Cassazione Penale, Sentenza n. 41160/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Genova che li ha condannati per concorso nel delitto di trasferimento fraudolento di denaro (art. 512-bis c.p.). Le censure principali sono: (i) la condotta non corrisponderebbe al tipo previsto dall'art. 512-bis, ma sarebbe più propriamente un tentativo di eludere il divieto di acquisto di beni confiscati (normativa del D.L.vo 159/2011); (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova circa la provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto (si sostiene che le provviste provenissero da risorse familiari e non da D'Anna); (iii) mancanza del dolo specifico di sottrarre i beni alla misura di prevenzione; (iv) per D'Anna si contesta analoga non sussumibilità della condotta nel reato di trasferimento simulato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che l'art. 512-bis c.p. sia applicabile anche a situazioni non riconducibili a schemi negoziali tipici quando l'attribuzione fittizia conservi il potere di fatto sul bene; ha confermato la ricostruzione dei fatti della Corte di appello secondo cui i trasferimenti in favore di Atzeni erano fittizi e finalizzati a far tornare nel possesso del proposto i beni oggetto di confisca. Sul punto della provenienza delle somme la Corte ha considerato l'accertamento di fatto congruamente motivato dai giudici di merito, non sindacabile in Cassazione salvo manifesta e macroscopica contraddizione. È stata altresì confermata la responsabilità in concorso di Atzeni. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma punisce l'attribuzione fittizia di titolarità o disponibilità di denaro/beni per eludere misure di prevenzione; la Corte interpreta la fattispecie in senso ampio, non limitato a schemi civilistici, ricomprendendo ogni situazione in cui il disponente mantenga il dominio di fatto sul bene attribuito fittiziamente.
Decreto Legislativo 159/2011 (Codice antimafia)
art. 48, commi 5, 12-ter e 15
Norme che vietano l'acquisto di beni confiscati da determinate persone e consentono la revoca dell'assegnazione; la normativa è usata come contesto finalistico per valutare l'elemento intenzionale di elusione.
Prevede che, a seguito del rigetto del ricorso, i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese processuali; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
art. 606, comma 1, lett. b) e e)
Comma richiamato nelle censure (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ne valuta l'infondatezza rispetto agli accertamenti di merito.
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale
Norma procedurale usata per la sintetica enunciazione dei motivi di ricorso; non incide sul merito degli accertamenti di fatto.
Richiamato quale principio di "riserva di codice" in ordine all'inquadramento dell'art. 512-bis e alla sua evoluzione normativa.
art. 12-quinquies (testo previgente)
Richiami storici: l'art. 512-bis ha raccolto il contenuto di tale disposizioni originaria; utile per ricostruire la genesi normativa.
Massime di principio
- L'art. 512-bis c.p. si applica ogni volta che tramite attribuzioni fittizie si mantenga, di fatto, il controllo sui beni: non è necessario che il trasferimento sia tecnicamente perfezionato secondo schemi negoziali civilistici.
- Il divieto antimafia di acquistare beni confiscati è finalisticamente rilevante: l'acquisto tramite terzi può integrare il reato se emerge che i trasferimenti servivano a riappropriarsi dei beni.
- La prova della provenienza delle somme è questione di fatto: decisioni conformi di primo e secondo grado vincolano la Cassazione se la motivazione dei giudici del merito è congrua e non sussiste un travisamento manifesto delle prove.
- Chi acquista per conto di altri può rispondere a titolo di concorso se la sua condotta è cosciente e volontaria e priva di plausibile giustificazione economica alternativa.
- In sede di Cassazione non è possibile proporre una semplice diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito; occorre dimostrare violazioni di legge o travisamenti macroscopici.
- Se il ricorso viene rigettato, possono essere liquidate le spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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