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Sentenza

Sentenza del 29/11/2021 n. 3888 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Accertamento - Imposta di registro - Compravendita immobili - Rendita catastale - Attribuzione di rendita catastale presunta - Termine decadenza triennale - Decorrenza - Dalla richiesta di registrazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento relativo all'attribuzione di rendita catastale presunta connessa all'imposta di registro (tributo speciale catastale): valutazione della decorrenza del termine di decadenza per l'attività accertativa e per le sanzioni amministrative (se dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo oppure dalla data di registrazione della rendita presunta negli atti del Catasto ai sensi dell'art. 76 DPR 131/1986).

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della CTP che aveva annullato la cartella per intervenuta decadenza. La CTR ha ritenuto applicabile l'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986: la decadenza per il tributo speciale catastale decorre dalla data di registrazione della rendita presunta negli atti del Catasto. Ha altresì ritenuto applicabile il termine di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997 alle relative sanzioni. Per effetto ciò il ricorso introduttivo del contribuente è stato rigettato e le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1

    Per il tributo speciale catastale collegato all'attribuzione della rendita presunta la decadenza dell'azione accertativa decorre dalla data di registrazione della rendita presunta negli atti del Catasto, e non dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo secondo altri criteri.

  • D.lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 1

    "l'atto di contestazione di cui all'art. 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi"

    Il termine previsto per la notifica degli atti sanzionatori segue il termine generale per le sanzioni (5 anni) oppure il diverso termine specifico previsto per l'accertamento del singolo tributo; nel caso del tributo speciale catastale il termine specifico si ricongiunge con la decorrenza stabilita dall'art. 76 DPR 131/1986.

  • D.lgs. n. 546/1992 (richiami procedurali, art. 16 citato)

    L'art. 16 (richiamato dall'art. 20) disciplina l'atto di contestazione; il riferimento serve a chiarire che gli atti di contestazione/irrogazione devono rispettare i termini di notifica posti a pena di decadenza.

Massime di principio

  • Per accertamenti relativi alla rendita catastale presunta (tributo speciale catastale) la decorrenza del termine di decadenza va calcolata dalla data di registrazione della rendita negli atti del Catasto (art. 76 DPR 131/1986).
  • Le sanzioni amministrative collegate seguono il termine previsto dall'art. 20, comma 1, D.lgs. 472/1997: devono essere notificate entro il termine generale indicato o entro il diverso termine previsto per l'accertamento del singolo tributo.
  • Quando si calcolano i termini di decadenza in contenziosi catastali/fiscali, verificare sempre la data effettiva di iscrizione/registrazione catastale: può prolungare il termine utile per l'Amministrazione rispetto alla sola data di definizione dell'accertamento.
  • Il contribuente che riceve un atto notificato oltre i termini specifici può ottenere l'annullamento per decadenza; d'altra parte l'Amministrazione deve curare la tempestiva registrazione e notifica per non perdere il potere accertativo.
  • Nelle impugnazioni è importante documentare le date rilevanti (data di registrazione catastale, date di notifica degli atti, data di definitività dell'accertamento) perché la decisione può dipendere da quale di queste date legge riconosce come decorrenza del termine.

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