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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42610/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art.192 c.p.p. con riferimento al giudizio di responsabilità: il ricorrente sostiene contraddittorietà tra la sentenza di primo grado (che lo avrebbe ritenuto autore materiale) e quella d'appello (che lo avrebbe ritenuto complice), evidenziando l'incompatibilità delle caratteristiche fisiche con il soggetto ripreso e censurando l'attribuzione della Seat Altea alla convivente del Libardo sulla base di ricerche di polizia non documentate; sostiene inoltre che l'auto poteva essere in uso ad altri familiari e che la convivente aveva dichiarato la loro presenza in pizzeria all'ora del fatto. (2) violazione dell'art.133 c.p. e censura di eccessività della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo è ritenuto inammissibile per molteplici profili: è stato mal prospettato come vizio di violazione di legge (art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.) quando in realtà riguarda la valutazione delle prove e la motivazione; è inammissibile l'uso dell'art.192 c.p.p. per superare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione; il ricorrente non ha osservato l'onere di autosufficienza (non ha allegato o trascritto gli atti che ritiene travisati) e propone una valutazione alternativa delle prove che la Corte di legittimità non può accogliere. La Corte ritiene la motivazione d'appello non manifestamente illogica, avendo collegato dati certi (riprese video, targa parziale e riscontri della polizia giudiziaria, dichiarazioni della convivente e incompatibilità dell'invalidità sopravvenuta) a conclusioni coerenti. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono adeguatamente motivati con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato (pregresse condanne, anche per reati associativi). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sia ammissibile utilizzarlo per superare i limiti di autosufficienza e di impugnazione delle doglianze sulla motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per chiarire che la doglianza dedotta attiene in realtà a errata valutazione delle prove (travisamento) e non a violazione di norme di diritto astratto; tale prospettazione è inammissibile se non correttamente formulata e documentata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferito ai limiti del sindacato sulla motivazione: la Cassazione può censurare solo la manifesta illogicità della motivazione rispetto a se stessa, non riesaminare il merito probatorio.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha richiamato che la valutazione dei criteri di cui all'art.133 rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e non arbitraria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e allegare gli atti che ritiene travisati per rendere il ricorso esaminabile.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è competente a riesaminare il merito delle valutazioni probatorie: non può sostituirsi al giudice di merito proponendo una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica rispetto a se stessa.
  • Le censure sulla valutazione della prova (travisamento, contraddittorietà) richiedono che il ricorso sia autosufficiente: il ricorrente deve indicare e allegare/transcrivere gli atti ritenuti travisati, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Non è ammissibile aggirare i limiti di censura della motivazione invocando norme procedurali (come l'art.192 c.p.p.) per criticare valutazioni di merito: tali censure devono essere inquadrate correttamente per restare esaminabili.
  • La determinazione della pena e il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se manca motivazione, vi è arbitrio o illogicità manifesta.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad una somma alla cassa delle ammende: è prassi applicare tali sanzioni (art.616 c.p.p.).

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