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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2019 del 21/06/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per ICI relativa agli anni 2006, 2007 e 2008, deducendo la mancata notificazione dei presupposti atti impositivi. La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l'appello della contribuente. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione. Con i primi due motivi, trattati congiuntamente, ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, e dell'art. 106 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione del contraddittorio, sostenendo che il giudice di primo grado non aveva autorizzato la chiamata in causa dell'ente impositore, che riteneva unico legittimato rispetto alla contestata mancata notifica degli atti presupposti. Con il terzo motivo ha censurato la regolazione delle spese, sostenendo che il concessionario non avrebbe dovuto essere considerato soccombente dopo il diniego di autorizzazione alla chiamata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o l'agente della riscossione quando contesta la mancata notificazione o l'invalidità degli atti impositivi presupposti, senza che sussista litisconsorzio necessario; l'eventuale difetto di legittimazione dell'agente in relazione all'accertamento del credito non impone l'integrazione del contraddittorio con l'ente creditore. La mancata autorizzazione alla chiamata dell'ente, richiesta ai sensi dell'art. 106 c.p.c., rientra nella valutazione discrezionale del giudice di primo grado e non è censurabile in impugnazione. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. Non vi è stata statuizione sulle spese di legittimità, poiché l'intimata non si è costituita. La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39

    Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per l’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

    In presenza di contestazioni sul merito della pretesa impositiva, l'agente della riscossione ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore per evitare le conseguenze negative della lite. La chiamata serve inoltre a informare l'ente della controversia e a consentirgli di intervenire.

  • art. 106 c.p.c.

    Questa Corte ha affermato che richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore deve essere ricondotta all’art. 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d’impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. I, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. Il, 19 gennaio 2006, n. 984; Cass. 9016/2016).

    La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa è ricondotta all'art. 106 c.p.c.; la decisione del giudice di primo grado sulla richiesta è discrezionale e non è censurabile in sede d'impugnazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Il terzo motivo con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. per avere la CTR ritenuto soccombente il concessionario nonostante non avesse autorizzato la chiamata in causa dell’ente impositore deve ritenersi assorbito.

    La Corte ha dichiarato assorbita la censura sulla regolazione delle spese, senza decidere nel merito la questione relativa all'art. 91 c.p.c.

  • art. 97 c.p.c.

    Il terzo motivo con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. per avere la CTR ritenuto soccombente il concessionario nonostante non avesse autorizzato la chiamata in causa dell’ente impositore deve ritenersi assorbito.

    La Corte ha dichiarato assorbita la censura sulle spese, senza pronunciarsi nel merito sulla disposizione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

    La Corte dichiara, a seguito del rigetto, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il contribuente che impugna una cartella per mancata notificazione o invalidità degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione; tra questi soggetti non sussiste litisconsorzio necessario.
  • L'eventuale difetto del potere dell'agente della riscossione di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito dà luogo a una questione di legittimazione, ma non impone l'integrazione del contraddittorio con l'ente creditore.
  • La richiesta dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente impositore va ricondotta all'art. 106 c.p.c.; l'autorizzazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di primo grado e il suo diniego non è censurabile in sede d'impugnazione.
  • La chiamata prevista dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 ha funzione di litis denuntiatio: informa l'ente creditore della lite e gli consente di intervenire volontariamente per svolgere le difese relative ai vizi dell'atto a esso imputabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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