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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28569/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un produttore libero di assicurazioni aveva proposto due giudizi riuniti davanti al Tribunale per contestare la pretesa contributiva dell'INPS alla gestione commercianti: nel primo impugnava un avviso di addebito per vizi procedurali, nel secondo chiedeva l'accertamento della propria corretta qualificazione professionale secondo il c.c.n.l. corporativo del 1939, sostenendo di non essere tenuto ai contributi richiesti. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande, ritenendo tempestiva e ammissibile l'opposizione e accertando nel merito l'obbligo contributivo, sulla base dell'inquadramento del ricorrente nel IV gruppo professionale dei produttori liberi di piazza o di zona. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo e mancata discussione della causa; nullità per illegittima riunione postuma di due ricorsi soggetti a disciplina diversa; violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso di addebito e mancata indicazione dell'atto presupposto; violazione della disciplina sulla decadenza dell'iscrizione a ruolo e omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso di addebito; violazione delle norme sulla sospensione dell'esecutività e sulla pendenza dell'impugnazione dell'atto presupposto. Nella memoria, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto giudicato di una sentenza d'appello che aveva già dichiarato infondata la pretesa contributiva relativa al medesimo avviso di addebito oggetto della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente stesso, nella memoria, aveva dichiarato di non avere alcun interesse a proseguire il giudizio perché era intervenuta una sentenza d'appello passata in giudicato che aveva già negato fondatezza alla pretesa dell'INPS sul medesimo avviso di addebito. Ha inoltre disposto la espunzione dal ricorso delle espressioni sconvenienti rivolte al giudice di merito, la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e alla Procura della Repubblica, e la compensazione delle spese. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva del termine per il deposito dell'ordinanza

  • art. 360 c.p.c.

    norma evocata dal ricorrente quale fondamento dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 429 c.p.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità per omessa lettura del dispositivo

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità assoluta

  • art. 174 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la riunione dei giudizi

  • art. 3 L. 241/1990

    evocato dal ricorrente per lamentare la mancata indicazione dell'atto presupposto

  • art. 7 L. 212/2000

    evocato dal ricorrente per la medesima doglianza sulla motivazione dell'avviso di addebito

  • art. 25 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa decadenza dell'iscrizione a ruolo

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso di addebito e la pendenza dell'impugnazione dell'atto presupposto

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla gestione processuale e alla sospensione

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per stigmatizzare il dovere di probità e il divieto di espressioni offensive

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sopravviene la carenza di interesse a coltivarlo, specie se la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione per effetto di una sopravvenuta pronuncia passata in giudicato sul medesimo rapporto sostanziale.
  • La sopravvenuta definizione definitiva della controversia sul medesimo oggetto elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • L'uso, nell'atto di impugnazione, di espressioni sconvenienti o offensive nei confronti del giudice di merito può determinare la loro espunzione dal ricorso e legittimare la segnalazione agli organi competenti per le valutazioni disciplinari e deontologiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può compensare le spese e dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
  • Le censure di merito o di rito restano prive di esame quando il ricorso difetta di interesse attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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