Cassazione Civile, Ordinanza n. 24671/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente di una struttura sanitaria gestita da un ente sottoposto ad amministrazione straordinaria aveva chiesto l’ammissione al passivo di crediti da lavoro dipendente, in parte in privilegio e in parte in prededuzione, deducendo di aver svolto anche funzioni di presidente e, per un certo periodo, di direttore generale, e che il rapporto a termine era cessato per recesso del datore di lavoro. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto ulteriori importi ma aveva respinto il resto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato cinque motivi: 1) nullità del recesso per vizi formali nella sottoscrizione e per mancata prova della regolare costituzione del collegio commissariale; 2) violazione dell’art. 2119 c.c. per avere il tribunale ritenuto legittimo il recesso anticipato dal rapporto a tempo determinato in ragione dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria; 3) violazione dell’art. 2118 c.c. per il mancato riconoscimento dell’indennità di preavviso; 4) violazione degli artt. 432 c.p.c. e 2099 c.c. per il diniego di un compenso ulteriore per l’attività svolta quale direttore generale, pur essendo stata riconosciuta la natura extra-contrattuale di tale incarico; 5) omessa pronuncia su rivalutazione e interessi sulle somme ulteriormente riconosciute. La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, ha ritenuto infondato il quinto motivo e ha accolto il quarto, affermando che, una volta accertato lo svolgimento di prestazioni ulteriori e non retribuite, il giudice non può negare il diritto al compenso limitandosi a qualificare la domanda come generica e indeterminata, dovendo invece provvedere alla sua determinazione anche equitativa. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato/inammissibile tutti i motivi tranne il quarto, che ha accolto. Il decreto del tribunale è stato cassato nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre chiarito che il recesso dal rapporto a termine era stato ritenuto legittimo in ragione dell’apertura della procedura concorsuale; che l’indennità di preavviso non spetta, salvo diversa previsione contrattuale, nel contratto a termine in caso di legittima interruzione anticipata; e che la mancata pronuncia espressa su rivalutazione e interessi era comunque superata da una pronuncia implicita di rigetto.
Norme richiamate
art. 198, comma 2, legge fall.
"nel caso di nomina di tre commissari liquidatori, la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi"
la disposizione esclude un vizio di sottoscrizione quando il recesso è firmato da due commissari su tre; il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata precisa allegazione del thema decidendum
richiamato come norma sull’onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità
richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specifica allegazione della questione proposta
invocato dal ricorrente, ma la censura è stata trattata come inammissibile per difetto di specificità
il recesso dal rapporto di lavoro a termine è stato ritenuto legittimo in relazione all’apertura della procedura concorsuale e alla conseguente inutilità della prestazione del dirigente
base formale delle censure di violazione di legge formulate nei motivi secondo, terzo e quarto
il preavviso è espressamente previsto per il contratto a tempo indeterminato; per il contratto a termine non sorge, in caso di legittima interruzione anticipata, salvo previsione della contrattazione collettiva o del contratto individuale
ha fondato l’inammissibilità del terzo motivo, poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità
il giudice può procedere alla liquidazione equitativa quando non sia possibile determinare la somma dovuta; non è corretto respingere la domanda di compenso solo perché il criterio proposto è non pertinente
riconosce il diritto del lavoratore a un compenso per prestazioni ulteriori e non altrimenti retribuite; il giudice deve determinarne il quantum
art. 36, comma 1, Cost.
la disciplina del compenso va letta in modo conforme al diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente
richiamato per l’omessa pronuncia su rivalutazione e interessi, ma la Corte ha ritenuto che vi fosse rigetto implicito della domanda accessoria
richiamato in via argomentativa per affermare l’obbligo dell’imprenditore di attivarsi tempestivamente nella crisi d’impresa
richiamato in via argomentativa quale conferma dell’obbligo di ricorrere tempestivamente agli strumenti di regolazione della crisi
art. 217, comma 1, n. 4, legge fall.
richiamato in via argomentativa per evidenziare le possibili conseguenze dell’aggravamento del dissesto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non indica con precisione come la questione sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito, specialmente quando si deduce un vizio dell’atto o un’omessa pronuncia.
- La legittimità del recesso in un rapporto di lavoro a termine va valutata in relazione alla concreta fattispecie: se l’apertura della procedura concorsuale rende la prestazione del dirigente priva di utilità e trasferisce i poteri gestori ai commissari, il recesso può essere ritenuto giustificato.
- L’indennità di preavviso è prevista dall’art. 2118 c.c. per il rapporto a tempo indeterminato; nel rapporto a termine non spetta in caso di legittima interruzione anticipata, salvo che una fonte contrattuale la preveda espressamente.
- Quando il giudice accerta lo svolgimento di attività ulteriori, specifiche e non comprese nel rapporto originario, non può negare il compenso limitandosi a qualificare la domanda come generica o indeterminata; deve invece procedere alla determinazione del quantum, eventualmente in via equitativa.
- La domanda accessoria di rivalutazione e interessi può ritenersi implicitamente rigettata ove il giudice accolga solo il capitale e non riconosca espressamente gli accessori; in tal caso non vi è omessa pronuncia, ma rigetto implicito.
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