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Sentenza

Sentenza del 29/11/2021 n. 1440 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego di autotutela - Atto discrezionale - Non rientra - Eccezioni - Sussistono - Illegittimità per ragioni di interesse generale - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego dell'istanza di autotutela (annullamento dell'atto tributario) sostenendo che il diniego fosse impugnabile e/o illegittimo. La questione centrale era se il diniego di autotutela rientri tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.lgs. 546/92 e, in caso contrario, se esistano eccezioni che ne permettano la sindacabilità giurisdizionale.

La decisione

La sentenza ha stabilito che il diniego di autotutela non rientra fra gli atti elencati dall'art. 19 D.lgs. 546/92 e, pertanto, in linea di massima non è impugnabile dinanzi al giudice tributario. La motivazione rileva la natura discrezionale dell'autotutela e il rischio che il riconoscimento dell'impugnabilità trasformerebbe il diniego in uno strumento di impugnazione tardiva dell'atto ormai divenuto definitivo. Tuttavia la Corte ha ammesso un'eccezione: il diniego può essere sindacato quando risulti illegittimo in quanto contrario a un rilevante interesse di carattere generale all'annullamento dell'atto (es. evidente violazione di norme che colpisce l'interesse pubblico), situazione nella quale si riconosce la necessità di tutela giurisdizionale.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 19

    L'art. 19 indica gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario; il diniego di autotutela non rientra fra tali atti. La norma è interpretata nel senso che il diniego, essendo espressione di discrezionalità amministrativa e potenzialmente strumento di impugnazione tardiva, non è normalmente sindacabile, salvo il caso di illegittimità che travalichi l'interesse privato e coinvolga un rilevante interesse generale all'annullamento.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela, di regola, non è impugnabile davanti al giudice tributario perché non rientra negli atti elencati dall'art. 19 D.lgs. 546/92 e costituisce atto a carattere discrezionale.
  • Se si vuole contestare un atto tributario, la via ordinaria resta l'impugnazione tempestiva dell'atto originario nei termini previsti; non si può normalmente utilizzare il diniego di autotutela come nuova base di impugnazione tardiva.
  • È possibile ottenere sindacabilità giudiziaria del diniego solo dimostrando che il diniego è illegittimo in quanto contrario a un rilevante interesse generale all'annullamento (ad es. palese e grave violazione normativa o interesse pubblico preminente).
  • L'onere della prova circa la sussistenza dell'illegittimità e del rilevante interesse generale grava sul privato che impugna il diniego: occorre fornire elementi chiari e rilevanti che mettano in luce la gravità dell'illegittimità.
  • In situazioni dubbie è utile chiedere all'Amministrazione la motivazione del diniego (se non adeguatamente motivato), raccogliere documentazione probatoria e valutare tempestivamente l'impugnazione dell'atto originario, oltre a considerare rimedi per abuso di potere se il diniego appare manifestamente irragionevole o contrario a legge.
  • La tutela giurisdizionale contro atti discrezionali è possibile quando si dimostra che l'Amministrazione ha travalicato i limiti della discrezionalità o ha omesso valutazioni obbligatorie, configurando un interesse generale alla rimozione dell'atto.

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