Cassazione Penale, Sentenza n. 40853/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello in Cassazione è proposto da Han Jiachuan avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'11/07/2023 che, confermando in parte la sentenza di primo grado, aveva qualificato e condannato il ricorrente per fatti connessi alla detenzione e messa in vendita di prodotti recanti marcature "CE" e la certificazione "ROSH" contraffatte. Il ricorrente deduceva: errata applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione all'elemento soggettivo (sosteneva di non essere a conoscenza delle merci nel magazzino); carenza o apparenza di motivazione sulle argomentazioni difensive; mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità); errata rubricazione del fatto, contestando la mancata qualificazione come tentativo di frode in commercio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi eccetto l'ultimo: ha dichiarato che, secondo il quadro fattuale consolidato in sede di merito (detenzione, esposizione per la vendita di ampia quantità di merci con marcature contraffatte e presenza del procuratore generale nel negozio), il fatto deve essere qualificato come tentativo (artt. 56 e 515 c.p.) di frode nell'esercizio del commercio e non come delitto consumato relativo a marchi contraffatti. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la sola rideterminazione della pena; per il resto il riconoscimento della responsabilità penale resta irrevocabile. Gli altri motivi (tra cui la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis) non sono stati accolti perché o non devoluti in appello o prive dei presupposti per essere esaminati in Cassazione.
Norme richiamate
art. 515 cod. pen.
Riferito come norma che punisce la frode nell'esercizio del commercio: la detenzione presso esercizio/magazzino di prodotti destinati alla vendita e diversi da quanto dichiarato (es. marcature "CE" contraffatte) costituisce, se la merce è destinata alla vendita, tentativo di frode in commercio.
art. 56 cod. pen.
Principio del tentativo: la Corte ha qualificato la condotta come tentativo ai sensi dell'art. 56, rilevando che l'accertamento si è fermato alla detenzione per la vendita senza accertare atti ulteriori di effettiva consegna/vendita al consumatore.
art. 517 cod. pen.
Norma richiamata nel processo di merito come titolo di imputazione originario (detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti); la Corte di Cassazione distingue tale fattispecie dalla frode in commercio quando è in gioco la marcatura "CE" contraffatta.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la sua applicazione, dedotta per la prima volta in Cassazione, fosse preclusa perché i presupposti non risultavano immediatamente desumibili dagli atti (recidiva e grande numero di beni oggetto della condotta).
Regolamento (CE) n. 765/2008
Richiamato per spiegare la funzione e la disciplina della marcatura CE: la marcatura attesta la conformità del prodotto agli standard UE e impone obblighi di diligenza ai distributori che devono poter dimostrare la regolarità del marchio e assistere le autorità nel reperire la documentazione.
Decisione/Decisione n. 768 del 9/7/2008 (Parlamento europeo e Consiglio)
Richiamata insieme al Regolamento per illustrare il quadro normativo europeo sulla marcatura CE e gli obblighi connessi ai distributori/operatore economico.
Direttiva 2011/65/UE
Menziata nella sentenza di merito come riferimento normativo europeo connesso alla conformità dei prodotti AEE e alla rilevanza della marcatura CE nella garanzia di sicurezza/qualità.
art. 613 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella parte introduttiva per la legittimazione all'iscrizione all'albo speciale dei difensori abilitati alla Corte di Cassazione; citata rispetto alla corretta notifica e rappresentanza difensiva.
Massime di principio
- La detenzione ed esposizione per la vendita, anche se la vendita non è stata consumata, di prodotti con marcature "CE" contraffatte può integrare il tentativo di frode nell'esercizio del commercio (artt. 56 e 515 c.p.), non necessariamente il delitto di marchi contraffatti nella forma consumata.
- L'assenza di documentazione (doganale o attestante la regolarità della marcatura CE) al momento del controllo è elemento significativo che può far presumere la irregolarità della marcatura e la mancata diligenza del distributore; non configura, di per sé, indebita inversione dell'onere della prova.
- La presenza di grandi quantità di merce contraffatta, l'esposizione nel punto vendita e la presenza del rappresentante legale/procuratore al momento dell'accesso rafforzano l'elemento della consapevolezza/controllo da parte dell'operatore economico.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è limitato: non è consentita una rivalutazione dei fatti a meno che non emerga una manifesta illogicità o un travisamento degli atti di processo che sia ictu oculi evidente.
- La questione della particolare tenuità (art. 131-bis) non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se la sua valutazione richiede accertamenti di merito o se i presupposti non sono immediatamente desumibili dagli atti; dove fossero immediatamente evidenti, la causa potrebbe essere rilevata d'ufficio.
- La Corte di legittimità può, in presenza di una ricostruzione fattuale già operata dai giudici di merito e senza bisogno di nuovi accertamenti, procedere d'ufficio alla riclassificazione giuridica del fatto (reformatio in pejus non incidente se favorevole all'imputato) e rinviare per la rideterminazione della pena.
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