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Legge

LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

Normativa italiana090G0071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina sulle armi: amplia alcune definizioni, modifica requisiti e limiti per autorizzazioni e collezione, introduce esenzioni e casi di porto senza licenza per specifiche categorie, regola l’ingresso di agenti esteri con armi e prevede una sanatoria di 180 giorni per la consegna o denuncia di armi e materiali detenuti illegalmente. Contiene anche una sanzione per il mancato pagamento della tassa sul porto d’armi da caccia.

Modifiche alla disciplina sulle armi, porto d'armi e sanatoria per detenzione illegale

Modifiche alla disciplina sulle armi, porto d’armi e regolarizzazione di detenzioni illecite

La legge interviene in modo puntuale sulla legge 18 aprile 1975, n. 110, e su altre norme in materia di armi, porto d’armi, collezione, controlli e sanzioni. Introduce inoltre una finestra temporale di regolarizzazione per alcune detenzioni illegali, limitata a 180 giorni dall’entrata in vigore.

Ambito oggettivo e definizioni di armi

Viene ampliata la nozione di armi comuni da sparo includendo anche:

  • le armi denominate “da bersaglio da sala”;
  • le armi ad emissione di gas;
  • le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte;
  • gli strumenti lanciarazzi, con esclusione delle armi destinate alla pesca e di quelle per le quali la commissione consultiva escluda l’attitudine a recare offesa alla persona in ragione delle caratteristiche proprie.

Inoltre, viene estesa la disciplina relativa a strumenti di segnalazione, salvataggio e protezione civile: il riferimento normativo ricomprende anche i casi in cui tali strumenti siano comunque detenuti o portati per il loro utilizzo in attività di soccorso, salvataggio o protezione civile.

Repressione della commercializzazione di giocattoli che riproducono armi

La disciplina sanzionatoria viene rafforzata per chi produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza rispettare le prescrizioni sulla canna occlusa. In tali casi è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

La legge chiarisce inoltre che, quando l’uso o il porto d’armi è elemento costitutivo del reato o circostanza aggravante, il reato sussiste o è aggravato anche se si tratta di:

  • arma per uso scenico;
  • giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa secondo le prescrizioni.

Requisito della capacità tecnica per autorizzazioni e porto d’armi

Il rilascio delle autorizzazioni per fabbricazione, raccolta, commercio, deposito e riparazione di armi, nonché del permesso di porto d’armi, è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente.

L’accertamento non è richiesto per l’autorizzazione alla collezione.

Collezione di armi

Viene modificato il limite numerico per le armi comuni da sparo detenibili in collezione, portandolo da due a tre esemplari.

Armi antiche inidonee a offendere

La detenzione, la collezione e il trasporto di armi antiche che, per difetto ineliminabile della punta o del taglio oppure dei congegni di lancio o di sparo, siano inidonee a recare offesa, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.

Sanzione per omesso pagamento della tassa sul porto d’armi da caccia

Per chi è munito di licenza di caccia ma omette il pagamento della tassa di concessione governativa, il porto dell’arma per uso di caccia è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 800.000.

Categorie autorizzate al porto d’armi senza licenza e agevolazioni fiscali

Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d’armi senza la licenza prevista dal testo unico di pubblica sicurezza, oltre che ai soggetti già contemplati dalla normativa richiamata, anche a:

  • magistrati dell’ordine giudiziario, anche se temporaneamente fuori ruolo;
  • personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria.

Un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con altri Ministri competenti, deve individuare le categorie esposte a rischio per ragioni di servizio nell’ambito della giustizia, della difesa o della pubblica sicurezza, esonerate dal pagamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza di porto d’armi. Il decreto deve inoltre stabilire le condizioni di applicabilità al personale cessato dal servizio. Restano salve le disposizioni vigenti sulla dotazione e sul porto delle armi in servizio e sulla concessione gratuita della licenza.

Personale dei servizi di informazione e sicurezza

Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza possono portare senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo loro assegnate secondo le disposizioni interne di servizio.

Forze di polizia estere e servizi congiunti di frontiera

Il Ministro dell’interno, o il prefetto delegato della provincia di confine, può autorizzare personale appartenente a forze di polizia o servizi di sicurezza di altro Stato, al seguito di personalità di quello Stato, a introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.

L’autorizzazione:

  • vale solo per il periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate;
  • è subordinata alla reciprocità tra gli Stati.

La stessa autorizzazione può essere rilasciata anche agli agenti di polizia dei Paesi dell’Unione europea e di altri Paesi con specifici accordi di collaborazione interfrontaliera, per servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. In tali casi le armi possono essere usate esclusivamente per legittima difesa.

Per i danni causati da agenti di polizia di Paesi diversi da quelli appena indicati, durante lo svolgimento di tali servizi, si applicano in quanto compatibili le disposizioni richiamate dalla Convenzione di Schengen.

Regolarizzazione della detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi

È prevista una causa di non punibilità per chi detiene illegalmente armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra, armi da punta e da taglio, parti di esse, congegni necessari al funzionamento, munizioni, esplosivi e altri congegni micidiali, purché provveda:

  • alla consegna all’ufficio di pubblica sicurezza, o in mancanza alla stazione dei carabinieri competente territorialmente, prima dell’accertamento del reato e comunque entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • oppure, se si tratta di armi, munizioni ed esplosivi detenibili legalmente, alla denuncia prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La denuncia è valida anche senza indicazione della provenienza.

Decorrenza e limite temporale

L’unica disciplina espressamente limitata nel tempo è la sanatoria per le detenzioni illegali, che opera soltanto se la consegna o la denuncia avvengono entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e comunque prima dell’accertamento del reato.

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