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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36261/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava il conteggio delle sospensioni della prescrizione operato dalla Corte di appello, rilevando un'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. e sostenendo che alcuni rinvii (ad es. il periodo dal 11 aprile 2017 al 24 gennaio 2018) non avrebbero dovuto sospendere la prescrizione in quanto, sebbene vi fosse adesione dell'avvocato all'astensione, in udienza mancavano i testi della difesa; analoghe contestazioni sono state mosse con riferimento a rinvii per assenza di testi della difesa (ad es. 5 ottobre 2016 e 24 gennaio 2018), lamentando l'assenza di chiarimenti nei verbali sull'eventuale giustificazione dell'assenza dei testi o sulla loro mancata tempestiva citazione dalla difesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha condiviso il calcolo delle sospensioni della prescrizione effettuato dalla Corte di appello: sono state riconosciute sospensioni nel complesso pari a 4 anni, 1 mese e 16 giorni, precisamente nei periodi indicati in sentenza (18/11/2015-05/10/2016; 11/04/2017-24/01/2018; 24/01/2018-30/10/2018; 30/10/2018-11/07/2019; 11/07/2019-06/05/2020; 06/05/2020-17/03/2021, con la limitazione a 64 giorni della sospensione Covid secondo le Sezioni Unite). Sommando questi periodi al termine quinquennale di prescrizione per le contravvenzioni contestate (fatti dell'11 giugno 2014) la prescrizione sarebbe maturata il 27 luglio 2023, dunque dopo la sentenza impugnata (09/02/2023) e dopo la decisione odierna (03/07/2023). La Corte ha precisato che: (i) l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze sospende la prescrizione anche se nelle udienze non erano presenti i testi; (ii) i rinvii disposti per mancata tempestiva citazione dei testi da parte della difesa determinano la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.p. e dell'onere di cui all'art. 142 disp. att. c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    La censura difensiva si fondava su una presunta errata applicazione di tale norma nella valutazione delle sospensioni della prescrizione; la Corte però ha ritenuto infondato il rilievo e ha confermato il computo delle sospensioni operato dai giudici di merito

  • art. 159 comma primo n. 3 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che il rinvio dell'udienza per mancata citazione dei testi della parte determina la sospensione dei termini di prescrizione, in quanto rientra nelle cause generali di sospensione dell'attività processuale

  • art. 142 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare l'onere a carico della parte di citare tempestivamente i testi; la mancata tempestiva citazione può giustificare il rinvio e quindi la sospensione della prescrizione

  • sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021), Rv. 280432 - 02

    Applicata per limitare la durata della sospensione della prescrizione dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19 a 64 giorni, nel conteggio complessivo delle sospensioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per disporre che il ricorrente deve sostenere le spese del procedimento per l'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Utilizzata per motivare la decisione di non ritenere il ricorso presentato con colpa e per quantificare equitativamente la somma dovuta alla Cassa delle ammende

  • articoli relativi ai reati contestati (es. d.P.R. n. 380/2001, d.lgs. n. 42/2004, cod. pen., legge n. 394/1991)

    Richiamati in relazione ai capi di imputazione; non sono oggetto della decisione circa la prescrizione, essendo il giudizio di colpevolezza non contestato in cassazione

Massime di principio

  • L'adesione dell'avvocato all'astensione dalle udienze (sciopero delle Camere penali) interrompe il corso della prescrizione indipendentemente dalla presenza o meno dei testi in udienza; quindi tale astensione va computata come causa di sospensione
  • I rinvii disposti per mancata o non tempestiva citazione dei testi della difesa determinano la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.p., essendo l'onere di citazione posto alla parte (art. 142 disp. att. c.p.p.)
  • Nei calcoli processuali relativi alla prescrizione è fondamentale considerare tutte le cause di sospensione documentate nel fascicolo: il semplice fatto che un testimone non sia presente in udienza non esclude automaticamente la sospensione se il rinvio è stato disposto per motivi imputabili alla parte
  • La sospensione della prescrizione dovuta a misure legate all'emergenza epidemiologica (Covid-19) può essere circoscritta sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. limite di 64 giorni), pertanto è necessario riferirsi alla giurisprudenza di legittimità più recente per il computo preciso
  • Chi impugna in Cassazione il conteggio della prescrizione deve dimostrare con chiarezza e documenti quali specifici periodi non avrebbero dovuto essere computati come sospensioni; altrimenti il ricorso può risultare manifestamente infondato e inammissibile
  • Per evitare che rinvii imputabili alla difesa producano effetti favorevoli all'accusa (sospensione della prescrizione a sfavore dell'imputato), la difesa deve curare la tempestiva citazione dei testi e la documentazione delle giustificazioni per eventuali assenze

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