Sentenza del 29/11/2021 n. 3891 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Tributi locali - Tares - Esenzione - Con disposizione dell'ente locale - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento comunale per TASI (anno 2014). La ricorrente invocava l'art. 3 della convenzione del 20.12.2007 con il Comune, secondo cui il canone di concessione demaniale avrebbe assorbito eventuali future tassazioni comunali (esonero dall'obbligo tributario). In subordine chiedeva l'annullamento delle sanzioni per mera buona fede.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha ritenuto nulla per contrasto con norme imperative la clausola contrattuale che esonera il soggetto dal pagamento di tributi locali, richiamando l'art. 49 R.D. 827/1924 e l'art. 1418 c.c. (nullità). La clausola della convenzione del 2007 non può impedire l'accertamento e il recupero della TASI; la richiamata norma della legge n.145/2018 non convalida clausole nulle idonee a precludere incassi non ancora avvenuti, ma limita la sua operatività alla disciplina della ripetizione/ritenzione di somme già erogate o da erogare in forza di accordi bilaterali anteriori al 3/10/2010. Per la violazione di norma imperativa non è riconosciuta la buona fede che giustifichi l'annullamento delle sanzioni. Le spese sono compensate per l'ambiguità della convenzione.
Norme richiamate
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 49
nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione
Impedisce agli enti locali di alienare o rinunziare con clausole contrattuali alla potestà impositiva: le esenzioni da tributi locali possono essere previste solo dalla legge; clausole contrarie sono nulle.
Codice civile, art. 1418, comma 1
nullità del contratto per contrarietà a norme imperative
Le clausole contrarie a norme imperative sono nulle e non possono produrre effetti; la convenzione comunale che prevede esenzioni è affetta da nullità.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 953
i proventi economici liberamente pattuiti ... con gli enti locali, ... sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010 ... restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia ... Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto
La norma tutela i proventi pattuiti con enti locali in accordi anteriori al 3/10/2010, evitando la ripetizione/ritenzione di somme già erogate o da erogare; non convalida invece clausole nulle che precludano la riscossione di tributi non ancora incassati.
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (linee guida) - allegato 2
criteri per la revisione degli accordi bilaterali relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili
Fornisce criteri per rivedere accordi antecedenti; utile ai fini dell'art.1 comma 953 L.145/2018, ma non può sanare clausole contrarie a norme imperative in materia tributaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (cass. 2002 n.7945; 2004 n.21311; 1965 n.1464; 1978 n.1547; 2020 n.13107)
indirizzo consolidato secondo cui i tributi locali devono essere applicati uniformemente e le esenzioni convenzionali sono nulle
La giurisprudenza conferma che tributi locali hanno natura pubblicistica e che esenzioni o agevolazioni devono essere previste dalla legge; clausole contrattuali di esonero sono invalide.
Costituzione italiana, principi richiamati (art. 23, art. 3, art. 97)
riserva di legge in materia tributaria; principio di uguaglianza; buon andamento e imparzialità degli uffici pubblici
Fondamento costituzionale dell'impedimento alle esenzioni contrattuali: solo la legge può prevedere tributi/esenzioni; trattamento paritario e trasparenza dell'azione pubblica.
Massime di principio
- Un ente pubblico non può validamente rinunciare o esonerare, tramite accordo contrattuale, il pagamento di tributi locali: clausole di esenzione sono nulle per contrasto con norme imperative (R.D. 827/1924 art.49 e art.1418 c.c.).
- Le esenzioni o agevolazioni fiscali devono essere previste da legge; regolamenti o patti con privati non possono sostituirsi alla riserva di legge in materia tributaria.
- La legge n.145/2018 (art.1, c.953) può tutelare proventi pattuiti in accordi anteriori al 3/10/2010 limitatamente alla disciplina della ripetizione/ritenzione di somme già erogate o da erogare, ma non convalida clausole contrarie al pagamento di tributi non ancora riscossi.
- La violazione di una norma imperativa esclude la possibilità di invocare la buona fede per evitare sanzioni tributarie; dunque il privato che accetta una clausola nulla corre il rischio di dover comunque adempiere all'obbligazione tributaria e alle eventuali sanzioni.
- In caso di clausole contrattuali ambigue fra ente e privato, il giudice può compensare le spese processuali; tuttavia ciò non rende valida la clausola di esonero dagli obblighi tributari.
- Prima di stipulare accordi con enti locali che prevedano compensazioni o 'assorbimenti' di imposte, il privato dovrebbe richiedere una valutazione legale sulla compatibilità con la normativa tributaria e preferire soluzioni basate su disposizioni di legge o su strumenti legislativi che espressamente prevedano esenzioni.
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