Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40851/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati sessuali e maltrattamenti; sollevano cinque censure: 1) nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio per effetto dell'espulsione dell'imputato e inosservanza degli artt. 169, 178 lett. c) e 179 c.p.p.; 2) illegittimo rigetto delle istanze di rinvio per legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p. per l'espulsione/trasferimento all'estero; 3) mancata acquisizione al dibattimento dell'interrogatorio reso dall'imputato in sede di indagini preliminari (violazione artt. 273, 512, 513 bis, 524 c.p.p.); 4) insufficienza probatoria e mancata prova della serialità delle condotte per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.); 5) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, senza valutare tenuità della condotta e condizioni sociali degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e ha confermato le motivazioni della Corte di appello. In dettaglio: 1) la notificazione del decreto è stata ritenuta valida perché al momento della notifica (20/02/2018) esisteva nomina di difensore ed elezione di domicilio; l'espulsione è avvenuta successivamente (4/08/2018) e la giurisprudenza stabilisce che l'elezione di domicilio mantiene effetti anche dopo l'espulsione; 2) l'essere all'estero/espulsi non costituisce automaticamente legittimo impedimento: la difesa non ha posto in essere le iniziative (diffida, ricorso) per superare l'inerzia degli organi; l'onere di provarle è della parte; inoltre non si può paralizzare il processo opponendo inerzia amministrativa, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.); 3) la richiesta di acquisizione dell'interrogatorio è stata tardiva (depositata dopo la chiusura dell'istruttoria) e la mancata acquisizione non è censurabile senza che sia stata tempestivamente richiesta la lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p.; 4) il giudice di merito ha correttamente valutato le captazioni (cinque giorni) e la pluralità di condotte vessatorie e umilianti inflitte al minore, ritenendo provato il reato di maltrattamenti in famiglia; 5) il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato in relazione all'abiezione delle condotte, in particolare il coinvolgimento del minore, e la valutazione del merito è insindacabile in Cassazione salvo illogicità. Dispositivo: ricorsi inammissibili; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile e al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Disciplina delle notificazioni all'estero: la Corte ha ritenuto irrilevante l'espulsione sopravvenuta quando prima della notifica era stata validamente eletta domicilia e nominato difensore; l'elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche dopo l'espulsione.

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    Norma sul legittimo impedimento: la Corte ha affermato che la mera presenza all'estero o l'espulsione non costituiscono automaticamente legittimo impedimento; la parte deve provare di aver esperito iniziative per ottenere il rientro o l'autorizzazione (es. diffida, ricorso amministrativo/giurisdizionale).

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Riferimento alla nozione di caso fortuito/forza maggiore che impedisca la comunicazione del mutamento di domicilio; la Corte ha affermato che l'espulsione non rientra in tale previsione rispetto all'elezione di domicilio.

  • art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Previsione normativa che consente allo straniero espulso di chiedere il rientro temporaneo per esercitare il diritto di difesa; la Corte ha richiamato l'onere della parte di dimostrare di aver esperito tutte le iniziative necessarie se non si ottiene risposta.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Potere del giudice di integrazione probatoria: la mancata esercitazione di tale potere in sede di merito non è censurabile se la richiesta difensiva è tardiva (dopo la chiusura dell'istruttoria).

  • art. 513 cod. proc. pen.

    Regime della lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nelle indagini/udienza preliminare: non esiste un diritto assoluto alla lettura; è necessaria richiesta espressa e tempestiva nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

  • art. 572 cod. pen.

    Reato di maltrattamenti in famiglia: la Corte ha ritenuto che la serialità e la sistematicità delle condotte possono risultare anche da osservazioni ripetute in un breve arco temporale (captazioni su cinque giorni), se le condotte sono multiple e reiterate.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per le attenuanti generiche: la valutazione è giudizio di fatto del merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo se contraddittoria o illogica; nel caso il diniego era adeguatamente motivato con riferimento all'abiezione delle condotte.

  • art. 111 Cost.

    Principio della ragionevole durata del processo usato per giustificare il rigetto di richieste che, se accolte senza limiti, paralizzerebbero indefinitamente il procedimento.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio e la nomina di difensore, se valide al momento della notifica, mantengono efficacia anche se l'imputato viene espulso successivamente: l'espulsione non annulla automaticamente le notificazioni già regolari.
  • La mera presenza all'estero o l'espulsione non costituiscono di per sé legittimo impedimento: la parte deve dimostrare di aver intrapreso tutte le iniziative amministrative o giudiziarie per ottenere il rientro o l'autorizzazione a partecipare al processo.
  • Le richieste probatorie (es. acquisizione di verbali/interrogatori) devono essere formulate tempestivamente in corso di istruttoria: istanze tardive dopo la chiusura delle prove possono essere considerate inammissibili o non rilevanti.
  • La prova della serialità di condotte vessatorie può essere desunta anche da plurimi episodi documentati in un arco temporale breve, se le condotte appaiono reiterate e sistematiche; la valutazione di merito sui fatti è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo motivazione illogica.
  • La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria o illogica. Condotte particolarmente abiette o il coinvolgimento di minori ostano al riconoscimento delle attenuanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.