Cassazione Civile, Ordinanza n. 28609/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente del settore sanitario pubblico volta a ottenere il risarcimento del danno per il mancato assolvimento, da parte dell’ente datore di lavoro, degli adempimenti contrattualmente previsti per la graduazione delle funzioni dirigenziali e la pesatura degli incarichi, necessari a determinare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione nel periodo indicato in causa. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando l’ente al pagamento mensile di una somma a titolo risarcitorio; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l’ente subentrante fosse legittimato passivamente e che l’inadempimento agli obblighi procedurali fosse imputabile all’amministrazione. Nel ricorso per cassazione l’ente ha dedotto, con i primi due motivi, violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi e degli artt. 1218 e 1256 c.c., sostenendo che le delibere interne avessero già graduato e pesato gli incarichi o comunque mantenuto il trattamento economico in godimento, e che la mancata pesatura fosse dipesa da indicazioni dell’assessorato regionale e dunque da impossibilità non imputabile. Con il terzo motivo ha censurato la liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c., lamentando l’assenza di prova del danno e l’erroneo richiamo a una delibera successiva come parametro di quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto le vesti di violazione di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle delibere esaminate dai giudici di merito, operazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di doppia conforme, opera il limite dell’art. 348-ter c.p.c. se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha confermato che, una volta accertato l’inadempimento della P.A. agli obblighi di attivare e concludere la procedura di graduazione e pesatura, il dirigente ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione, danno che può essere liquidato in via equitativa anche mediante il riferimento a valori economici successivamente attribuiti per la medesima graduazione. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito, con condanna dell’ente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte rileva che il ricorso, pur formalmente formulato in questi termini, mira in realtà a una nuova valutazione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato per denunciare omesso esame o vizi motivazionali; la Corte osserva che il motivo tende a contestare la ricostruzione fattuale dei giudici di merito e perciò è inammissibile in cassazione.
la responsabilità contrattuale della P.A. è confermata perché non è stata provata una causa non imputabile dell’inadempimento agli obblighi procedurali connessi alla graduazione e pesatura degli incarichi.
la dedotta impossibilità sopravvenuta o impedimento non è stata ritenuta provata né idonea a escludere la responsabilità dell’ente.
la Corte ammette la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance quando la sua esistenza e i suoi elementi costitutivi siano allegati e provati anche per presunzioni o per probabilità.
viene richiamato come norma che consente di applicare i criteri risarcitori anche in tema di responsabilità da inadempimento con riguardo alla liquidazione del danno.
in presenza di doppia conforme, il ricorso non può limitarsi a contestazioni generiche se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
CCNL di settore della dirigenza sanitaria
impone alla P.A. di attivare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi ai fini della determinazione della retribuzione di posizione variabile.
Massime di principio
- Nel settore della dirigenza sanitaria pubblica, il datore di lavoro pubblico è tenuto, secondo correttezza e buona fede, ad attivare e completare la procedura contrattualmente prevista per la graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi; la consultazione sindacale ha natura endoprocedimentale e l’inerzia amministrativa non è giustificata, di per sé, da ritardi interni o da problematiche sul fondo dedicato alla quota variabile.
- La violazione dell’obbligo di procedere alla graduazione e pesatura degli incarichi non dà luogo a un’azione di adempimento, ma a una pretesa risarcitoria per perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione.
- Sul piano probatorio, il dipendente deve allegare la fonte del diritto e l’inadempimento datoriale; grava invece sul datore di lavoro la prova dei fatti impeditivi o estintivi, ovvero della non imputabilità dell’inadempimento.
- Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente quando siano allegati e provati, anche in via presuntiva o probabilistica, una occasione concreta perduta, il vantaggio ragionevolmente conseguibile e il nesso causale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale e documentale esaminato dai giudici di merito; in caso di doppia conforme il ricorso deve specificamente confrontarsi con le ragioni delle due decisioni.
- Per la quantificazione del danno, può costituire parametro ragionevole anche il trattamento economico successivamente riconosciuto per la medesima graduazione di funzioni, quando il riferimento sia coerente con la situazione fattuale e organizzativa accertata.
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