Cassazione Penale, Sentenza n. 40859/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei confronti del ricorrente per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduce un unico motivo: errata applicazione dell'art. 10-bis e dell'art. 321 c.p.p., contestando la sussistenza del fumus commissi delicti e lamentando travisamento della prova. In particolare la difesa ha sostenuto che il provvedimento si è fondato su una mera attestazione dell'organo accertatore senza la verifica dell'effettiva esistenza delle certificazioni delle ritenute (elemento costitutivo della fattispecie dopo la sentenza Corte cost. n.175/2022), con conseguente pregiudizio al diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo sollevato fosse, in realtà, una censura di valutazione della prova e di motivazione del giudice di merito, non una violazione di legge rilevabile ai sensi dell'art. 325 c.p.p. (che consente il ricorso in cassazione solo per violazione di legge). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione del giudice del riesame, che ha indicato come indizi l'attestazione dell'organo accertatore e il modello 770, osservando che l'accertatore ha riferito di attività direttamente svolte e non di informazioni di terzi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000
La fattispecie richiede, secondo la Corte costituzionale n.175/2022, che il mancato versamento riguardi le ritenute certificate dal sostituto; quindi le certificazioni delle ritenute sono elemento costitutivo del reato.
sentenza Corte costituzionale n.175 del 2022
mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate
Ha precisato che l'integrazione del reato di cui all'art.10-bis si verifica solo se il mancato versamento concerne ritenute effettivamente certificate dal sostituto.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso ma la Corte ha ritenuto che le censure mosse alla applicazione di tale norma fossero, in realtà, questioni di valutazione della prova e motivazione.
art. 325 cod. proc. pen., comma 1
Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali alla sola ipotesi di violazione di legge; pertanto non sono ammissibili censure di merito sulla valutazione delle prove.
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
Richiama l'obbligo di motivazione delle ordinanze e sentenze in attuazione dell'art.111 Cost.; la mancanza assoluta di motivazione può costituire motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
Individua le censure in cassazione; la Corte ricorda che non tutte le anomalie della motivazione sono trasformabili in violazione di legge, salvo la mancanza assoluta della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
Richiamata per il principio secondo cui, se non sussistono elementi che dimostrino una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità consegue comunque la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso ordinanze sulle misure cautelari reali il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.325 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge: le censure di merito sulla valutazione della prova o sulla insufficienza della motivazione sono inammissibili.
- La distinzione tra mancanza assoluta di motivazione (che può costituire violazione di legge) e motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria (che è questione di merito) è centrale: solo la prima apre la strada alla cassazione.
- Dopo la sentenza Corte cost. n.175/2022, per l'art.10-bis d.lgs. 74/2000 è elemento costitutivo il riferimento alle ritenute certificate dal sostituto; in fase di acquisizione delle prove è importante chiedere la produzione diretta delle certificazioni o dei documenti comprovanti le ritenute.
- Le attestazioni rese dall'organo accertatore circa attività da lui direttamente svolte possono essere assunte come indizio valido; se si contesta l'inesistenza delle certificazioni, occorre proporre nei gradi di merito richieste istruttorie specifiche per la produzione dei documenti.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione della valutazione probatoria: se l'obiettivo è contestare la ricostruzione fattuale, bisogna curare tale linea difensiva nei gradi di merito e raccogliere prova documentale completa; in cassazione conviene concentrare i motivi su reali questioni di diritto e sulla mancanza assoluta di motivazione.
- Se si teme un utilizzo generico di attestazioni pubbliche senza produzione dei documenti rilevanti, bisogna sollevare tempestivamente eccezioni e chiedere al giudice di merito la produzione dei certificati e degli atti documentali utili per il diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40851/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40852/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40853/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40857/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40858/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40860/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →