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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26910/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di una dichiarazione DOCFA relativa a una parziale redistribuzione degli spazi interni di un immobile destinato ad albergo, aveva rettificato il classamento dell’unità immobiliare, innalzandone la rendita da circa euro 38.020,00 a euro 59.300,00. La contribuente aveva impugnato l’atto; la CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo non dimostrati dall’Ufficio elementi sufficienti a giustificare un sensibile aumento della rendita, in presenza di modifiche interne definite marginali e senza incremento di volumetria. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di punti decisivi della controversia: in particolare, lamentava che la CTR non avrebbe considerato l’inidoneità a fini comparativi degli alberghi indicati come comparabili perché non omogenei, e la rilevante discrepanza tra le superfici a verde calcolate dall’Ufficio e quelle dichiarate nel DOCFA e nella relazione tecnica, forse dovuta all’uso di superfici nette anziché lorde. La società resistente replicava con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente ricondotto all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non deducesse l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle deduzioni difensive, attività non consentita in cassazione. La Corte ha inoltre osservato che i fatti richiamati dall’Ufficio erano stati comunque presi in considerazione dalla CTR, la quale aveva reso una motivazione congrua e giuridicamente corretta: aveva escluso l’idoneità dei comparativi proposti dall’Ufficio perché non dotati, insieme, dei requisiti di vicinanza e analogia, e aveva valorizzato sia la marginalità delle modifiche interne sia l’assenza di aumento di volumetria, oltre al precedente assetto della rendita e all’esito sfavorevole di precedenti atti di rideterminazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di giudizio. La Corte ha infine escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di punti decisivi della controversia

    Dopo la riformulazione operata dal d.l. n. 83/2012, il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la censura dell’omessa valutazione di elementi istruttori o la richiesta di una nuova rivalutazione del merito.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012

    Ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il perimetro del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la gestione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne ha escluso l’applicazione nei confronti dell’amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato omesso l’esame di un fatto storico decisivo e discusso, non quando si contesti la valutazione delle prove o si solleciti una diversa lettura del merito.
  • L’omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • In tema di rettifica catastale, la comparazione con immobili omogenei richiede che i beni posti a confronto presentino requisiti effettivi di analogia e di vicinanza; in difetto, la comparazione può essere giudicata inidonea.
  • Una modifica interna qualificabile come marginale e priva di incremento di volumetria non è, da sola, sufficiente a giustificare un sensibile aumento della rendita catastale se l’Ufficio non fornisce elementi ulteriori adeguati a sostegno della rideterminazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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