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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15877/2019 del 13/06/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice era intervenuta nella procedura di espropriazione immobiliare promossa da un’altra società contro il ricorrente, deducendo un credito verso una società in accomandita semplice della quale assumeva che il ricorrente fosse socio accomandatario. Il ricorrente aveva opposto che, quando era sorto il credito, era ormai soltanto socio accomandante. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 14 luglio 2009, aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6510 depositata il 23 ottobre 2014, aveva accolto l’appello della creditrice e rigettato l’opposizione, ritenendo che il nome del ricorrente comparisse ancora nella ragione sociale e che egli non avesse provato la conoscenza, da parte della creditrice, della sua qualità di accomandante. Aveva inoltre affermato che la questione della responsabilità per i debiti sociali dovesse essere fatta valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice contro la società. Con il primo motivo, formulato per violazione dell’art. 2314, secondo comma, c.c., il ricorrente ha sostenuto che l’accomandante il cui nome è inserito nella ragione sociale risponde dei debiti sociali solo se l’inserimento è avvenuto con il suo consenso, che tale consenso deve essere provato e che la creditrice conosceva la sua effettiva qualità. Con il secondo motivo, per violazione degli artt. 643, 644 e 645 c.p.c., ha contestato che fosse tenuto a opporsi al decreto ingiuntivo emesso soltanto contro la società, sostenendo di non essere legittimato a proporre tale opposizione e che l’inoppugnabilità del decreto non potesse precludergli le difese nell’opposizione all’esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la responsabilità dell’accomandante il cui nome figura nella ragione sociale dipenderebbe dal suo consenso all’inserimento: per valutare gli effetti dell’art. 2314, secondo comma, c.c. rileva il contenuto oggettivo della ragione sociale, verificando se presenti l’accomandante come accomandatario e ingeneri così un’oggettiva confusione sul suo ruolo; restano estranei a tale valutazione gli elementi esterni alla forma della ragione sociale. La censura sulla conoscenza della qualità di accomandante da parte della creditrice è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ragione effettiva della decisione d’appello: i documenti prodotti erano privi di sottoscrizione o successivi all’insorgenza del credito. Il secondo motivo è stato rigettato: il decreto ingiuntivo emesso contro una società di persone estende i suoi effetti ai soci illimitatamente responsabili; il socio che voglia evitarli deve opporsi al decreto, anche tardivamente ove ne ricorrano i presupposti, e non può poi far valere in opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto dedurre in quella sede. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese di legittimità, liquidate in euro 2.300, di cui euro 200 per spese vive, oltre IVA, cassa forense e spese forfettarie; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2314, comma 2, c.c.

    “al fine di valutare se l’inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale sia idoneo a determinare gli effetti previsti dall’art. 2314 c.c., comma 2, rendendolo illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, il giudice di merito deve limitarsi a valutare il contenuto oggettivo della ragione sociale, verificando che l’accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società, dovendo restare estranea a tale valutazione ogni considerazione relativa ad elementi estrinseci all’aspetto formale della ragione sociale come, ad esempio, il comportamento dell’accomandante.”

    L’inserimento del nome dell’accomandante nella ragione sociale comporta gli effetti di cui alla norma quando, in base al contenuto oggettivo della ragione sociale, egli vi sia presentato come accomandatario, generando un’oggettiva confusione sul ruolo sociale. La valutazione è formale e non dipende da elementi estrinseci, incluso il comportamento dell’accomandante.

  • art. 477 c.p.c.

    “Questa Corte ha infatti già stabilito che il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone estende i suoi effetti anche contro i soci illimitatamente responsabili, derivando dall’esistenza dell’obbligazione sociale necessariamente la responsabilità dei singoli soci e, quindi, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.”

    Il titolo monitorio emesso contro una società di persone può essere posto in esecuzione anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, poiché la responsabilità di questi discende dall’obbligazione sociale.

  • artt. 643, 644 e 645 c.p.c.

    Ove a ciò non provveda, non gli sarà consentito far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione (anche tardiva) al decreto ingiuntivo.

    Il socio illimitatamente responsabile che intenda impedire che il decreto ingiuntivo emesso contro la società produca effetti nei suoi confronti deve proporre opposizione al decreto, anche tardiva se ne ricorrono i presupposti; in mancanza, non può recuperare le eccezioni di merito nell’opposizione all’esecuzione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    “Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.”

    In conseguenza del rigetto del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente e liquidate nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    “Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).”

    Il rigetto del ricorso integra il presupposto per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della responsabilità illimitata dell’accomandante prevista dall’art. 2314, secondo comma, c.c., quando il suo nome è inserito nella ragione sociale, il giudice deve valutare il contenuto oggettivo della ragione sociale e verificare se essa lo presenti come accomandatario, ingenerando un’oggettiva confusione sul ruolo svolto. Non rilevano, a questo fine, elementi estrinseci alla forma della ragione sociale, quali il comportamento dell’accomandante.
  • Il decreto ingiuntivo emesso contro una società di persone estende i propri effetti ai soci illimitatamente responsabili, la cui responsabilità consegue all’esistenza dell’obbligazione sociale.
  • Il socio illimitatamente responsabile che intenda contestare gli effetti nei propri confronti del decreto ingiuntivo emesso contro la società deve proporre opposizione al decreto, anche tardiva se ne sussistono i presupposti; altrimenti, non può far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto dedurre contro il decreto.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivo
RamiSocietarioEsecuzioniProcesso civile

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