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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28543/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Dalla pronuncia emerge esclusivamente che, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso ritualmente formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Corte ha quindi verificato che la rinuncia, quale atto unilaterale, produce effetti senza necessità di accettazione da parte della controparte; le parti intimate indicate nel provvedimento sono rimaste tali e non hanno svolto difese. Non risultano dal testo i fatti sostanziali originari della controversia, né i motivi specifici del ricorso proposto in origine.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola ritualmente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che la pronuncia di estinzione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata, è idonea a produrre effetti processuali estintivi.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La disposizione non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; trattandosi di norma sanzionatoria ed eccezionale, va interpretata restrittivamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che produce l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione da parte della controparte.
  • Quando la Corte di cassazione dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia, non deve pronunciarsi sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
  • L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera nelle ipotesi di estinzione del giudizio, poiché la previsione è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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