Cassazione Penale, Sentenza n. 36263/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.). La difesa ha chiesto la retrodatazione del dies a quo al 25 marzo 2014 (giorno del sequestro) sostenendo che l'immobile era gia' ultimato e abitato da allora; ha contestato inoltre il computo delle sospensioni dei termini di prescrizione operate dalla Corte territoriale (si assume che la sospensione complessiva sia stata di 84 giorni anziche' dei 2 mesi e 21 giorni riconosciuti dalla Corte), e ha dedotto violazione degli artt. 157 ss. cod. pen. e 165 bis disp. att. cod. proc. pen. e carenza di motivazione in relazione alla memoria difensiva del 31-12-2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che ha fissato il momento consumativo del reato al primo accertamento utile (sopralluogo dell'11 giugno 2014), non sussistendo elementi probatori idonei a retrodatare il fatto al 25 marzo 2014. Ha inoltre confermato il calcolo delle sospensioni dei termini di prescrizione (60 giorni per l'impedimento del 15-09-2016 e 21 giorni per l'impedimento del 12-09-2019) e l'applicabilita' della sospensione dovuta agli impedimenti difensivi anche nei confronti della ricorrente, essendo questa non stata causa del rinvio e non avendo sollevato opposizione o chiesto separazione degli atti. Ne consegue che alla data della decisione impugnata (21-01-2022) il reato non era piu' prescritto; la prescrizione sarebbe intervenuta il 4-03-2022, cioe' successivamente. Per cio' il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; la ricorrente e' stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 380/2001
Norma contestata in primo grado in relazione a lavori edilizi; richiamata come fatto storico-penale nella ricostruzione dell'accusa, ma non centrale nel motivo di cassazione.
art. 349 cod. pen.
Reato di violazione di sigilli. La Corte ha interpretato il momento consumativo come coincidente con l'accertamento (primo successivo all'apposizione dei sigilli) salvo prova rigorosa di elementi contrari; applicazione del principio che la difesa deve provare situazioni particolari per retrodatare il dies a quo.
art. 157 ss. cod. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto tali richiami inidonei a sovvertire la corretta individuazione del dies a quo e il calcolo delle sospensioni.
art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa sul piano delle cause di sospensione/interruzione dei termini; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione di tale disciplina cambiasse l'esito della prescrizione nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'addebito delle spese processuali alla ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla statuizione circa l'irrogazione di una sanzione pecuniaria equitativa quando il ricorso non sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di cio' la Corte ha disposto il versamento di Euro 3.000.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 4, n. 50303/2018; Sez. F n. 34281/2013; Sez. 3 n. 13147/2005; Sez. 7 ord. n. 6935/2015)
Principi interpretativi richiamati: 1) il momento consumativo della violazione di sigilli puo' coincidere con l'accertamento salvo prova contraria; 2) la sospensione della prescrizione per impedimento di un difensore si estende ai coimputati quando questi non abbiano dato causa o non si siano opposti al rinvio; 3) ricorso per cassazione manifestamente infondato e inammissibile impedisce ulteriori riconsiderazioni successive.
Massime di principio
- Per i reati di violazione di sigilli il dies a quo della prescrizione puo' essere ritenuto coincidente con la data del primo accertamento successivo all'apposizione dei sigilli salvo che la difesa provi, con elementi concreti, un momento di consumazione anteriore.
- La parte che chiede la retrodatazione della consumazione del reato ha l'onere probatorio di fornire elementi specifici e non meramente assertivi che confutino la presunzione fondata sull'accertamento.
- Le sospensioni dei termini di prescrizione dovute a impedimenti difensivi si applicano anche a tutti i coimputati se questi non hanno dato causa al rinvio, non si sono opposti o non hanno richiesto la separazione degli atti; percio' va sempre verificata la condotta processuale di ciascun coimputato.
- Il computo delle sospensioni va documentato e motivato nel provvedimento; errori formali nel calcolo non incidono sull'esito se la correzione conduce allo stesso risultato sostanziale (ossia se la prescrizione non risulta comunque maturata alla data della sentenza).
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato e inammissibile impedisce l'instaurazione della successiva fase di impugnazione; la parte puo' essere condannata al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie equitative se non si ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso.
- In ricorsi relativi a prescrizione, occorre sempre verificare la data esatta del dies a quo, tutte le cause di sospensione/interruzione intervenute e se tali cause siano riferibili alla specifica posizione del ricorrente o a terzi/coimputati.
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