Cassazione Civile, Ordinanza n. 14387/2019 del 27/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Il ricorrente, socio lavoratore di una società, si era rivolto a un commercialista per individuare la modalità fiscalmente più conveniente per uscirne. Secondo quanto allegato, il professionista gli aveva consigliato il recesso, prospettando un costo fiscale di circa 85.000 euro (indicato poi nella decisione come 88.000 euro), su un realizzo di 775.000 euro. Dopo avere seguito il consiglio, il cliente apprese che l’imposizione sarebbe stata di 117.000 euro e ricevette poi un accertamento fiscale per 190.993,82 euro; il costo fiscale complessivo riferito nel ricorso fu di circa 199.000 euro. In primo grado la domanda risarcitoria per responsabilità professionale fu accolta, anche sulla base di una consulenza tecnica; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2224/2017 depositata il 2 ottobre 2017, riformò la decisione, ritenendo che il recesso fosse l’unica strada possibile e che il cliente l’avesse scelto liberamente, senza che fosse determinante un consiglio del commercialista. In cassazione il cliente formulò sei motivi. Con i primi tre denunciò, sotto diversi profili, violazioni delle regole sulla valutazione delle prove e sull’onere probatorio, contestando la ricostruzione dei fatti e dell’oggetto dell’incarico: la consulenza avrebbe dovuto riguardare sia l’opportunità di lasciare la società sia la modalità fiscalmente più conveniente, con informazione sulle alternative. Con il sesto motivo denunciò la violazione dell’art. 1218 c.c., sostenendo che, allegato l’errore nella stima del costo fiscale del recesso, spettasse al professionista provare la non imputabilità dell’inadempimento. Il secondo e il sesto motivo ponevano le questioni ritenute assorbenti; gli altri motivi furono dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il sesto motivo, dichiarando assorbiti gli altri quattro. Ha affermato che il professionista deve informare compiutamente il cliente sulle soluzioni praticabili e su quelle non praticabili o non convenienti, affinché questi possa scegliere consapevolmente secondo il proprio interesse. Nel caso concreto, dagli atti risultava che il commercialista aveva prospettato soltanto il recesso, senza informare il cliente delle difficoltà connesse alla cessione della quota; la Corte d’appello non aveva adeguatamente considerato né il contesto dell’incarico e l’esigenza informativa né le risultanze della consulenza tecnica, il cui mancato esame poteva integrare omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Inoltre, la differenza tra il carico fiscale stimato in 88.000 euro e quello poi sostenuto, pari a circa 199.000 euro, costituiva allegazione dell’inadempimento; ai sensi dell’art. 1218 c.c. spettava al professionista provare che il maggior costo dipendesse da circostanze a lui non imputabili e imprevedibili. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Nella valutazione della prova dell’adempimento di tale obbligo, se non è sindacabile la discrezionalità riservata al giudice di merito, è tuttavia censurabile il fatto che costui abbia posto a base della decisione prove non emergenti, oppure omesso di considerare non il valore probatorio del fatto, ma la prova in sè.
La valutazione di merito delle prove non è sindacabile in sé, ma è censurabile quando la decisione si fonda su prove non risultanti dagli atti o omette di considerare la prova stessa.
Il ricorrente lamenta il fatto che la corte di appello ha posto a base della sua decisione fatti diversi da quelli emersi e rilevanti per il giudizio e comunque è incorsa in errori di percezione del contenuto della prova.
La norma è invocata dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte decide la questione assorbente applicando in particolare la regola dell’art. 1218 c.c. circa l’onere della prova liberatoria gravante sul debitore.
Secondo la regola dell’art. 1218 c.c., il creditore allega l’inadempimento, ed è onere del debitore dimostrare la non imputabilità, cosi che l’onere del creditore, consistente nella allegazione che il calcolo fatto dal consulente era errato, è stato adempiuto, mentre gravava sul consulente dimostrare che la maggiore somma (il doppio) pagata dal cliente era frutto di vicende e fatti a lui non imputabili, in quanto imprevedibili.
Nella responsabilità contrattuale del professionista, il cliente assolve il proprio onere allegando l’inesattezza della prestazione; spetta al professionista dimostrare che il maggior costo derivante dall’errore dipende da circostanze non imputabili e imprevedibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica può essere denunciato in cassazione quando si traduca nell’omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti.
Massime di principio
- Il professionista incaricato di fornire una consulenza deve informare compiutamente il cliente sulle soluzioni praticabili e, tra quelle prospettate o desiderate, anche su quelle non praticabili o non convenienti, così da consentirgli una scelta consapevole nel proprio interesse.
- Nella responsabilità contrattuale del professionista, il cliente adempie al proprio onere allegando l’inadempimento; quando contesta come errata la stima del costo di un’operazione, spetta al professionista provare che lo scostamento dipenda da circostanze non imputabili e imprevedibili.
- La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove non esclude il controllo di legittimità quando la decisione si fondi su prove non emergenti dagli atti o trascuri l’esame della prova in sé.
- L’omesso esame delle risultanze di una consulenza tecnica può integrare il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., se riguarda un fatto decisivo discusso tra le parti.
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