Cassazione Civile, Ordinanza n. 28543/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dalla pronuncia emerge esclusivamente che, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso ritualmente formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Corte ha quindi verificato che la rinuncia, quale atto unilaterale, produce effetti senza necessità di accettazione da parte della controparte; le parti intimate indicate nel provvedimento sono rimaste tali e non hanno svolto difese. Non risultano dal testo i fatti sostanziali originari della controversia, né i motivi specifici del ricorso proposto in origine.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola ritualmente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che la pronuncia di estinzione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata, è idonea a produrre effetti processuali estintivi.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La disposizione non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; trattandosi di norma sanzionatoria ed eccezionale, va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che produce l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione da parte della controparte.
- Quando la Corte di cassazione dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia, non deve pronunciarsi sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera nelle ipotesi di estinzione del giudizio, poiché la previsione è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28544/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28554/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28557/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28558/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28569/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28600/2023 del 13/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →