Cassazione Civile, Ordinanza n. 34912/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta in precedenza da una società poi assoggettata a liquidazione giudiziale nei confronti di altra cooperativa, nell'ambito di un contenzioso che aveva visto coinvolta anche la società fallita originariamente chiamata in causa. Dopo il rigetto delle domande in primo e secondo grado, il difensore della società in liquidazione giudiziale ha proposto ricorso per cassazione dichiarando di agire in surrogazione ex art. 2900 c.c., sul presupposto di essere creditore della società stessa e di voler quindi sostituirsi ad essa, poiché la curatrice aveva chiesto ma non ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato a impugnare. Con unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2474 e 1418 c.c., nonché, per analogia, dell'art. 2358 c.c., chiedendo la cassazione con decisione nel merito e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite, prospettando anche generici profili costituzionali e di diritto unionale. La Corte ha rilevato che l'azione surrogatoria non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione, perché richiede un accertamento di fatto estraneo al giudizio di legittimità; ha quindi qualificato il ricorso come inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, rilevando altresì la genericità dei richiami alla Costituzione e al diritto UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 360-bis c.p.c., ritenendo assorbente il difetto di legittimazione del ricorrente a proporre per la prima volta in sede di legittimità l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. Il Supremo Collegio ha valorizzato i propri precedenti secondo cui la surrogatoria non è un mero potere rappresentativo, ma presuppone un accertamento in fatto incompatibile con il perimetro del giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione surrogatoria non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; richiede un accertamento in fatto sulla legittimazione e sull'esercizio del potere sostitutivo, incompatibile con il giudizio di legittimità.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne affronti un'interpretazione autonoma nel merito.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne affronti un'interpretazione autonoma nel merito.
Invocato per analogia dal ricorrente, ma ritenuto irrilevante rispetto al difetto preliminare di legittimazione e alla inammissibilità del ricorso.
Base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in presenza di un motivo che non si confronta utilmente con i principi giurisprudenziali consolidati.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, perché il suo esercizio presuppone verifiche di fatto sulla legittimazione e sui presupposti dell'intervento sostitutivo non compatibili con il giudizio di cassazione.
- Il giudizio di cassazione ha funzione di controllo di legittimità e non consente una nuova valutazione del merito o l'introduzione di domande che richiedano accertamenti fattuali non compiuti nei gradi di merito.
- Il richiamo generico a principi costituzionali o del diritto dell'Unione, se non supportato da specifiche censure e dal necessario confronto con la ratio della decisione impugnata, è ultroneo e non è idoneo a superare l'inammissibilità del ricorso.
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