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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12629/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da un incendio sviluppatosi il 5 agosto 2009 in un immobile confinante di proprietà della convenuta e propagatosi all'immobile della vicina, che agiva per il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la proprietaria dell'immobile di origine del sinistro al pagamento di euro 29.950,00, ritenendola responsabile ex art. 2051 c.c. La Corte d'appello aveva confermato la decisione valorizzando il verbale dei Vigili del fuoco e la CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, da cui risultava come causa più probabile un corto circuito nelle prese dell'impianto elettrico del ripostiglio dell'immobile della convenuta, con esclusione di cause alternative e senza prova liberatoria del custode. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 2) erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. per mancanza di prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno, sostenendo che la causa del sinistro non fosse stata dimostrata e che potessero rilevare cause esterne o l'opera di terzi ignoti; 3) illegittimità della condanna alle spese di primo grado, invocando la compensazione per asserita soccombenza reciproca; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 476 c.c., lamentando che la decisione fosse fondata su prove assenti o male valutate e denunciando in sostanza travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la memoria depositata tardivamente dalla ricorrente. Ha giudicato manifestamente infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica e per relationem, era intellegibile e dava conto dell'adesione alla ricostruzione del primo giudice. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e richiede la prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno, prova che nella specie era stata raggiunta secondo il criterio del più probabile che non; il presunto caso fortuito o l'azione di terzi integravano una diversa ricostruzione fattuale non scrutinabile in cassazione. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, perché l'accoglimento solo ridotto di una domanda proposta in un unico capo non integra soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese, sicché correttamente si applica il principio di soccombenza. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, qualificandolo come denuncia di travisamento della prova non veicolabile nei termini prospettati. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per difetto di attività difensiva dell'intimata, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è oggettiva e si fonda sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; il custode si libera solo provando il caso fortuito o l'interruzione causale dovuta a condotte del danneggiato o di terzi, purché imprevedibili e inevitabili.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La garanzia costituzionale della motivazione è violata solo in presenza di anomalia motivazionale radicale, non per semplice insufficienza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per la motivazione apparente e per altre nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 2051 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che risultano dal testo della sentenza, non alla mera insufficienza o alla diversa lettura delle prove.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; l'accoglimento solo ridotto di una domanda proposta in un unico capo non comporta di per sé soccombenza reciproca.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione, anche parziale, delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisate nella specie.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è consentito censurare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio come violazione dell'art. 115, salvo effettiva decisione su prove non introdotte o non contestate nei termini di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a una diversa ponderazione del materiale istruttorio, non a un vero errore di percezione o travisamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria va depositata nel termine previsto; quella depositata tardivamente è inammissibile.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, quando ne ricorrano i presupposti, nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    È la disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem della sentenza di appello è valida quando consente di comprendere il percorso argomentativo seguito e mostra che le censure dell'appellante sono state effettivamente esaminate.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, non quando sia sintetica, ma solo quando sia obiettivamente incomprensibile o priva di reale contenuto giustificativo.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode deve dimostrare il caso fortuito o una causa esterna imprevedibile e inevitabile.
  • Nel caso di danni da incendio proveniente da un immobile, il proprietario-custode risponde dei danni arrecati ai beni altrui anche se il bene danneggiato non è in contiguità fisica immediata con quello da cui il fuoco si è propagato.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa lettura delle prove, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360, n. 5, c.p.c. o dei rimedi straordinari previsti per il travisamento della prova.
  • L'accoglimento solo parziale di una domanda proposta in un unico capo non integra, di regola, soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese; resta applicabile il criterio della soccombenza.
  • La doglianza che denunci il travisamento della prova non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, ma richiede la deduzione di una svista percettiva effettiva; in difetto, il rimedio può essere semmai la revocazione per errore di fatto.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreGiudicato

Testo integrale

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