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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15884/2019 del 13/06/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una banca aveva concesso alla titolare di un bar-ristorante un finanziamento di lire 280.000.000, assistito da una garanzia sussidiaria della Regione autonoma, pari al 75% del capitale. Il credito fu successivamente ceduto a una società finanziaria, rappresentata in giudizio da una società di servicing. Dopo che il credito era stato soddisfatto in sede fallimentare per Euro 161.984,23, la cessionaria chiese in via monitoria Euro 19.755,70. La Regione propose opposizione e il Tribunale di Cagliari revocò il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 24 giugno 2016, rigettò l’appello della società di servicing, ritenendo non provata la cessione dello specifico credito e non documentato il calcolo delle somme richieste. La ricorrente principale ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla cessione in blocco e dell’onere della prova, sostenendo che l’avviso in Gazzetta Ufficiale identificava per categorie i crediti ceduti e che il credito controverso, in essere e in sofferenza alla data della cessione, vi rientrava; (2) violazione delle norme sulla cessione e sulla liberazione del debitore, deducendo che la Regione, informata della cessione con lettera del 15 giugno 2011, non aveva indicato il creditore effettivo né contestato la cessione; (3) violazione delle norme sulla cessione e sull’onere della prova, sostenendo che il possesso della documentazione relativa al credito da parte della cessionaria dimostrava il trasferimento; (4) violazione delle norme sulla cessione e sulla prova documentale, sostenendo che l’estratto del contratto di cessione, dichiarato conforme all’originale, conteneva gli elementi essenziali e che la cessione non richiedeva una forma specifica; (5) violazione delle norme sulla fideiussione e sull’onere della prova, contestando la conclusione che il credito non fosse liquido: la ricorrente indicava il finanziamento originario, quanto recuperato nella procedura fallimentare e il calcolo del 75% del capitale residuo, pari a Euro 26.340,94 prima della domanda monitoria. La Regione ha proposto ricorso incidentale condizionato in tre motivi: (1) sosteneva l’applicabilità alle cessioni verso amministrazioni pubbliche dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, anche alla Regione in virtù del richiamo regionale alla contabilità statale; (2) deduceva la liberazione dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c., perché il creditore non avrebbe agito entro sei mesi dalla scadenza, richiamando anche il fallimento del debitore il 17 dicembre 2002 e l’insinuazione al passivo del 18 dicembre 2003; (3) denunciava violazione di correttezza e buona fede per l’erogazione del finanziamento senza adeguate verifiche sulla solvibilità e per la tardiva comunicazione alla Regione della situazione debitoria, ricevuta il 15 giugno 2011.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto. Sul primo motivo ha affermato che, per una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso con l’individuazione per categorie può provare la titolarità del credito senza elencare ogni singolo rapporto, se i criteri comuni permettono di identificare senza incertezze i crediti ceduti. La Corte territoriale non poteva quindi considerare insufficiente, di per sé, l’avviso pubblicato: il giudice di rinvio dovrà verificare se il credito controverso avesse le caratteristiche di credito «in sofferenza» contemplate nell’avviso oppure rientrasse tra le categorie escluse. Sul quinto motivo la Cassazione ha rilevato che gli atti contenevano l’allegazione del calcolo: finanziamento di lire 280.000.000, recupero di Euro 161.984,23 in sede fallimentare e richiesta riferita al 75% del capitale residuo, indicato nell’appello in Euro 26.340,94. La Corte d’appello aveva dunque negato erroneamente l’esistenza di tale allegazione; la questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio. Il ricorso incidentale è stato rigettato quanto al primo motivo, poiché l’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale riferita alla sola amministrazione statale e non estensibile alla Regione autonoma della Sardegna. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la lettura del giudice di merito della clausola di durata della garanzia come rinuncia alla facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. costituisce valutazione interpretativa di fatto non sindacabile in cassazione nei termini proposti; le circostanze addotte non erano decisive rispetto a tale conclusione e alcune erano state dedotte senza indicare ritualmente come fossero entrate nel processo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava valutazioni di fatto già esaminate dal giudice di merito, senza individuare un fatto decisivo il cui esame fosse stato omesso. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato relativo al ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 58 D.Lgs. n. 385/1993

    In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

    Nella cessione bancaria in blocco, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, con categorie definite da elementi comuni idonei a individuare senza incertezze i rapporti, è sufficiente a provare la titolarità del credito del cessionario senza un’elencazione individuale; resta da verificare se il credito azionato possieda i requisiti indicati o ricada tra quelli esclusi.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice di merito, in applicazione del suddetto principio di diritto, dovrà pertanto accertare se il credito in questione avesse le caratteristiche di credito “in sofferenza”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, tale da poter essere ricondotto al blocco di cui all’atto di cessione indicato nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o rientrasse fra le categorie di credito escluse.

    La prova della titolarità derivante dalla cessione in blocco non dispensa dall’accertare che il singolo credito appartenga effettivamente alla categoria trasferita e non a una categoria esclusa. La Corte ha accolto la censura relativa all’onere della prova in quanto il giudice d’appello aveva trascurato sia il criterio probatorio dell’avviso per categorie sia le allegazioni sul calcolo del credito.

  • art. 1936 c.c.

    L’allegazione processuale in ordine al calcolo delle somme pretese vi è dunque stata.

    Nel caso concreto, la censura relativa alla liquidità del credito è stata accolta perché la parte aveva effettivamente allegato le componenti e il calcolo delle somme richieste; la Corte d’appello aveva erroneamente negato che tale allegazione fosse stata formulata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Trattandosi di violazione processuale è consentito al Collegio accedere agli atti processuali, risultando assolto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

    Quando è denunciata una violazione processuale consistente nell’erronea negazione di un’allegazione, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti se il ricorso assolve l’onere di specifica indicazione previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

  • art. 69 R.D. n. 2440/1923

    Il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 – che richiede, per l’efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge – è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.

    Le formalità previste dall’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione costituiscono disciplina eccezionale riferita alla sola amministrazione statale e non si estendono analogicamente o estensivamente a una Regione autonoma.

  • art. 1957 c.c.

    Collegando la permanenza dell’obbligo del fideiussore alla persistenza dell’obbligo del beneficiario del finanziamento, ed escludendo in tal modo la ricorrenza della liberazione del fideiussore per mancanza di tempestiva iniziativa del creditore, il giudice di merito ha evidentemente concluso nel senso che doveva intendersi intervenuta la rinuncia del fideiussore alla facoltà prevista art. 1957 c.c., comma 1 (rinuncia legittima secondo l’ordinamento – fra le tante da ultimo Cass. 4 dicembre 2017, n. 28943).

    La rinuncia del fideiussore alla facoltà prevista dall’art. 1957, comma 1, c.c. è legittima; l’interpretazione della clausola di garanzia che conduce a ritenere intervenuta tale rinuncia è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Trattasi tuttavia di circostanze il cui esame non è stato omesso dal giudice di merito, che le ha valutate irrilevanti ai fini del rispetto del giudizio di correttezza o meno della condotta della parte creditrice.

    La censura per omesso esame non è fondata quando il fatto indicato è stato esaminato dal giudice di merito, anche se ritenuto irrilevante; non consente inoltre di sostituire alla valutazione di merito una diversa interpretazione delle circostanze.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poichè il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    Quando il ricorso incidentale proposto dopo il 30 gennaio 2013 è disatteso, ricorrono i presupposti per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti bancari ai sensi dell’art. 58 T.U.B., la titolarità del credito può essere provata mediante l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che individui i rapporti per categorie, senza elencazione individuale, se gli elementi comuni della categoria consentono di identificare senza incertezze i rapporti ceduti. Il giudice deve verificare che il credito azionato presenti i requisiti della categoria trasferita e non rientri fra quelli esclusi.
  • Se il giudice di merito nega che una parte abbia formulato un’allegazione processuale, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti quando è denunciata una violazione processuale e il ricorso indica specificamente gli atti rilevanti secondo l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • L’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, applicabile alle cessioni di crediti verso l’amministrazione statale, e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva nei confronti di amministrazioni diverse, inclusa una Regione autonoma.
  • È legittima la rinuncia del fideiussore alla facoltà di liberazione prevista dall’art. 1957, comma 1, c.c.; l’accertamento che tale rinuncia risulti dall’interpretazione della clausola di garanzia è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del sindacato sulla motivazione.
  • Il vizio di omesso esame non ricorre quando il giudice di merito ha preso in considerazione le circostanze dedotte, pur giudicandole irrilevanti; la censura non può trasformarsi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoFideiussioneImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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