Sentenza del 29/11/2021 n. 37167 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
F.R., comproprietaria al 50% di un terreno edificabile, lo vendette alla società TOTO s.p.a. nel 2003. Per beneficiare della disciplina di rivalutazione prevista dalla L. n. 448/2001 (art. 7) era stata prodotta una perizia giurata che valutava il terreno complessivamente €611.840 (quota della ricorrente €305.920) e sulla quale fu versata l'imposta sostitutiva. L'Agenzia notificò nel 2008 un avviso di accertamento reclamando plusvalenza e chiedendo €40.610, sostenendo che per il calcolo della plusvalenza dovesse farsi riferimento al valore storico di acquisto accertato nel 1993 (data della sentenza acquisitiva per usucapione) e non alla perizia giurata. La contribuente impugnò l'atto; la CTP accolse parzialmente il ricorso ritenendo illegittima la rettifica del valore operata dall'Ufficio; la CTR confermò che, in presenza di perizia giurata acquisita ai fini della L. n. 448/2001, il valore così determinato costituisce valore normale minimo ai fini delle imposte sui redditi e non poteva essere sostituito dall'Ufficio con il valore storico.
La decisione
Prima dell'esame della Cassazione la contribuente aderì alla definizione agevolata delle controversie tributarie ("pace fiscale", D.L. n. 119/2018 conv. L. n. 136/2018), producendo domanda e versando la prima rata. Non essendo stato notificato diniego della definizione entro il termine previsto, la Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
L. n. 448 del 2001, artt. 6 e 7
La perizia giurata acquisita ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 7 è stata ritenuta, dalla giurisprudenza di merito (CTP e CTR), come valore normale minimo di riferimento per le imposte sui redditi, idonea a impedire la rettifica dell'Ufficio sostituendo tale valore con il valore storico di acquisto.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 67 e 68 (corrispondenti agli artt. 81 e 82 prev. numerazione)
Norme sul trattamento delle plusvalenze e sulla determinazione della base imponibile; l'Ufficio richiamava tali disposizioni per sostenere la legittimità della rettifica fondata sul valore storico di acquisizione, mentre la giurisprudenza di merito ha ritenuto prevalente il valore decorrente dalla perizia giurata.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (convertito con L. n. 136 del 2018), artt. 6 e 7
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020"; "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ..."; "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto..."
La disciplina della definizione agevolata (pace fiscale) consente al contribuente di sospendere e poi estinguere il processo se aderisce e versa quanto dovuto; l'assenza di un diniego nei termini ha determinato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nel caso in esame.
Cass. n. 21826 del 2020 (giurisprudenza citata)
Principio secondo cui, nell'ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie, le spese processuali rimangono a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere riliquidate dal giudice in caso di estinzione per definizione.
Massime di principio
- Una perizia giurata prodotta dal contribuente ai fini della L. n. 448/2001, art. 7, tende ad essere considerata dalle corti di merito quale valore normale minimo del bene e può ostare alla rettifica dell'Ufficio che intenda sostituirlo con il valore storico di acquisto.
- L'Amministrazione finanziaria può tentare di determinare la plusvalenza prendendo a riferimento il costo storico di acquisizione, ma l'esito dipende dalla prova documentale e dalla qualificazione del valore prodotto dal contribuente (es. perizia giurata acquisita per la disciplina dell'imposta sostitutiva).
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata (pace fiscale) rispettando termini e versamenti richiesti, il processo può essere sospeso e, in mancanza di diniego, dichiarato estinto per cessata materia del contendere senza pronuncia sul merito.
- L'adesione alla definizione comporta effetti pratici (estinzione del giudizio) ma non equivale a un accertamento favorevole sul merito: si perde l'occasione di ottenere una pronuncia di merito che crei precedente, in cambio della definizione della controversia.
- Chi intende contestare una rettifica dell'Ufficio relativa a plusvalenze immobiliari dovrebbe documentare attentamente il valore normale (perizia, perizia giurata, elementi di mercato) e valutare il trade‑off tra proseguire il giudizio e aderire a eventuali strumenti di composizione agevolata.
- In fase di definizione agevolata è fondamentale osservare scadenze procedurali (deposito della domanda, versamento della prima rata, termini per il diniego) e conservare le ricevute di avvenuto versamento per evitare che il giudizio prosegua o venga dichiarato estinto con effetti economici per le spese.
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