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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40857/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna (sentenza di appello del 13/04/2023 che aveva confermato la sentenza del Gup del 14/07/2022) alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per ciascuno, rispettivamente per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) e per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), per fatture complessive pari a euro 2.100.000,00. I ricorrenti deducono principalmente: (i) la carenza dell'alterità soggettiva tra società emittente e utilizzatrice (sostegno che le società sarebbero la stessa entità giuridica e quindi mancherebbe il presupposto per i reati contestati); (ii) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di merito e il travisamento delle prove, sostenendo che la consulenza tecnica di parte dimostrerebbe l'effettività delle operazioni, pagamenti e compensazioni contabili che giustificherebbero le fatture contestate e che i giudici avrebbero valorizzato indebitamente meri elementi indiziari (es. inesistenza momentanea della sede legale, uso di prestanome, tempistica di emissione delle fatture, mancanza di trasferimenti di denaro) tralasciando la documentazione bancaria e contabile prodotta dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze siano sostanzialmente ripetitive di rilievi di merito già esaminati e motivatamente respinti dai giudici di primo e secondo grado; in cassazione non è consentita una rivalutazione del quadro probatorio e delle valutazioni fattuali (art. 606 c.p.p.). In particolare: la contestazione circa la mancata autonomia soggettiva delle società è infondata in diritto perché la commistione societaria non esclude, anzi può costituire elemento indiziario dell'inesistenza delle operazioni contestate; la consulenza tecnica di parte è stata ritenuta generica e insufficiente a dimostrare l'effettività delle prestazioni, dei pagamenti e delle compensazioni senza contratti, documentazione puntuale e corrispondenza numerica adeguata. Conseguentemente, resta efficace la condanna di merito (1 anno e 4 mesi per ciascun imputato) e i ricorsi vengono dichiarati inammissibili con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Riferito al reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte conferma che la configurabilità del reato si fonda sull'utilizzazione formale delle fatture, indipendentemente dalla commistione societaria, e che la commistione può anzi essere indizio dell'artificiosità delle operazioni

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Riferito al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte sottolinea che l'emissione formale di fatture false integra il reato se non è dimostrata l'effettività delle prestazioni attraverso prove documentali specifiche

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione: le doglianze che comportano una rivalutazione del quadro probatorio e delle valutazioni fattuali sono inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: spese del procedimento e versamento alla Cassa delle ammende se non sussistono giustificazioni di colpa nella proposizione del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione del contributo alla Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la rinnovata valutazione del materiale probatorio e delle valutazioni di fatto: le censure devono essere di diritto e non richiedere una riconsiderazione del merito
  • La mera commistione o coincidenza tra soggetti societari non esclude penalmente la configurabilità dei reati tributari legati a fatture inesistenti; anzi può costituire elemento indiziario a favore dell'accusa
  • Per contrastare accuse di fatture per operazioni inesistenti è necessario produrre documentazione puntuale e coerente: contratti, prove di effettiva esecuzione delle prestazioni, corrispondenze numeriche tra fatture e pagamenti, e documentazione che dimostri accordi di compensazione, non valutazioni generiche o contabili ex post
  • Una consulenza tecnica di parte generica o non coerente numericamente con le contestazioni difficilmente può scalfire una solida valutazione indiziaria; le ricostruzioni difensive devono indicare elementi specifici e verificabili
  • Se il ricorso in Cassazione è manifestamente ripetitivo o volto solo a rimettere in discussione valutazioni di fatto, è probabile la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende

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