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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24673/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La curatela del fallimento di una società già denominata Barialto s.p.a. e poi I.Re.Se. s.r.l. conveniva davanti al Tribunale una banca, una società cessionaria del credito e l'unica amministratrice della fallita chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni, quantificati in circa 9,3 milioni di euro, assumendo che alcuni pagamenti eseguiti tra il 2005 e il 2007 in esecuzione di una scrittura privata del 16 maggio 2005 integrassero una bancarotta preferenziale, anche sotto il profilo della simulazione di cause legittime di prelazione. Secondo la prospettazione attorea, l'accordo transattivo prevedeva una riduzione degli importi dovuti e un piano rateale, ma i versamenti effettuati avrebbero favorito il creditore garantito con ipoteca, arrecando pregiudizio alla par condicio creditorum. La Corte d'appello aveva però escluso la configurabilità dell'illecito, rilevando che il carattere preferenziale dei pagamenti non era certo alla luce dell'interpretazione dell'accordo e della corrispondenza tra le parti, che non era provato lo stato di insolvenza della società al momento della scrittura, e che mancava il dolo specifico di favorire un creditore con pregiudizio per gli altri. Il ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, denunciava: giudicato interno sull'imputazione dei pagamenti, violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'asserito uso di un fax non prodotto, omesso esame di missive decisive, violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sull'imputazione dei pagamenti, erronea esclusione dello stato di insolvenza e del concorso della banca nel reato, nonché errata individuazione del momento di consumazione della bancarotta preferenziale e irrilevanza della successiva risoluzione del preliminare immobiliare. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, osservando in sintesi che non vi era giudicato interno su un punto non autonomo della decisione, che alcune doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi o introducevano un riesame del merito precluso in sede di legittimità, e che la c.d. doppia conforme e la carenza di specificità impedivano il sindacato sul vizio motivazionale. Ha inoltre ribadito che, ai fini della bancarotta preferenziale, occorre valutare ex ante la presenza di indici di insolvenza al momento del pagamento e il dolo specifico di favorire un creditore, elementi che la corte territoriale aveva escluso in fatto. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della curatela fallimentare, ritenendo inammissibili o infondati tutti i nove motivi. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la responsabilità per bancarotta preferenziale e, conseguentemente, il risarcimento richiesto. Il ricorso incidentale condizionato dell'istituto di credito è stato dichiarato assorbito. La curatela è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun controricorrente, con distrazione in favore del difensore di una delle parti resistenti, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il dedotto vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per l'asserito uso di un documento non prodotto; la Corte ha escluso l'errore di percezione e ritenuto la doglianza inammissibile.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte ha escluso che si fosse formato sul punto contestato.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 112 e 324 c.p.c. per sostenere il giudicato interno; la Corte ha negato che la questione fosse coperta da giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza/processo; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per violazione di legge; le censure sono state in parte qualificate come tentativo di riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per la c.d. doppia conforme, che preclude il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in mancanza di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 216, comma 3, l.fall.

    Norma centrale sulla bancarotta preferenziale: la Corte ribadisce la necessità della lesione della par condicio creditorum e del dolo specifico di favorire un creditore.

  • art. 219 l.fall.

    Richiamato sul momento consumativo e sulla valutazione della condotta; la Corte ha affermato che la rilevanza penale dei pagamenti va apprezzata con riferimento al momento della loro realizzazione.

  • art. 5 l.fall.

    Richiamato quale parametro per la nozione di insolvenza, intesa come impotenza economica e impossibilità di adempiere regolarmente con mezzi normali.

  • art. 1193 c.c.

    Invocato sulla imputazione dei pagamenti, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fondato la decisione su tale regola in modo autonomo.

  • art. 1197 c.c.

    Menzi onato nel descrivere le posizioni delle parti in sede di stato passivo; non è stato posto a base di una specifica statuizione decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato nelle censure sull'interpretazione della scrittura privata e sulla natura dell'atto; la Corte ha ritenuto che si trattasse di una sollecitazione al riesame del merito.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a sostituire una diversa lettura dei fatti.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole; la Corte ha escluso la violazione perché la decisione di merito si fondava su una valutazione complessiva degli elementi fattuali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che le censure in realtà chiedessero una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva; la Corte ha escluso che vi fosse un malgoverno delle presunzioni, trattandosi piuttosto di rivalutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che la censura tendeva a ottenere un diverso apprezzamento degli indizi.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato sull'appello incidentale; il motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato sulla devoluzione delle domande; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio, richiamata nel corso del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto, ove applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il giudicato interno si forma solo su capi autonomi e decisori della sentenza; non basta la mancata impugnazione di mere argomentazioni o di singoli passaggi motivazionali inseriti in un capo unico.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado e il ricorrente non dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • In cassazione non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove, delle presunzioni o dell'interpretazione del contratto, quando la doglianza mira in realtà a sovvertire l'accertamento di merito.
  • Ai fini della bancarotta preferenziale occorre verificare ex ante, al momento del pagamento, la presenza di indici di insolvenza o di insolvenza prossima, tale da rendere il pagamento idoneo a ledere la par condicio creditorum.
  • L'elemento soggettivo della bancarotta preferenziale richiede il dolo specifico di favorire un creditore, anche nella forma del dolo eventuale, ma non è configurabile quando il pagamento sia indirizzato, in via esclusiva o prevalente, a una ragionevole strategia di riequilibrio finanziario dell'impresa.
  • La valutazione della rilevanza penale dei pagamenti deve essere compiuta con riferimento alle condizioni e all'atteggiamento psicologico dell'autore esistenti al momento dell'atto, non sulla base di eventi sopravvenuti.
  • Se il giudice di merito esclude la configurabilità della condotta materiale e del dolo specifico del reato presupposto, diventa logicamente superfluo esaminare un eventuale concorso nel reato da parte di terzi.
  • La nozione di insolvenza rilevante in materia fallimentare è quella di impotenza economica che impedisce l'adempimento regolare con mezzi normali, e non richiede necessariamente la presenza di protesti, pignoramenti o azioni esecutive.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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