Cassazione Civile, Ordinanza n. 22556/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio origina dalla convalida, da parte del Giudice di pace, dell'ordine del Questore che intimava a un cittadino straniero di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, perché non era possibile eseguire l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 286/1998. L'espulsione era stata emessa in ragione della mancanza di permesso di soggiorno, revocato in precedenza, e della situazione familiare e personale del destinatario. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa motivazione e nullità della decisione di convalida, assumendo che il Giudice di pace avrebbe trascurato la documentazione attestante la presenza in Italia dell'intero nucleo familiare e avrebbe attribuito rilievo a una dichiarazione non versata in atti, oltre a non pronunciarsi su un terzo motivo di opposizione; con il secondo, subordinato, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 8 CEDU e degli artt. 4, 5, comma 5, 13 e 19 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la valutazione amministrativa sulla pericolosità non fosse attuale e che non fosse stata adeguatamente considerata la durata del soggiorno in Italia, il radicamento familiare e l'assenza di legami nel Paese d'origine.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminati inammissibili. Ha osservato che l'espulsione si fondava sulla incontestata assenza di permesso di soggiorno e che il provvedimento impugnato era una convalida dell'ordine del Questore di allontanamento. Ha quindi rilevato che il ricorso era generico e carente di autosufficienza, perché non specificava in modo compiuto dove e come fossero state dedotte le circostanze invocate, in particolare quanto ai legami familiari e al contenuto del terzo motivo di opposizione, né riportava adeguatamente gli altri motivi dedotti dinanzi al Giudice di pace. La motivazione del provvedimento di merito è stata ritenuta sufficiente e non efficacemente censurata, mentre le doglianze miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti. È stata anche esclusa l'applicazione del contributo unificato aggravato, in quanto il processo risultava esente.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
L'espulsione era legittimamente disposta in presenza della mancanza di permesso di soggiorno, circostanza rimasta incontestata.
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
Costituisce il presupposto del provvedimento prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera poi non eseguibile immediatamente.
art. 8 CEDU
La sua invocazione non è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a superare la genericità e la non autosufficienza delle censure.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma non è stata ravvisata una critica specifica e pertinente alla motivazione del provvedimento.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma senza che il ricorso fornisse allegazioni specifiche sufficienti a fondare l'errore denunciato.
Invocato in relazione alla denunciata omessa motivazione; la Corte ha però ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di specificità.
Usato dal ricorrente come parametro del vizio processuale; la censura è stata reputata generica e non autosufficiente.
Richiamato per la dedotta violazione sul piano motivazionale e sull'esame dei fatti, ma senza una critica specifica alle rationes decidendi.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggravato poiché il processo risultava esente.
Richiamata in relazione alla disciplina del contributo unificato aggravato, non applicata nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la convalida di un ordine di allontanamento o di espulsione, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e rivolte puntualmente alle rationes decidendi della decisione impugnata; non è sufficiente una critica generica della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Quando il provvedimento di espulsione si fonda su un presupposto incontestato, come la mancanza di un valido permesso di soggiorno, il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi di fatto e gli atti processuali che dimostrino l'erroneità della decisione, non potendo limitarsi a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La deduzione della violazione di norme sostanziali o convenzionali in materia di espulsione richiede l'indicazione analitica dei fatti decisivi, dei motivi sollevati nei gradi precedenti e del contenuto degli atti rilevanti; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuovo esame del merito della controversia sotto la veste di vizi motivazionali o di violazione di legge, se la censura non individua un effettivo errore giuridico o un'omissione decisiva della motivazione.
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