Cassazione Civile, Ordinanza n. 28544/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta ritualmente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, poiché la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, e ha precisato che la declaratoria di estinzione esime dal pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Dagli elementi testuali disponibili emerge solo che, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha ritualmente formulato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente. Non risultano indicati nel testo i fatti sostanziali originari della controversia, né l'oggetto del ricorso, né i motivi di impugnazione dedotti nel merito.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, produce l'effetto processuale della definizione anticipata del giudizio di legittimità.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo; in caso di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non vi è luogo a provvedere sulle spese, secondo quanto richiamato dalla Corte.
art. 391, comma 4, c.p.c.
Quando la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte ha ritenuto che non debba provvedersi sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 202, n. 115
La declaratoria di estinzione è stata ritenuta ostativa all'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se la rinuncia è accettata dalla parte controricorrente, non si provvede sulle spese processuali, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
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