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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40852/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato previsto dagli artt. 81, 2º comma c.p. e 2 del d.lgs. n. 74/2000 per utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: (i) che le fatture attengono a un appalto endoaziendale o a prestazioni reali (non somministrazione illecita di manodopera), con assenza di trasferimento dei poteri datoriali e del rischio di impresa al fornitore; (ii) mancata sussistenza del dolo specifico di evasione e assenza di reale vantaggio economico (si sarebbe solo realizzata una presunta detrazione IVA senza risparmio sui costi); (iii) buona fede del ricorrente e legittimità dell'operazione sotto il profilo commerciale; (iv) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e degli artt. 19 e 21 DPR 633/1972 in rapporto al diritto UE sulla negazione della detrazione IVA; (v) vizi di motivazione e violazioni di varie norme del codice penale in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena; (vi) richiesta di annullamento della confisca disposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente si riducessero a una mera richiesta di riconsiderazione del quadro probatorio senza produrre una critica puntuale e specifica della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui i fatti configurano l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti finalizzate alla frode IVA attraverso una illecita intermediazione/somministrazione di manodopera: le prestazioni erano rese sotto le direttive e il controllo del ricorrente, con sistematicità nell'utilizzo del personale della ditta fornitrice, idonea a dimostrare il dolo specifico finalizzato al risparmio di imposta derivante dalla detrazione dell'IVA non versata dall'emittente (evasore totale). Ha ritenuto infondate le censure in tema di diritto UE e diniego della detrazione IVA, rilevando che la perdita del gettito si è verificata. Ha inoltre giudicato non fondate le doglianze sul negato beneficio della sospensione condizionale e sul calcolo della confisca, la quale è stata considerata commisurata al risparmio d'imposta effettivamente realizzato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    La norma sul delitto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è stata interpretata in senso da includere l'impiego di fatture emesse da soggetti che, tramite contratti simulati di appalto di servizi, abbiano di fatto realizzato intermediazione illecita di manodopera; l'utilizzo di tali elementi passivi fittizi integra il reato quando sia finalizzato all'evasione IVA.

  • artt. 81, 2º comma cod. pen.

    Richiamati come riferimenti normativi alla recidiva/concorrente di reato nelle statuizioni di condanna; la Corte non ha ritenuto che le doglianze del ricorrente impattassero sulla qualificazione della responsabilità.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Invocato dal ricorrente contro la confisca e la ricostruzione della perdita di gettito; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, rilevando che la normativa e il diritto UE consentono la negazione della detrazione quando è necessario eliminare il rischio di perdita del gettito e che nel caso specifico tale perdita si è verificata.

  • artt. 19 e 21 DPR n. 633/1972

    Richiamati in materia di detrazione IVA; la Corte ha considerato che l'interpretazione impugnata non contrasta con il diritto dell'Unione, atteso che la negazione della detrazione è giustificata per evitare la perdita di gettito.

  • artt. 42 e 43 cod. pen.

    Citate nella prospettazione difensiva in ordine alla responsabilità e al dolo; la Corte ha ritenuto irrilevanti le eccezioni poste, confermando la sussistenza del dolo specifico così come accertato in prime cure.

  • artt. 133, 133-bis, 62-bis, 69 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze; la Corte ha ritenuto infondate le censure sul diniego della sospensione condizionale e sulla determinazione della pena, per carenza di argomentazione specifica.

  • art. 165 cod. pen.

    Norma sulle condizioni della sospensione condizionale della pena; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato il soddisfacimento delle condizioni previste dal secondo comma, elemento decisivo per il diniego della sospensione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di C 3.000,00.

Massime di principio

  • Il semplice rapporto commerciale o la circostanza che il fornitore svolga attività lavorativa non esclude la responsabilità dell'utilizzatore: ciò che conta è la concreta ripartizione dei poteri direttivi, del controllo e del rischio d'impresa; se le prestazioni sono rese sotto la direzione e il controllo del cliente, si configura l'esteriorizzazione fittizia e può sussistere il reato.
  • La responsabilità penale per l'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti può sussistere anche se l'utilizzatore non conosceva la posizione fiscale del fornitore: non è necessario dimostrare la conoscenza dello stato di evasore totale per ravvisare il dolo specifico quando emerge che l'operazione era finalizzata al risparmio d'imposta.
  • La ripetitività e la sistematicità dell'uso di fornitori esterni per mansioni svolte stabilmente in azienda sono indizi forti di un disegno fraudolento, mentre esigenze produttive occasionali e documentate possono giustificare rapporti di appalto o distacco.
  • Per vincere in Cassazione non è sufficiente una diversa lettura dei fatti: occorre indicare specifici vizi di motivazione della sentenza impugnata, richiamando passage rilevanti e dimostrando l'insufficienza o l'incongruità della motivazione stessa.
  • In tema di IVA, le eccezioni fondate sul diritto UE richiedono argomentazione precisa: la negazione della detrazione è lecita se volta a prevenire la perdita del gettito, e va dimostrato che tale perdita non si è verificata quando si contesta la misura.
  • La confisca calcolata in relazione al risparmio d'imposta effettivamente realizzato è ammissibile; le contestazioni generiche senza proposta di diversa quantificazione sono destinate a esser respinte.
  • Le richieste di benefici come la sospensione condizionale della pena richiedono la dimostrazione dell'esatto rispetto delle condizioni normative previste (art. 165 c.p.); l'assenza di tale allegazione rende la censura inammissibile.

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