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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28558/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell'intesa raggiunta tra le parti ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha ritenuto insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un dirigente veterinario con incarico professionale di alta specializzazione volta a ottenere il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo dell'azienda sanitaria di procedere alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichi, attività necessarie per determinare e corrispondere la quota variabile dell'indennità di posizione aziendale. Il Tribunale aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento di una somma mensile per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2012; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame dell'ente. In cassazione l'azienda sanitaria ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese, accettata dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In presenza di un'intesa tra le parti sulla regolazione delle spese, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio estinto per rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando, per l'esito della controversia, non ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta e accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Se le parti raggiungono un accordo sulla compensazione o sulla regolazione delle spese nel contesto della rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio estinto.
  • L'assenza di una decisione di merito in cassazione per effetto della rinuncia esclude, di regola, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, quando il presupposto normativo non sia integrato dall'esito del processo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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