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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24667/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riversamento alla Cassa, da parte dell'allora concessionario della riscossione, di somme iscritte a ruolo per contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla relativa gestione. La Cassa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 123.682,07, relativo a ruoli suppletivi 1998 e ruoli principali 1999, ma l'opposizione del concessionario era stata accolta e la domanda della Cassa respinta in appello. Nel ricorso per cassazione la Cassa ha contestato, in sintesi, l'applicabilità ai propri ruoli della disciplina introdotta dalla l. n. 228/2012 sul discarico automatico/annullamento dei ruoli fino al 31 dicembre 1999, sostenendo che tale disciplina non potesse incidere sui propri crediti e che si trattasse di un'ablazione illegittima o comunque di una misura incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Nel testo è poi dato atto che, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controricorrente.

La decisione

La Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso perché prende atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta anche dalla controricorrente. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'accordo, della complessità delle questioni trattate e del sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rituale rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia, anche se sottoscritta dalla controparte, conduce all'estinzione del giudizio di cassazione; l'accordo tra le parti rileva anche ai fini della regolazione delle spese.

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    "i crediti di importo fino a duemila euro (...) iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati"; "Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112"

    La disciplina è richiamata come quadro normativo che incide sulla procedura di riscossione dei ruoli più risalenti e non, nel ragionamento seguito in precedenti arresti, sul diritto di credito in sé; nel caso concreto, però, il giudizio non viene definito nel merito per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 1, commi 682, 683 e 684, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    È richiamata come ulteriore intervento normativo in materia di riscossione e discarico dei ruoli.

  • d.m. 15 gennaio 2015, Ministero dell'economia e delle finanze

    Viene richiamato quale decreto attuativo sulle modalità di trasmissione agli enti creditori dell'elenco delle quote annullate e del rimborso delle spese esecutive.

  • art. 267 TFUE

    È richiamato nel dibattito pregresso sulla possibile rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia; la pronuncia riporta che in precedenti decisioni tale richiesta è stata ritenuta non meritevole di accoglimento.

  • art. 107 TFUE

    È menzionato quale parametro invocato per sostenere che il discarico automatico costituirebbe un aiuto di Stato; il testo richiama l'orientamento che ha escluso tale qualificazione in difetto dei presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che la rinuncia al ricorso per cassazione non rientra nei casi tipici di applicazione del raddoppio del contributo unificato, norma non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata o comunque sottoscritta dalla controparte nei casi previsti, determina l'estinzione del processo senza necessità di pronuncia sul merito.
  • In presenza di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese processuali ove ricorrano accordo tra le parti e complessità della controversia.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via estensiva o analogica alla rinuncia al ricorso per cassazione, salvo espressa previsione normativa.
  • Nelle controversie relative al discarico dei ruoli di riscossione, la disciplina sopravvenuta va letta nel contesto del riassetto normativo della riscossione coattiva e, nei precedenti richiamati, è stata considerata riferita alla procedura di riscossione e non come ablazione del credito in sé.
  • Le questioni sull'eventuale qualificazione del discarico automatico come aiuto di Stato richiedono la verifica rigorosa dei presupposti dell'art. 107 TFUE e non possono fondarsi su una mera allegazione di vantaggio per l'agente della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiConto corrente
RamiProcesso civilePrevidenzaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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