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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36264/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Villari impugnava la sentenza di condanna confermata dalla Corte di appello per la realizzazione, senza permesso di costruire e senza nulla osta del Genio Civile, di due manufatti adibiti a deposito (9 mq e 7 mq) con copertura in lamiera su travi di legno, in zona sismica. Il ricorso per cassazione sollevava quattro motivi: 1) errore di qualificazione delle opere (la difesa sosteneva che si trattava di semplici pertinenze non soggette a permesso, richiamando art.3 comma 1 lett. E6/E7 del d.P.R. 380/2001 e altre norme); 2) vizio sulla identificazione del proprietario/committente (si sarebbe dovuto considerare la comproprietà con altro soggetto, quindi non era spiegato perché Villari fosse unico committente); 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), atteso il modesto impatto urbanistico e le piccole dimensioni dei manufatti; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la modesta entità delle opere e lo stato di incensuratezza del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il giudizio dei giudici di merito che hanno qualificato le opere come interventi di nuova costruzione richiedenti titolo abilitativo, sulla base del verbale di sopralluogo che descriveva manufatti in muratura, saldamente ancorati al suolo e chiusi sui quattro lati con copertura zincata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sull'identificazione del committente non era stata dedotta in appello (nuova questione inammissibile in Cassazione) e il ricorso era generico e carente di autosufficienza probatoria. La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa dalla Corte territoriale richiamata perché le opere avevano caratteristiche tali (muratura, assenza di autorizzazione, zona sismica) da non ritenere l'offesa tenui. Il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato corretto; la pena è comunque prossima al minimo edittale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44

    Norma richiamata fra i reati contestati; la Corte ha ritenuto applicabile la normativa edilizia ove le opere realizzate richiedono titolo abilitativo.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93-95

    Norme relative alle sanzioni per violazioni edilizie, indicate come riferimento per la responsabilità penale accertata.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. E6 / lett. E7

    La difesa ha richiamato la lett. E6 (o E7) sostenendo che i manufatti fossero pertinenze escluse da titolo; la Corte di merito ha invece ritenuto applicabile la lett. E7 nella parte in cui prevede che depositi che comportano trasformazione permanente del suolo costituiscono nuova costruzione e richiedono titolo abilitativo.

  • D.Lgs. n. 128 del 2006, art. 17

    Riferimento normativo richiamato in motivazione iniziale (collegato alle autorizzazioni/competenze tecniche quali il Genio Civile); la decisione conferma la necessità del preventivo nulla osta quando previsto.

  • Codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Richiamato dalla Corte per escludere che la questione relativa alla identificazione del committente, non sollevata in appello, possa essere introdotta in cassazione: dogma del divieto di nuova questione non dedotta nel grado precedente.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha escluso la sua applicazione in presenza di opere in muratura, saldamente ancorate e in zona sismica, giudicandone l'offesa non 'tenue'.

  • Codice penale, art. 133, comma 1

    Criteri generali per la valutazione della tenuità dell'offesa e per la determinazione della pena; la Cassazione ricorda che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi purché siano indicati quelli ritenuti rilevanti.

  • Codice penale, art. 62-bis, comma 3

    Richiamato per affermare che lo stato di incensurato del ricorrente non è di per sé sufficiente a far concedere attenuanti generiche.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone l'obbligo di sostenere le spese processuali da parte del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare Villari al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La qualificazione di un manufatto come "pertinenza" o "nuova costruzione" dipende dalla natura delle opere (materiali, permanenza, ancoraggio al suolo, chiusura sui lati): anche piccoli depositi possono richiedere titolo abilitativo se comportano trasformazione permanente del suolo.
  • In sede di cassazione non è possibile introdurre questioni di fatto o nuove censure che non siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio; tali osservazioni saranno dichiarate inammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è valutata sulla base degli elementi ritenuti rilevanti dal giudice di merito; la presenza di opere in muratura, in zona sismica e realizzate senza autorizzazioni riduce la probabilità di riconoscere la tenuità.
  • Lo stato di incensurato non garantisce automaticamente il riconoscimento di attenuanti generiche: è necessario che emergano elementi concreti di scusante o di modesta offensività del fatto.
  • La ricostruzione dei fatti basata su atti di sopralluogo e verbali tecnici (es. verbale della Polizia Municipale) ha alto valore probatorio e difficilmente viene rimessa in discussione dalla Cassazione se motivata e non illogica.
  • La parte che impugna deve fornire elementi probatori e riferimenti documentali chiari (es. annotazioni, atti) nel processo di merito; richiami generici a documenti non allegati o non riportati possono rendere la doglianza inammissibile o inefficace.
  • In caso di rigetto del ricorso alla Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese del procedimento secondo le regole di cui all'art. 616 c.p.p.

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