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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28557/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di un medico veterinario dirigente, titolare dal 1° aprile 2007 di un incarico professionale, volto ad ottenere il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo dell'azienda sanitaria di graduare le funzioni e procedere alla pesatura degli incarichi, attività necessarie per determinare e corrispondere la quota variabile dell'indennità di posizione aziendale. Il tribunale aveva accolto la domanda condannando l'azienda sanitaria al pagamento di una somma mensile per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2012; la corte d'appello aveva rigettato l'appello della medesima azienda. In cassazione l'azienda sanitaria aveva proposto ricorso per tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese, accettata dalla controparte e sottoscritta dai difensori di entrambe le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'azienda sanitaria e dell'accettazione da parte del controricorrente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell'intesa raggiunta tra le parti ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto dell'esito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione, qui depositata dalla parte ricorrente prima della decisione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di accordo tra le parti, la Corte ha ritenuto di non provvedere sulle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in ragione dell'esito della controversia.

  • legge n. 228 del 2012

    richiamata quale fonte modificativa della disciplina del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia è accompagnata da un'intesa tra le parti sulle spese, la Corte può non pronunciare alcuna statuizione sulle spese di lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l'esito del giudizio esclude i presupposti previsti dalla norma speciale.
  • La Corte di cassazione, in presenza di rinuncia rituale al ricorso, non affronta i motivi di impugnazione e definisce il processo in rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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