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Sentenza

Sentenza del 29/11/2021 n. 801 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Nell'accertamento con metodo analitico induttivo l'ufficio accertatore può utilizzare presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod.civ. - Sussiste - Nell'accertamento con metodo induttivo puro l'amministrazione finanziaria è legittimata ad utilizzare elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex art. 2727 e 2729 cod.civ. - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione VII, ha rigettato l'appello e confermato l'avviso di accertamento TAxxx-2018 per il 2015. È stata confermata la legittimità dell'accertamento con metodo induttivo puro e della ricostruzione dei ricavi in E 580.757 e dei costi in E 507.207; l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado per E 5.000 oltre oneri di legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento dei redditi d'impresa relativi al 2015 mediante metodo induttivo: la società aveva omesso la tenuta di libri obbligatori (libro inventari, libro giornale, partitari, libro cespiti) e presentato la dichiarazione senza indicare i redditi imponibili. L'Ufficio, ritenendo le scritture inaffidabili e la situazione riconducibile a evasione 'paratotale', ha ricostruito i ricavi sulla base delle fatture emesse e determinato induttivamente i costi, utilizzando elementi meramente indiziari (presunzioni 'supersemplici').

Norme richiamate

  • art. 2729 cod. civ.

    Nell'accertamento con metodo analitico-induttivo l'Ufficio può utilizzare presunzioni semplici purché rispettino i requisiti di gravità, precisione e concordanza; tali presunzioni servono a integrare lacune contabili non tali da rendere inattendibili tutte le scritture.

  • art. 2727 cod. civ.

    Definisce le prove presuntive e i loro requisiti; tuttavia, in caso di accertamento induttivo puro l'amministrazione può basarsi anche su elementi indiziari non idonei a costituire presunzioni qualificati ai sensi di questa norma.

  • art. 53 Cost.

    Principio di capacità contributiva: l'imposizione non può colpire il profitto lordo al posto di quello netto; perciò, anche nell'induttivo puro l'Amministrazione deve, se possibile, determinare induttivamente i costi relativi ai ricavi ricostruiti.

  • art. 109 TUIR

    Prevede che in deduzione siano considerati i costi risultanti dal conto economico; quando il conto economico non è attendibile o non esistente occorre che l'Amministrazione stimoli i costi per evitare di tassare il solo margine lordo, ma l'articolo non impedisce l'accertamento induttivo ove le scritture siano inattendibili.

  • DPR 600/1973 art. 1 comma 2

    art. 1, comma 2 DPR 600/73

    La dichiarazione dei redditi deve contenere gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili; se tali elementi mancano, i redditi per i quali manca l'indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

  • Cass. sez. V ordinanza n. 33604 del 18-12-2019

    Conferma la distinzione tra metodo analitico-induttivo e induttivo puro e legittima l'uso di presunzioni 'supersemplici' in caso di inattendibilità totale delle scritture.

  • Cass. sez. V n. 19191 del 17-7-2019

    Riafferma che in accertamento induttivo puro l'Amministrazione deve comunque, ove possibile, determinare induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi per non violare il principio di capacità contributiva.

  • Cass. sez. V n. 24017 del 17-12-2012/23-10-2013

    Distinzione tra omessa presentazione della dichiarazione e dichiarazione presentata ma incompleta: se nella dichiarazione mancano gli elementi necessari alla determinazione degli imponibili, i redditi si considerano non dichiarati.

Massime di principio

  • Se le scritture contabili sono solo parzialmente inattendibili l'Ufficio deve usare il metodo analitico-induttivo e può ricorrere a presunzioni semplici che rispettino gravità, precisione e concordanza per integrare le lacune.
  • Se le omissioni, le falsità o le inesattezze sono tanto gravi e diffuse da rendere inattendibili tutte o la maggior parte delle scritture, l'Amministrazione può procedere con metodo induttivo puro e utilizzare anche elementi meramente indiziari ('presunzioni supersemplici').
  • Anche nel metodo induttivo puro l'Amministrazione è tenuta a stimare i costi relativi ai ricavi ricostruiti, perché tassare il solo profitto lordo violerebbe il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
  • La presentazione della dichiarazione senza gli elementi necessari per calcolare gli imponibili comporta che i redditi siffatti si considerino non dichiarati (DPR 600/73 art.1 comma 2): ciò legittima l'accertamento induttivo quando il contribuente omette le informazioni essenziali.
  • L'acquisizione di documenti presso la sede legale o luogo di esercizio della società, se avvenuta con regolarità procedimentale, non configura di per sé violazione delle garanzie difensive.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente deve conservare ed esibire le scritture e i documenti obbligatori e, se impossibilitato, fornire elementi alternativi idonei a dimostrare l'attendibilità del conto economico; in mancanza, l'Amministrazione avrà ampio margine di ricostruzione induttiva.

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