Cassazione Civile, Ordinanza n. 14442/2019 del 27/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente erede)
La controversia
Una donna, deceduta il 12 maggio 2004, aveva nominato unica erede con testamento olografo una fondazione. La fondazione dichiarò di accettare l’eredità con beneficio d’inventario il 3 settembre 2004, ma non redasse l’inventario nei termini di legge; il 24 aprile 2006 cedette inoltre beni ereditari a titolo transattivo senza la prescritta autorizzazione giudiziaria. Il fratello della defunta, con citazione dell’8 settembre 2007, convenne in giudizio la fondazione, una collegataria e l’esecutore testamentario, chiedendo, tra l’altro, di dichiarare la decadenza della fondazione dalla facoltà di accettare l’eredità ai sensi degli artt. 487, 485 e 493 c.c. La fondazione effettuò una seconda dichiarazione di accettazione beneficiata il 31 luglio 2006; l’inventario fu iniziato il 27 ottobre 2006 e completato l’11 marzo 2007, dopo una proroga giudiziale di sei mesi. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 novembre 2010, respinse la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2360/2015 depositata il 14 aprile 2015, rigettò l’appello principale. In Cassazione il fratello ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 473 e 487 c.c., sostenendo che la mancata tempestiva redazione dell’inventario avesse determinato la decadenza definitiva dell’ente dal diritto di accettare; (2) violazione degli artt. 473 e 493 c.c., sostenendo che la cessione transattiva di beni ereditari senza autorizzazione comportasse l’incapacità della fondazione a succedere; (3) violazione dell’art. 91 c.p.c., per essere stato condannato alle spese anche nei confronti dell’esecutore testamentario, contro il quale non aveva formulato domande e che si era mantenuto estraneo alla lite.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha confermato che l’accettazione beneficiata da parte di una persona giuridica è una fattispecie a formazione progressiva, composta dalla dichiarazione e dalla redazione dell’inventario, entrambi necessari: se l’inventario non è redatto nei termini, la dichiarazione non produce l’acquisto della qualità di erede e perde anche i suoi effetti strumentali. Tuttavia, tale inefficacia non comporta una decadenza dal diritto di accettare, poiché una simile causa di perdita non è prevista dalla legge: finché il diritto non è prescritto e salvo il termine fissato ai sensi dell’art. 481 c.c., l’ente può presentare una nuova dichiarazione beneficiata e redigere tempestivamente l’inventario. La seconda accettazione della fondazione, seguita dall’inventario completato nei termini, è quindi valida ed efficace. La cessione di beni compiuta dopo la prima dichiarazione, ma senza che l’inventario fosse stato redatto nei termini, non ha determinato la decadenza prevista per l’alienazione non autorizzata, perché la fondazione non aveva ancora acquistato la qualità di erede beneficiato. È stato rigettato anche il terzo motivo: il controllo di legittimità sulle spese riguarda il rispetto del principio per cui esse non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, mentre la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese alla fondazione, liquidate in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali del 15%, e all’esecutore testamentario, liquidate in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali del 15%. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’accettazione dell’eredità ad opera di una persona giuridica non può che avvenire, a norma dell’art. 473 c.c., comma 1, con beneficio d’inventario, con la conseguenza che il mancato perfezionamento del modulo legale, per omessa redazione dell’inventario nei termini e modi previsti dalla legge, comporta che l’ente chiamato non acquisti la qualità di erede.
L’ente può accettare l’eredità soltanto con beneficio d’inventario; la dichiarazione non basta a conferirgli la qualità di erede se non è completata dalla redazione dell’inventario secondo termini e modalità di legge.
L’art. 484 c.c., in effetti, nella parte in cui dispone che “l’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione…” e che questa “deve essere preceduta o seguita dall’inventario”, delinea chiaramente una fattispecie la cui realizzazione richiede il compimento, quali suoi elementi costitutivi, tanto dell’uno (la dichiarazione di accettazione beneficiata), quanto dell’altro (la redazione del relativo inventario) adempimento.
L’accettazione beneficiata è una fattispecie a formazione progressiva: dichiarazione e inventario sono entrambi elementi costitutivi, anche se la loro successione cronologica può variare nei casi previsti.
Deve, pertanto, ritenersi che l’ente al quale sia stata devoluta un’eredità, una volta che l’accettazione beneficiata abbia perduto i suoi effetti per la mancata formazione dell’inventario nei termini prescritti, possa senz’altro procedere ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata ed al successivo inventario nei predetti termini: vale a dire – nell’impossibilità di applicare alle persone giuridiche forme di acquisto dell’eredità diverse da quella imposta dall’art. 473 c.c., ivi compresa l’accettazione ex lege prevista dall’art. 485, comma 2, e art. 487, comma 2, seconda parte (cfr., sul punto, Cass. n. 19598 del 2004) – i termini stabiliti, in generale, dall’art. 484 c.c., comma 3, e art. 487 c.c., comma 2, prima parte.
La mancata redazione tempestiva dell’inventario rende inefficace l’accettazione precedente ma non fa perdere all’ente il diritto di accettare: entro i limiti temporali applicabili, l’ente può rinnovare l’accettazione nella sola forma beneficiata consentita.
Deve, pertanto, ritenersi che l’ente al quale sia stata devoluta un’eredità, una volta che l’accettazione beneficiata abbia perduto i suoi effetti per la mancata formazione dell’inventario nei termini prescritti, possa senz’altro procedere ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata ed al successivo inventario nei predetti termini: vale a dire – nell’impossibilità di applicare alle persone giuridiche forme di acquisto dell’eredità diverse da quella imposta dall’art. 473 c.c., ivi compresa l’accettazione ex lege prevista dall’art. 485, comma 2, e art. 487, comma 2, seconda parte (cfr., sul punto, Cass. n. 19598 del 2004) – i termini stabiliti, in generale, dall’art. 484 c.c., comma 3, e art. 487 c.c., comma 2, prima parte.
Per l’ente, la mancata formazione dell’inventario non determina l’acquisto automatico dell’eredità in forma pura e semplice; l’ente conserva invece la possibilità di effettuare una nuova accettazione beneficiata nei termini applicabili.
L’omessa redazione dell’inventario nei termini prescritti da parte dell’ente chiamato all’eredità comporta, poi, oltre al mancato acquisto dello status di erede (che non può che essere beneficiato), anche, ed a maggior ragione, l’impossibilità, per l’ente medesimo, di decadere dallo stesso pur avendo provveduto, dopo la dichiarazione di accettazione ma senza aver redatto l’inventario nei termini prescritti, all’alienazione, in via transattiva, di beni ereditari.
La decadenza collegata all’alienazione non autorizzata dei beni ereditari presuppone che l’ente abbia acquistato la qualità di erede beneficiato. Se l’inventario non è stato redatto nei termini e la fattispecie di accettazione non si è perfezionata, la cessione successiva alla dichiarazione non determina quella decadenza.
Ritiene, al contrario, la Corte che – una volta che la dichiarazione di accettazione dell’eredità abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell’inventario nei termini stabiliti dalla legge – la persona giuridica, in mancanza di un’espressa disposizione normativa che ne preveda espressamente la perdita, conserva (salvi, naturalmente, gli effetti estintivi conseguenti, secondo le norme comuni, alla sua prescrizione ovvero al decorso del termine fissato a norma dell’art. 481 c.c.) il diritto di accettare l’eredità.
Il diritto dell’ente di rinnovare l’accettazione permane finché non sia prescritto e salvo che sia scaduto il termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 481 c.c.
Sennonchè, com’è noto, con riferimento al regolamento delle spese processaualil, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017).
In Cassazione, sul regolamento delle spese il sindacato è limitato alla verifica che non siano poste a carico della parte vittoriosa; la scelta di compensarle, integralmente o parzialmente, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
La disposizione è richiamata quale norma che ha introdotto il testo applicato dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’accettazione dell’eredità da parte di una persona giuridica soggetta all’art. 473 c.c. si perfeziona soltanto con il compimento sia della dichiarazione di accettazione beneficiata sia dell’inventario: la dichiarazione, da sola, non attribuisce la qualità di erede.
- Se l’inventario non viene redatto nei termini di legge, l’accettazione beneficiata dell’ente non si perfeziona e la dichiarazione perde i propri effetti; ciò non comporta, in assenza di un’espressa previsione normativa, la decadenza dal diritto di accettare l’eredità.
- L’ente la cui precedente accettazione beneficiata sia divenuta inefficace può presentare una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata e redigere il relativo inventario, purché il diritto non sia prescritto e non sia scaduto il termine eventualmente fissato ai sensi dell’art. 481 c.c.
- La decadenza connessa all’alienazione non autorizzata di beni ereditari presuppone l’acquisto della qualità di erede beneficiato; l’alienazione compiuta dopo una dichiarazione non perfezionata per mancata tempestiva redazione dell’inventario non determina tale decadenza.
- Il sindacato della Cassazione sul regolamento delle spese è circoscritto alla verifica che esse non siano state poste a carico della parte vittoriosa; la valutazione sull’opportunità di compensarle, in tutto o in parte, spetta al giudice di merito.
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