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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24666/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal concessionario/agente della riscossione contro la domanda monitoria della Cassa, che pretendeva il pagamento di somme risultanti da ruoli relativi a contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti e non riversate dall'agente, oltre interessi di mora e spese. La Cassa sosteneva di avere diritto al residuo non riversato dall'originario concessionario per ruoli suppletivi e principali risalenti al 1998 e 1999. La sentenza d'appello, confermando il rigetto della pretesa, aveva valorizzato la disciplina sopravvenuta del discarico/annullamento dei ruoli di cui alla l. n. 228/2012 e alla l. n. 190/2014. Nel ricorso per cassazione la Cassa ha articolato cinque motivi, ma nel testo non sono specificamente riprodotti; emerge però che la ricorrente ha contestato, in particolare, l'applicazione della disciplina sopravvenuta ai ruoli della Cassa e ha poi richiamato l'intervento delle Sezioni Unite del 2025. Prima dell'adunanza camerale ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, con conseguente estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali, valorizzando l'accordo delle parti e la complessità delle questioni trattate, poi risolte dalle Sezioni Unite in pendenza del giudizio. La Corte ha anche precisato che la rinuncia non rientra nel campo di applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal concessionario/agente della riscossione

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    "i crediti di importo fino a duemila euro ... iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati"; "esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore"; "non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"

    la disciplina del discarico automatico/annullamento dei ruoli è richiamata come applicabile anche ai ruoli della Cassa; la Corte dà atto del successivo consolidamento giurisprudenziale favorevole a tale lettura e dell'assenza di contrasto con il diritto UE o con principi costituzionali, ma nel caso concreto non decide nel merito per intervenuta rinuncia

  • art. 1, commi 682, 683 e 684, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamati come ulteriore intervento normativo in materia di riscossione e discarico dei ruoli

  • d.m. 15 gennaio 2015, Ministero dell'economia e delle finanze

    richiamato quale atto attuativo sulle modalità di trasmissione degli elenchi delle quote annullate e di rimborso delle spese esecutive

  • artt. 19 e 20 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    sono indicati come disposizioni non applicabili ai crediti di cui ai commi 527 e 528 dell'art. 1 l. n. 228/2012

  • art. 107 TFUE

    evocato dalla ricorrente e dai precedenti giurisprudenziali come possibile parametro in tema di aiuti di Stato; la Corte richiama l'orientamento secondo cui il meccanismo non integra un aiuto di Stato

  • art. 267 TFUE

    richiamato in relazione all'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, poi non accolta nei precedenti citati

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalle Sezioni Unite 2025 come parametro dei principi di preminenza del diritto e del giusto processo, senza contrasto con il riassetto normativo

  • art. 117, primo comma, Cost.

    menzionato come parametro interno di compatibilità convenzionale attraverso l'art. 6 CEDU

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    disciplinano la rinuncia al ricorso e l'estinzione del processo

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese in presenza di accordo delle parti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che la rinuncia al ricorso non rientra tra i casi che comportano il raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 391 c.p.c. come base dell'estinzione per rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata/controfirmata dalla controparte quando richiesto, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
  • L'estinzione per rinuncia comporta, di regola, la compensazione delle spese quando le parti concordano e la controversia presenta particolare complessità, specie se nel frattempo la questione è stata risolta da un successivo arresto nomofilattico.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via estensiva o analogica ai casi di rinuncia al ricorso, trattandosi di ipotesi non espressamente previste dalla disciplina.
  • Nei giudizi relativi alla riscossione tramite ruolo dei crediti di enti previdenziali privatizzati, la disciplina del discarico automatico dei ruoli risalenti è stata letta dalla giurisprudenza di legittimità come intervento sulla procedura di riscossione e non come ablazione illegittima del credito in sé.
  • La ricognizione della giurisprudenza successiva mostra che il meccanismo del discarico automatico non è stato ritenuto, di per sé, contrastante con l'art. 107 TFUE né necessitante rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando non sia dimostrato un vantaggio economico selettivo in condizioni normali di mercato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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