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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15874/2019 del 13/06/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

Dopo il fallimento di un imprenditore individuale dichiarato nel 1984, la curatela acquisì alla massa una casa, un capannone e un terreno, messi in vendita nel 1988 e trasferiti a due aggiudicatari con distinti decreti del 1991, 1992 e 1993. I decreti furono eseguiti nei confronti della coniuge del fallito, che occupava gli immobili e si dichiarava comproprietaria della metà dei beni in quanto acquistati dopo il matrimonio e ricaduti nella comunione legale. Nel 2005 la coniuge propose azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. contro gli aggiudicatari, deducendo la nullità degli atti della vendita forzata perché i fabbricati e il terreno sottostante erano stati posti in vendita in lotti distinti e perché negli avvisi relativi ai fabbricati non era indicata la particella del terreno. Il Tribunale di Pescara rigettò la domanda con sentenza n. 38/2013; la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 356 del 12 marzo 2015, rigettò l’appello, ritenendo valida la procedura anche in considerazione del successivo accatastamento che aveva individuato una particella al servizio comune dei fabbricati. Ritenne inoltre che l’immissione dell’aggiudicatario non integrasse spoglio, che fatti di spoglio non fossero stati dedotti e che l’azione fosse comunque tardiva per decorso del termine annuale. Con quattro motivi la ricorrente in Cassazione contestò: la validità dell’avviso, dell’ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento, sostenendo che la separata vendita del terreno aveva allontanato potenziali acquirenti e che il successivo accatastamento non poteva sanare la nullità; aggiunse che il bene era sottoposto a vincolo archeologico; censurò l’esclusione dello spoglio; sostenne che il decreto fosse inefficace nei suoi confronti perché il fallito era proprietario soltanto della metà; infine denunciò l’omesso esame della censura d’appello sull’asserita inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento, perché pronunciata oltre un anno dalla cessazione dell’attività d’impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni autonome. In primo luogo, l’esposizione dei fatti nel ricorso era gravemente carente ai fini dell’art. 366, n. 3, c.p.c., perché non chiariva in cosa consistessero lo spoglio o la molestia, quali ragioni sorreggessero la domanda di manutenzione, chi avesse espropriato gli immobili e per quali ragioni il Tribunale avesse rigettato la domanda. In secondo luogo, la statuizione della Corte d’appello secondo cui l’azione era stata proposta oltre il termine annuale non era stata specificamente impugnata ed era da sola sufficiente a sostenere il rigetto. Infine, i vizi della procedura di vendita forzata prospettati dalla ricorrente, relativi all’indicazione dei beni nell’avviso di vendita e alla conseguente validità del titolo, dovevano essere fatti valere con le opposizioni esecutive, non mediante azione possessoria. L’azione possessoria contro l’esecuzione fondata su titolo esecutivo è ammessa soltanto se l’esecuzione abbia oltrepassato i limiti oggettivi del titolo, immettendo l’avente diritto nel possesso di un immobile diverso, oppure se il titolo sia inefficace nei confronti dello spossessato; la ricorrente non aveva dedotto una di tali situazioni. La Corte ha condannato la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di legittimità, liquidate in 2.500 euro, di cui 200 euro per spese vive, oltre accessori, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso infatti non chiarisce: -) in cosa consistette lo spoglio o la molestia; -) con quali ragioni venne giustificata la domanda di manutenzione; -) chi ha espropriato gli immobili e perchè; -) con quali ragioni venne rigettata la domanda dal Tribunale.

    L’inosservanza dell’onere di esporre in modo sufficientemente completo i fatti di causa nel ricorso per cassazione ne determina l’inammissibilità quando non consente di comprendere le circostanze essenziali della controversia e le ragioni della domanda e della decisione impugnata.

  • art. 1170 c.c.

    Ma quando lo spoglio o la molestia nel possesso derivi dall’attività dell’ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l’azione possessoria è proponibile solo in due casi: (a) o quando si sia ecceduto, in ordine all’oggetto, dai limiti del titolo, immettendosi l’avente diritto nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo stesso; (b) oppure allorchè il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello spoliatus (Sez. 2, Sentenza n. 180 del 20/01/1951, Rv. 882235 – 01).

    L’azione possessoria non può essere usata per contestare i vizi del titolo esecutivo o della procedura che lo ha formato, salvo che l’esecuzione ecceda l’oggetto del titolo oppure che il titolo sia inefficace nei confronti dello spossessato.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

    La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate dalla Corte nel dispositivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

    La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ove sussistano i presupposti previsti dalla disposizione, il versamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando lo spoglio o la molestia possessoria deriva dall’attività dell’ufficiale giudiziario svolta in forza di un titolo esecutivo, l’azione possessoria è esperibile soltanto se l’esecuzione abbia superato i limiti oggettivi del titolo, immettendo l’avente diritto nel possesso di un bene diverso, oppure se il titolo sia inefficace nei confronti dello spossessato.
  • I vizi del titolo esecutivo o della procedura che ne costituisce il presupposto, diversi dai casi di eccedenza oggettiva o inefficacia del titolo verso lo spossessato, devono essere dedotti mediante le opposizioni esecutive e non con un’azione possessoria.
  • La censura in cassazione deve investire tutte le rationes decidendi autonome idonee, ciascuna da sola, a sorreggere la decisione; se una di esse resta non impugnata, la decisione non può essere cassata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione dei fatti non consente di individuare gli elementi essenziali della controversia, le ragioni della domanda e quelle del rigetto pronunciato nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

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