebite anticipazioni di giudizio. Perciò la richiesta di ricusazione era infondata. La cassazione ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.
La norma riguarda la ricusazione per indebita manifestazione del convincimento. La Corte ha interpretato che costituisce motivo di ricusazione l'anticipazione di valutazioni sul merito non giustificate dalle sequenze procedurali o prive di nesso funzionale con l'atto da compiere; tuttavia, la conferma di misure cautelari reali, di per sé, non integra automaticamente tale indebita manifestazione di convincimento e richiede una verifica concreta caso per caso.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina l'onere delle spese per la parte soccombente. La Corte ha disposto che la ricorrente sostenga le spese del procedimento di cassazione.
sentenza Corte Cost. n. 181 del 2004
Richiamata quale criterio interpretativo in tema di limiti dell'attività istruttoria e dell'individuazione dei margini entro cui le valutazioni del giudice cautelare non configurano anticipazione del giudizio di merito.
articoli di accusa menzionati nel procedimento di merito (es. artt. 55-1161 Cod. Nav., art. 30 legge n. 394/1991, art. 181 d.lgs. n. 42/2004, art. 95 d.P.R. n. 380/2001)
Norme sostanziali relative ai reati oggetto del procedimento principale; sono richiamate in motivazione come oggetto dell'indagine cautelare ma non sono state oggetto di specifica reinterpretazione ai fini della decisione sulla ricusazione.
Massime di principio
- La semplice conferma di una misura cautelare o di sequestro da parte di un giudice che poi giudicherà non costituisce automaticamente motivo di ricusazione: occorre dimostrare che le valutazioni espresse siano andate oltre la verifica cautelare e abbiano costituito una indebita anticipazione del convincimento sul merito.
- Per valutare la ricusazione per anticipazione del convincimento occorre verificare se le valutazioni del giudice siano state imposte dalla natura dell'atto (fumus, periculum) o se, invece, abbiano invaso senza nesso e senza necessità l'ambito della decisione di merito.
- La contestazione della motivazione di un provvedimento cautelare come strumento per richiedere la ricusazione richiede un'analisi puntuale delle singole argomentazioni: argomenti meramente critici o differenze di valutazione sul merito non sono sufficienti per ottenere la ricusazione.
- Il gravame per ricusazione richiede al ricusante di indicare elementi concreti che dimostrino il pregiudizio o la preclusione della imparzialità del giudice, non semplici sospetti o deduzioni basate su esiti processuali antecedenti.
- In cassazione non è consentito riesaminare nel merito le questioni proprie del procedimento principale; l'oggetto del controllo è la legittimità e la correttezza della decisione sulla ricusazione e l'eventuale esistenza di vizi nella motivazione che configuri violazione di legge.
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