Cassazione Civile, Ordinanza n. 28554/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dirigente medico)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso proposto da un dirigente medico veterinario, preposto alla direzione di struttura complessa, che aveva chiesto il ristoro del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo contrattuale dell'azienda sanitaria di procedere alla graduazione delle funzioni dirigenziali e alla connessa pesatura degli incarichi, attività necessarie per determinare e corrispondere la componente variabile dell'indennità di posizione aziendale. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'azienda sanitaria al pagamento di una somma mensile determinata equitativamente per un determinato arco temporale; la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'azienda sanitaria. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma in corso di giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese, atto accettato dalla controparte e sottoscritto dai difensori di entrambe le parti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché la ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con accettazione del controricorrente. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto. La Corte ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c., in ragione dell'intesa intervenuta tra le parti, e ha ritenuto insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, considerato l'esito della controversia.
Norme richiamate
atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti
In presenza di accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, la Corte non provvede sulle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando, per l'esito della controversia, non ne ricorrono i presupposti.
modificato dalla legge n. 228 del 2012
La legge ha inciso sulla disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
- Se le parti raggiungono un'intesa sulla compensazione o regolazione delle spese in sede di rinuncia al ricorso, la Corte può astenersi da ogni statuizione sulle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto quando, in concreto, non risultano integrati i presupposti normativi correlati all'esito del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28543/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28544/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28557/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28558/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28569/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28600/2023 del 13/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →