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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24670/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un appartamento stipulato nel 2007 tra un promittente venditore e un promissario acquirente. Il venditore aveva chiesto la risoluzione per inadempimento del preliminare e il diritto di trattenere una somma di euro 70.000, inizialmente versata dal promissario come acconto prezzo e poi rivendicata dalla curatela dopo il fallimento dell'acquirente. In primo grado, riuniti i giudizi tra le parti, il Tribunale aveva accolto la domanda della curatela, ordinando la restituzione della somma con rivalutazione e interessi. La Corte d'appello ha invece escluso che il contratto fosse già risolto alla data della comunicazione di scioglimento del curatore, ha ritenuto insussistente un grave inadempimento del promissario alla data rilevante, ha negato l'applicabilità dell'art. 1385 c.c. sia per la presenza di una clausola penale sia perché, al momento dello scioglimento, non era più possibile accertare la responsabilità per inadempimento, e ha ritenuto assorbita la questione sulla trascrizione della domanda. Il venditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice e questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 l. n. 98/2013; violazione dell'art. 72 l.fall. e dell'art. 1454 c.c. in tema di diffida ad adempiere e risoluzione di diritto; violazione degli artt. 72 l.fall. e 1385 c.c. sul trattenimento della caparra; omessa pronuncia sulla trascrizione della domanda; violazione delle norme sulla trascrizione e opponibilità della domanda di risoluzione. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi rinunciati, il terzo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, il quarto assorbito, e il quinto e sesto inammissibili per difetto di specificità o per mancato confronto con la motivazione della decisione impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha premesso la validità della procura speciale nel ricorso nativo digitale notificato via PEC. Ha preso atto della rinuncia ai primi due motivi. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva escluso la risoluzione di diritto per diffida ad adempiere sulla base di un accertamento in fatto non censurato, cioè l'assenza di grave inadempimento alla scadenza, valutata con riferimento allo stato dell'immobile ancora incompleto. Il quarto motivo è stato assorbito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata aveva assorbito la questione della trascrivibilità della domanda in ragione della preliminare affermazione di inopponibilità dell'azione alla massa, dovuta alla comunicazione del curatore di scioglimento intervenuta in corso di causa. Anche il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché non si confrontava con tale ratio decidendi. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Viene richiamato come norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; i motivi che non colgono la ratio decidendi o che non rispettano il requisito di specificità sono dichiarati inammissibili.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato con riferimento alla dedotta motivazione apparente o contraddittoria; la Corte non accoglie la censura perché il motivo non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la questione è stata ritenuta assorbita da altra ragione decisoria.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del requisito di specificità del ricorso, la cui violazione conduce all'inammissibilità del motivo.

  • art. 72 l.fall.

    È richiamato in relazione allo scioglimento del curatore dai contratti pendenti; la Corte d'appello ha ritenuto inopponibile la pretesa del promittente venditore a causa della comunicazione di scioglimento intervenuta in corso di causa.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato in tema di diffida ad adempiere; la Corte di cassazione rileva che il motivo non coglie la ratio della sentenza, che ha escluso la risoluzione di diritto per mancanza di grave inadempimento alla scadenza.

  • art. 1455 c.c.

    È la norma decisiva per escludere la risoluzione di diritto: la Corte valorizza l'accertamento in fatto dell'insussistenza del grave inadempimento alla data rilevante.

  • art. 1385 c.c.

    È invocato per il trattenimento della caparra confirmatoria, ma la Corte d'appello lo esclude nel caso concreto perché il contratto prevedeva una clausola penale e perché, al momento dello scioglimento, non era più possibile accertare la responsabilità per inadempimento.

  • art. 106 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla legittimità costituzionale dell'istituzione dei giudici ausiliari, ma tale doglianza è dichiarata rinunciata.

  • artt. 62-72 l. n. 98/2013

    Sono oggetto della questione di legittimità costituzionale proposta nel ricorso, poi espressamente rinunciata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il contributo unificato dovuto, richiamato nel dispositivo insieme al comma 1 quater.

  • art. 2652 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo sulla trascrizione della domanda di risoluzione, ma il motivo è dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 2643 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo sulla trascrizione e opponibilità, ma la censura è inammissibile.

  • art. 106 Cost.

    Richiamato indirettamente nella questione sulla composizione del giudice e sulla sentenza redatta da giudice ausiliario.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito fonda il rigetto su un accertamento di fatto non specificamente censurato.
  • La risoluzione di diritto per diffida ad adempiere presuppone la verifica del grave inadempimento con riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine; se il giudice di merito esclude in fatto la gravità dell'inadempimento, la censura deve colpire tale accertamento e non limitarsi a reiterare la tesi della risoluzione automatica.
  • La domanda della parte non inadempiente di trattenere la caparra confirmatoria, quando sia proposta in funzione della risoluzione per inadempimento, va valutata alla luce della disciplina generale della risoluzione e richiede comunque la verifica della gravità dell'inadempimento.
  • Quando il giudice di merito esclude l'opponibilità della pretesa alla massa fallimentare per effetto della comunicazione di scioglimento del curatore, la questione sulla trascrizione della domanda può restare assorbita.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il motivo di appello è stato ritenuto assorbito per effetto di una diversa e preliminare ragione decisoria.
  • Nel ricorso nativo digitale notificato via PEC, la procura speciale redatta su supporto cartaceo e sottoscritta dalla parte e dal difensore è validamente allegata al messaggio PEC di notifica.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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