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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24674/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione al passivo fallimentare di crediti bancari poi gestiti da una società servicer/cessionaria, in parte con prelazione pignoratizia e in parte in chirografo. La creditrice aveva chiesto l’ammissione di un saldo passivo di conto corrente di corrispondenza, di cui una quota in via privilegiata pignoratizia in forza di un contratto di pegno su saldo conto corrente, e di un ulteriore saldo passivo di altro conto in via chirografaria. Il giudice delegato aveva ammesso solo una modesta somma in privilegio, ritenendo che la lettera di pegno non individuasse con sufficiente precisione i crediti garantiti e che i contratti relativi alle linee di credito non fossero riferibili al pegno. In opposizione allo stato passivo la creditrice sosteneva che la garanzia fosse sufficientemente determinata anche tramite collegamento con documentazione esterna e contabile. Il fallimento eccepiva anche difetto di titolarità della opponente, mancanza di data certa del pegno e insufficiente indicazione del credito garantito. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2787, comma 3, c.c., perché il tribunale avrebbe erroneamente escluso la sufficiente indicazione del credito garantito senza considerare il collegamento con altri documenti e il contesto negoziale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il tribunale aveva riconosciuto l’efficacia della garanzia per un fido di importo modesto e avrebbe dovuto ammettere analogamente la parte residua riferita ad altre linee di credito descritte per tipologia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a contestare l’apprezzamento di merito compiuto dal tribunale sulla sufficienza degli indici di collegamento contenuti nella scrittura di pegno. Ha ribadito che la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono riservate al giudice di merito e che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia stato omesso l’esame di un fatto storico decisivo, non quando il giudice abbia comunque considerato i fatti rilevanti, ancorché non abbia dato conto di tutte le prove. Poiché il tribunale aveva esaminato la questione e aveva accertato in fatto che per alcuni crediti la garanzia risultava individuabile solo mediante elementi esterni e quindi in modo troppo generico, la censura non era ammissibile. Il ricorso incidentale condizionato del fallimento è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2787, comma 3, c.c.

    sufficiente indicazione del credito garantito

    La prelazione pignoratizia richiede che la scrittura costitutiva consenta l’identificazione del credito garantito mediante elementi interni o esterni collegati da indici di collegamento; se il credito è individuabile solo tramite elementi esterni del tutto ulteriori e non collegati, la prelazione non è opponibile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricostruzione fattuale o la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il semplice mancato esame di singoli elementi istruttori o per una valutazione delle prove non condivisa dalla parte.

  • artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

    La parte che deduce il vizio di omesso esame deve indicare specificamente i fatti storici decisivi e rispettare gli oneri di localizzazione e produzione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di pegno, il credito garantito deve risultare sufficientemente individuabile dalla scrittura costitutiva; è ammesso il ricorso a dati esterni solo se l’atto contiene un indice di collegamento idoneo a ricondurre in modo univoco quei dati al credito garantito.
  • Se la determinazione del credito garantito richiede di attingere a elementi esterni del tutto ulteriori e non collegati in modo sufficientemente specifico alla scrittura di pegno, la prelazione pignoratizia non è opponibile alla procedura concorsuale.
  • Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito, salvo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non il mancato esame di singoli elementi istruttori.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare un preciso accadimento storico, controverso e decisivo, non potendo limitarsi a contestare la lettura complessiva delle prove o la diversa conclusione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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