Cassazione Penale, Sentenza n. 40851/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati sessuali e maltrattamenti; sollevano cinque censure: 1) nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio per effetto dell'espulsione dell'imputato e inosservanza degli artt. 169, 178 lett. c) e 179 c.p.p.; 2) illegittimo rigetto delle istanze di rinvio per legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p. per l'espulsione/trasferimento all'estero; 3) mancata acquisizione al dibattimento dell'interrogatorio reso dall'imputato in sede di indagini preliminari (violazione artt. 273, 512, 513 bis, 524 c.p.p.); 4) insufficienza probatoria e mancata prova della serialità delle condotte per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.); 5) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, senza valutare tenuità della condotta e condizioni sociali degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e ha confermato le motivazioni della Corte di appello. In dettaglio: 1) la notificazione del decreto è stata ritenuta valida perché al momento della notifica (20/02/2018) esisteva nomina di difensore ed elezione di domicilio; l'espulsione è avvenuta successivamente (4/08/2018) e la giurisprudenza stabilisce che l'elezione di domicilio mantiene effetti anche dopo l'espulsione; 2) l'essere all'estero/espulsi non costituisce automaticamente legittimo impedimento: la difesa non ha posto in essere le iniziative (diffida, ricorso) per superare l'inerzia degli organi; l'onere di provarle è della parte; inoltre non si può paralizzare il processo opponendo inerzia amministrativa, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.); 3) la richiesta di acquisizione dell'interrogatorio è stata tardiva (depositata dopo la chiusura dell'istruttoria) e la mancata acquisizione non è censurabile senza che sia stata tempestivamente richiesta la lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p.; 4) il giudice di merito ha correttamente valutato le captazioni (cinque giorni) e la pluralità di condotte vessatorie e umilianti inflitte al minore, ritenendo provato il reato di maltrattamenti in famiglia; 5) il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato in relazione all'abiezione delle condotte, in particolare il coinvolgimento del minore, e la valutazione del merito è insindacabile in Cassazione salvo illogicità. Dispositivo: ricorsi inammissibili; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile e al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 169 cod. proc. pen.
Disciplina delle notificazioni all'estero: la Corte ha ritenuto irrilevante l'espulsione sopravvenuta quando prima della notifica era stata validamente eletta domicilia e nominato difensore; l'elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche dopo l'espulsione.
art. 420 ter cod. proc. pen.
Norma sul legittimo impedimento: la Corte ha affermato che la mera presenza all'estero o l'espulsione non costituiscono automaticamente legittimo impedimento; la parte deve provare di aver esperito iniziative per ottenere il rientro o l'autorizzazione (es. diffida, ricorso amministrativo/giurisdizionale).
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Riferimento alla nozione di caso fortuito/forza maggiore che impedisca la comunicazione del mutamento di domicilio; la Corte ha affermato che l'espulsione non rientra in tale previsione rispetto all'elezione di domicilio.
art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Previsione normativa che consente allo straniero espulso di chiedere il rientro temporaneo per esercitare il diritto di difesa; la Corte ha richiamato l'onere della parte di dimostrare di aver esperito tutte le iniziative necessarie se non si ottiene risposta.
art. 507 cod. proc. pen.
Potere del giudice di integrazione probatoria: la mancata esercitazione di tale potere in sede di merito non è censurabile se la richiesta difensiva è tardiva (dopo la chiusura dell'istruttoria).
art. 513 cod. proc. pen.
Regime della lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nelle indagini/udienza preliminare: non esiste un diritto assoluto alla lettura; è necessaria richiesta espressa e tempestiva nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
art. 572 cod. pen.
Reato di maltrattamenti in famiglia: la Corte ha ritenuto che la serialità e la sistematicità delle condotte possono risultare anche da osservazioni ripetute in un breve arco temporale (captazioni su cinque giorni), se le condotte sono multiple e reiterate.
art. 133 cod. pen.
Criteri per le attenuanti generiche: la valutazione è giudizio di fatto del merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo se contraddittoria o illogica; nel caso il diniego era adeguatamente motivato con riferimento all'abiezione delle condotte.
art. 111 Cost.
Principio della ragionevole durata del processo usato per giustificare il rigetto di richieste che, se accolte senza limiti, paralizzerebbero indefinitamente il procedimento.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio e la nomina di difensore, se valide al momento della notifica, mantengono efficacia anche se l'imputato viene espulso successivamente: l'espulsione non annulla automaticamente le notificazioni già regolari.
- La mera presenza all'estero o l'espulsione non costituiscono di per sé legittimo impedimento: la parte deve dimostrare di aver intrapreso tutte le iniziative amministrative o giudiziarie per ottenere il rientro o l'autorizzazione a partecipare al processo.
- Le richieste probatorie (es. acquisizione di verbali/interrogatori) devono essere formulate tempestivamente in corso di istruttoria: istanze tardive dopo la chiusura delle prove possono essere considerate inammissibili o non rilevanti.
- La prova della serialità di condotte vessatorie può essere desunta anche da plurimi episodi documentati in un arco temporale breve, se le condotte appaiono reiterate e sistematiche; la valutazione di merito sui fatti è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo motivazione illogica.
- La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria o illogica. Condotte particolarmente abiette o il coinvolgimento di minori ostano al riconoscimento delle attenuanti.
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