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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16620/2019 del 20/06/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia trae origine dalla recinzione, realizzata dalla proprietaria del fondo servente, di una strada campestre che i proprietari del fondo confinante sostenevano di utilizzare da oltre trent’anni per raggiungere il proprio terreno. Nel ricorso possessorio depositato il 16 marzo 1999, questi ultimi chiesero la reintegrazione nel possesso del passaggio, affermando di aver acquistato la servitù per usucapione e chiedendo il risarcimento del danno. La società eccepì che il fondo aveva accessi alternativi più comodi, che il tratturo era da tempo abbandonato e che la recinzione era giustificata da ragioni di sicurezza, essendo destinata l’area al ricovero di materiali esplosivi; dichiarò inoltre di avere acquistato il terreno nel 1985. Dopo l’ordine possessorio di reintegrazione del 4 maggio 1999, il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 105/2005, rigettò la domanda. In appello, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 352/2015, accertò l’acquisto per usucapione del diritto di passaggio, ma respinse la domanda risarcitoria. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, per violazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., deduceva l’assenza di opere visibili e permanenti necessarie all’apparenza della servitù e la mancanza di utilitas, sostenendo che il percorso non fosse utilizzabile con veicoli o mezzi agricoli e che il tracciato erboso attestasse il mancato uso; il secondo denunciava l’omesso esame della mancata prova dell’esatta individuazione ed estensione del percorso, della cessazione del collegamento tra il tratturo e la strada vicinale alternativa e della non interclusione del fondo dominante.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva individuato il tracciato e, sulla base delle testimonianze, accertato un uso ultr ventennale anche con mezzi agricoli; tali accertamenti escludevano l’omesso esame dei primi due fatti indicati dalla ricorrente e costituivano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Ha confermato che l’apparenza della servitù di passaggio può risultare anche da un sentiero formatosi naturalmente per uso non sporadico, purché il tracciato o i segni di raccordo rendano visibile, permanente e non equivoca la funzione di accesso al fondo dominante attraverso quello servente. Ha inoltre ritenuto sussistente l’utilitas anche quando il passaggio assicuri una maggiore comodità rispetto a un accesso alternativo: la Corte d’appello aveva accertato che il percorso controverso era più breve e pratico, mentre quello alternativo presentava un varco non praticabile, una pendenza accentuata e protuberanze. La questione della non interclusione non era decisiva, perché non si trattava di una servitù coattiva e l’utilitas era stata riconosciuta in ragione della maggiore comodità del tracciato. La società è stata condannata a rifondere ai controricorrenti, in solido, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e contributo previdenziale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1061 c.c.

    In tema di servitù apparente, l’acquisto per usucapione presuppone, oltre all’esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire.

    Per l’usucapione di una servitù apparente, le opere visibili e permanenti devono essere presenti e funzionalmente destinate all’esercizio della servitù per l’intero periodo utile. Per la servitù di passaggio, l’apparenza può tuttavia risultare anche da un sentiero formatosi naturalmente, se il tracciato o altri segni rendono non equivoca e permanente la funzione di accesso al fondo dominante.

  • art. 1158 c.c.

    In tema di servitù apparente, l’acquisto per usucapione presuppone, oltre all’esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire.

    L’acquisto per usucapione richiede il possesso corrispondente alla servitù per il periodo ventennale, accompagnato, nel caso di servitù apparente, dalla presenza per tutto tale periodo di opere visibili e permanenti idonee a manifestarne la destinazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Le due censure, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta, non sono fondate.

    La censura di violazione o falsa applicazione di legge è infondata quando la decisione impugnata applica correttamente i principi in materia di apparenza e usucapione della servitù di passaggio.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Questo passaggio della decisione di seconde cure esclude la sussistenza dell’omesso esame di cui al secondo motivo di doglianza, tanto con riferimento al primo elemento – rappresentato dall’esatta individuazione del tracciato e della sua estensione – quanto con riguardo al secondo profilo -la dismissione del collegamento un tempo esistente tra il passaggio di cui si discute (tratturo) e la strada vicinale che costituisce l’accesso alternativo al fondo dominante.

    Non sussiste omesso esame quando la sentenza d’appello ha considerato i fatti decisivi dedotti dalla parte, anche attraverso accertamenti sul tracciato e sulle modalità del suo utilizzo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    L’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La disposizione ha inserito nell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 il comma 1-quater, in base al quale, in presenza dei relativi presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • L’acquisto per usucapione di una servitù apparente richiede il possesso corrispondente protratto per vent’anni e che le opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, esistano con tale destinazione per l’intero periodo utile.
  • Per una servitù di passaggio, il requisito dell’apparenza non richiede necessariamente un tracciato realizzato dall’uomo: può bastare un sentiero formatosi naturalmente per effetto di un uso non sporadico, purché il suo percorso, eventualmente insieme ad altri segni di raccordo, manifesti in modo visibile, permanente e non equivoco la funzione di accesso al fondo dominante attraverso quello servente.
  • L’utilitas della servitù di passaggio può consistere anche in una maggiore comodità di accesso rispetto a un percorso alternativo esistente; la comparazione tra i percorsi e l’accertamento della loro praticabilità attengono al merito.
  • La non interclusione del fondo non esclude di per sé l’utilitas di una servitù volontariamente acquistata per usucapione: l’interclusione rileva per le servitù coattive e non è decisiva quando l’utilità del passaggio consiste nella maggiore comodità del collegamento.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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