Cassazione Penale, Sentenza n. 40858/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che l'aveva dichiarata penalmente responsabile per gestione non autorizzata di scommesse (art. 4, commi 4 e 4-bis, L. 13/12/1989, n. 401). Le censure sostenevano: 1) la prescrizione dell'episodio del 15/06/2015; 2) la liceità dell'attività perché svolta per conto di "Stanleybet" (operatore comunitario) e quindi tutelabile in base agli artt. 49 e 56 TFUE; 3) che le giocate sarebbero state raccolte su un conto della rete (CTD) e non su un conto personale della ricorrente; 4) riconoscimento dell'ignoranza scusabile della norma penale (art. 5 c.p.); 5) errori nella determinazione della pena e mancata considerazione della riduzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reato ex art. 4, commi 4 e 4-bis L. 401/1989 può essere formato anche come attività continuativa/abituale e, quindi, consumarsi all'atto finale dell'attività organizzata (nella specie il sequestro del locale il 01/03/2018): conseguentemente la prescrizione non era maturata con riguardo all'episodio del 15/06/2015. Ha confermato la valutazione delle prove dei giudici di merito secondo cui la ricorrente ha gestito la raccolta mediante un conto-gioco a lei intestato, ha richiesto la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. solo tardivamente e non ha completato gli adempimenti richiesti; ha escluso la disapplicazione della norma per contrasto con il diritto UE dato che opera il perimetro fattuale che distingue il "servizio transfrontaliero puro" dalla raccolta/intermediazione locale; ha respinto la doglianza sull'errore scusabile ritenendo che non sia stata allegata né comprovata; ha altresì ritenuto congrua la determinazione della pena (con applicazione della diminuzione per il rito). Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad un versamento per profili di colpa processuale.
Norme richiamate
art. 4, commi 4 e 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401
Il giudice riporta testualmente: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati..." e "Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico... svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere ... di scommesse..."
La norma può punire un singolo atto o un'attività reiterata/continua: se l'attività è continuativa si configura un unico reato consumatosi all'ultimo atto, con conseguente decorso unitario della prescrizione dal momento della cessazione.
art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
La licenza di pubblica sicurezza è requisito abilitante per l'attività di raccolta di scommesse; la mancata richiesta tempestiva o il mancato completamento dell'istruttoria amministrativa rafforza l'affermazione di illiceità dell'attività locale.
L'ignoranza della legge penale è ritenuta scusabile solo se specificamente provata; nel caso di operatori professionali grava un onere maggiore di conoscenza della normativa di settore.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la sintesi del motivo nel ricorso; qui richiamato per la forma del ricorso in cassazione.
artt. 718 e 719 cod. pen. e art. 88 T.U.L.P.S. (contravvenzioni dichiarate estinte)
Nel caso concreto le contravvenzioni collegate sono state dichiarate estinte per prescrizione in sede di merito, mentre il reato previsto dall'art. 4 è stato ritenuto unico e non prescritto.
artt. 49 e 56 T.F.U.E. (libertà di stabilimento e prestazione di servizi)
Richiamati dalla difesa come base per la disapplicazione della norma nazionale. La corte ricorda che la tutela UE può prevalere solo se si tratta di servizio transfrontaliero "puro"; non opera se l'attività comporta raccolta/intermediazione locale tramite conto-gioco e struttura fisica.
Massime di principio
- Il reato di gestione non autorizzata di scommesse ex art. 4, commi 4 e 4-bis L. 401/1989 può essere considerato un unico reato anche se realizzato mediante condotte reiterate o continuative: la prescrizione decorre dall'ultimo atto (data di cessazione/sequestro).
- Va distinti il "servizio transfrontaliero puro" (il giocatore accede direttamente al server estero) dall'attività di raccolta/intermediazione locale: se l'operatore locale mette a disposizione conto-gioco, apparecchiature o personale e non fa emergere l'identità dell'effettivo giocatore, si configura raccolta/intermediazione locale e può sorgere responsabilità penale indipendentemente dalle posizioni dell'operatore estero.
- La semplice affiliazione contrattuale a un bookmaker comunitario e la circostanza che l'operatore estero abbia ricevuto o meno concessioni italiane non escludono automaticamente la responsabilità penale dell'affiliato che svolga attività di raccolta sul territorio senza le autorizzazioni previste dall'ordinamento nazionale.
- La prova documentale ed istruttoria (conti-gioco intestati, ricevute, apparecchiature riservate, cartellonistica, accessi informatici) è decisiva: chi esercita professionalmente l'attività è gravato dall'onere di conoscere la normativa e non può facilmente invocare errori scusabili.
- Per invocare la prevalenza del diritto UE su norme penali nazionali è necessario dimostrare che l'attività sia effettivamente un servizio transfrontaliero erogato senza mediazione locale; in presenza di elementi di raccolta locale la doglianza è difficilmente accolta.
- In tema di pena, la persistenza nell'illecito e la condotta ostinata possono indurre il giudice a negare attenuanti; la riduzione per il rito (es. abbreviato) va sempre computata e, se non riconosciuta o calcolata, deve essere censurata con specifici rilievi e calcoli in sede di impugnazione.
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