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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03427/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso dell'IRPEF versata su somme percepite da una medico specialista ambulatoriale convenzionata per spese di viaggio sostenute per raggiungere ambulatori esterni al comune di residenza negli anni 2011-2014. L'Amministrazione aveva negato il rimborso. La contribuente aveva impugnato il diniego e i giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che le somme avessero natura restitutoria/rimborsuale e non retributiva, perché parametrate ai chilometri percorsi e al costo del carburante. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'eccezione di decadenza dal rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 fosse rilevabile d'ufficio e dunque non preclusa in appello; (2) violazione degli artt. 51, commi 1, 2 e 5, 13 e 6 TUIR e erronea interpretazione dell'art. 48 dell'Accordo collettivo nazionale, sostenendo che le somme per spese di viaggio dovessero essere tassate come reddito da lavoro dipendente e non potessero qualificarsi come rimborso esente. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per tardiva istanza è eccezione rilevabile d'ufficio anche in appello, se desumibile dagli atti, e non soggetta al divieto di nuove eccezioni. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando la continuità con il principio secondo cui il rimborso spese di accesso previsto per il medico convenzionato che svolga l'incarico in un comune diverso da quello di residenza, determinato con criterio forfettario chilometrico, è ontologicamente distinto dalle trasferte ex art. 51, comma 5, TUIR e rientra nel principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, con conseguente imponibilità; inoltre non opera la deroga dell'art. 51, comma 2, lett. d), TUIR. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La decadenza dal diritto al rimborso, se prevista in favore dell'Amministrazione finanziaria e attinente a situazione non disponibile, è rilevabile d'ufficio anche in secondo grado, se emerge dagli atti, e non è soggetta al divieto di nuove eccezioni.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    Termine per la domanda di rimborso dell'imposta indebitamente versata; il suo mancato rispetto integra una decadenza rilevabile d'ufficio nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 2969 c.c.

    Le decadenze stabilite dalla legge in favore dell'Amministrazione, relative a situazioni indisponibili, possono essere rilevate d'ufficio.

  • art. 51, commi 1, 2 e 5, TUIR

    Le somme corrisposte al medico convenzionato per spese di viaggio, non riconducibili alla disciplina delle trasferte temporanee, rientrano nel principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e sono imponibili; la deroga del comma 2, lett. d), non si applica agli spostamenti individuali.

  • art. 13, comma 1, TUIR

    Richiamato nel motivo di ricorso della contribuente, ma il testo non consente di desumere una specifica autonoma ratio applicata dalla Corte.

  • art. 6, comma 2, TUIR

    Richiamato nel motivo di ricorso della contribuente, senza una specifica interpretazione autonoma esplicitata nella decisione.

  • art. 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

    Richiamato dalla parte, ma la Corte valorizza la disciplina del rimborso di accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'accordo e la sua natura di emolumento imponibile, non riconducibile a rimborso esente.

  • art. 35 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271

    Il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro in comune diverso da quello di residenza, determinato con criterio forfettario chilometrico, è distinto dalle trasferte ex art. 51, comma 5, TUIR e concorre al reddito imponibile.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso la causa nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata, quando posta a tutela dell'Amministrazione e relativa a situazioni indisponibili, può essere rilevata d'ufficio anche in appello se risultante dagli atti di causa.
  • Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello non impedisce la deduzione o la rilevazione officiosa di una decadenza fiscale rilevabile ex lege.
  • I rimborsi/indennità corrisposti al lavoratore per spese di accesso o di viaggio, quando siano determinati in base a criteri forfettari o comunque correlati all'incarico svolto e non a una vera trasferta temporanea su richiesta del datore di lavoro, rientrano nel principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e sono imponibili.
  • La deroga alla imponibilità prevista per le prestazioni di trasporto collettivo non si estende ai rimborsi per spostamenti individuali del prestatore di lavoro.
  • Quando il principio di diritto è già consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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