Cassazione Penale, Sentenza n. 40857/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna (sentenza di appello del 13/04/2023 che aveva confermato la sentenza del Gup del 14/07/2022) alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per ciascuno, rispettivamente per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) e per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), per fatture complessive pari a euro 2.100.000,00. I ricorrenti deducono principalmente: (i) la carenza dell'alterità soggettiva tra società emittente e utilizzatrice (sostegno che le società sarebbero la stessa entità giuridica e quindi mancherebbe il presupposto per i reati contestati); (ii) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di merito e il travisamento delle prove, sostenendo che la consulenza tecnica di parte dimostrerebbe l'effettività delle operazioni, pagamenti e compensazioni contabili che giustificherebbero le fatture contestate e che i giudici avrebbero valorizzato indebitamente meri elementi indiziari (es. inesistenza momentanea della sede legale, uso di prestanome, tempistica di emissione delle fatture, mancanza di trasferimenti di denaro) tralasciando la documentazione bancaria e contabile prodotta dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze siano sostanzialmente ripetitive di rilievi di merito già esaminati e motivatamente respinti dai giudici di primo e secondo grado; in cassazione non è consentita una rivalutazione del quadro probatorio e delle valutazioni fattuali (art. 606 c.p.p.). In particolare: la contestazione circa la mancata autonomia soggettiva delle società è infondata in diritto perché la commistione societaria non esclude, anzi può costituire elemento indiziario dell'inesistenza delle operazioni contestate; la consulenza tecnica di parte è stata ritenuta generica e insufficiente a dimostrare l'effettività delle prestazioni, dei pagamenti e delle compensazioni senza contratti, documentazione puntuale e corrispondenza numerica adeguata. Conseguentemente, resta efficace la condanna di merito (1 anno e 4 mesi per ciascun imputato) e i ricorsi vengono dichiarati inammissibili con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte conferma che la configurabilità del reato si fonda sull'utilizzazione formale delle fatture, indipendentemente dalla commistione societaria, e che la commistione può anzi essere indizio dell'artificiosità delle operazioni
Riferito al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte sottolinea che l'emissione formale di fatture false integra il reato se non è dimostrata l'effettività delle prestazioni attraverso prove documentali specifiche
Limita il sindacato della Corte di Cassazione: le doglianze che comportano una rivalutazione del quadro probatorio e delle valutazioni fattuali sono inammissibili
Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: spese del procedimento e versamento alla Cassa delle ammende se non sussistono giustificazioni di colpa nella proposizione del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione del contributo alla Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la rinnovata valutazione del materiale probatorio e delle valutazioni di fatto: le censure devono essere di diritto e non richiedere una riconsiderazione del merito
- La mera commistione o coincidenza tra soggetti societari non esclude penalmente la configurabilità dei reati tributari legati a fatture inesistenti; anzi può costituire elemento indiziario a favore dell'accusa
- Per contrastare accuse di fatture per operazioni inesistenti è necessario produrre documentazione puntuale e coerente: contratti, prove di effettiva esecuzione delle prestazioni, corrispondenze numeriche tra fatture e pagamenti, e documentazione che dimostri accordi di compensazione, non valutazioni generiche o contabili ex post
- Una consulenza tecnica di parte generica o non coerente numericamente con le contestazioni difficilmente può scalfire una solida valutazione indiziaria; le ricostruzioni difensive devono indicare elementi specifici e verificabili
- Se il ricorso in Cassazione è manifestamente ripetitivo o volto solo a rimettere in discussione valutazioni di fatto, è probabile la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
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