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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38400/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello contro il decreto di rigetto della revoca del sequestro preventivo su macchinari. La ricorrente contestava: 1) carenza o motivazione meramente apparente dell'ordinanza; 2) errata valutazione della buona fede dell'acquisto da parte della D.P. Group, deducendo che Ecosistemi S.r.l. non è fittizia e che esistono documenti contabili a prova; 3) mancata valutazione dei bilanci della IMS e delle concrete verifiche sulla fittizietà delle operazioni e dei legami familiari; 4) errata individuazione del profitto del reato e del soggetto beneficiario; 5) assenza del periculum in mora, essendo il reato ormai consumato e i beni già trasferiti, non essendo il sequestro preventivo necessario per impedire ulteriori aggravamenti del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) il ricorso in cassazione contro misure cautelari reali del terzo è ammissibile solo per vizio di violazione di legge; b) la motivazione dell'ordinanza impugnata non è radicalmente mancante né priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; c) il Tribunale ha valutato correttamente due profili alternativi per il mantenimento del sequestro: che i macchinari costituiscono corpo o profitto del reato di bancarotta fraudolenta riconducibile alla fallita IMS, e che il vincolo cautelare è comunque necessario per impedire la dispersione o una ulteriore cessione che aggraverebbe il pregiudizio ai creditori; d) gli elementi indiziari (stessa ubicazione dei beni, operazioni cartolari tramite Ecosistemi, modalità di pagamento irrisorie, stretti rapporti familiari e promiscuità tra le imprese) giustificano il fumus e il periculum in mora; e) il terzo interessato può in sede cautelare contestare principalmente la propria titolarità o disponibilità del bene e allegare la buona fede, che però deve essere provata con elementi concreti; f) condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 325 comma 1 c.p.p.

    Limita il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari reali al solo vizio di violazione di legge; tuttavia la Corte ammette che vizî motivazionali talmente gravi da tradursi in violazione di legge rientrano nel controllo di legittimità.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiesto requisito della motivazione; la Corte ricorda che la mancanza assoluta o la motivazione priva dei requisiti minimi integra un vizio rilevante ai fini del controllo ex art. 325 c.p.p.

  • art. 321 comma 2 c.p.p.

    Norma che regola il sequestro preventivo funzionale alla confisca; la Corte distingue il caso in cui rileva la buona fede del terzo solo se il sequestro è finalizzato esclusivamente alla confisca.

  • art. 240 comma 1 e cpv. c.p.

    Riferimento alle disposizioni penali sulla confisca e sul profitto del reato; la Corte sottolinea l'importanza di individuare il collegamento tra reato e cosa e la qualità di terzo estraneo che non abbia conseguito vantaggi.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma condannando la ricorrente anche al pagamento alla Cassa delle ammende per eventuali profili di colpa nella formulazione dei motivi.

  • art. 1147 c.c.

    Citato solo per confronto terminologico sulla buona fede civile; la Corte chiarisce che il concetto di buona fede in sede penale è più stringente rispetto a quello civile e richiede diligenza concreta.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione in Cassazione di misure cautelari reali proposte da terzi, il sindacato è limitato ai soli vizî di violazione di legge; ciononostante la Corte può esaminare vizi motivazionali così gravi da integrare una violazione di legge.
  • Il terzo che chiede la restituzione di beni sequestrati non può, in generale, contestare i presupposti generali del sequestro (fumus e periculum) ma deve provare la propria titolarità o disponibilità e allegare elementi concreti a fondamento della propria buona fede.
  • La buona fede rilevante in sede penale è più rigorosa rispetto all'orientamento civile: il terzo deve dimostrare, con fatto e documenti concreti, la non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta, del collegamento tra i beni e il reato.
  • Il sequestro preventivo può colpire anche beni formalmente in proprietà di terzi quando la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato; la valutazione tiene conto di elementi fattuali come ubicazione dei beni, modalità di pagamento, operazioni cartolari e rapporti societari o familiari.
  • Per il sequestro funzionale alla confisca occorre valutare il collegamento tra il reato e il profitto; se i beni sono corpo o profitto del reato la misura può essere mantenuta anche se i beni sono intestati a terzi.
  • Documentazione contabile e modalità di pagamento chiare e coerenti sono essenziali per il terzo che voglia dimostrare la legittimità dell'acquisto; semplici proteste di 'buona fede' senza prove materiali difficilmente bastano a far cessare la misura cautelare.
  • Quando esistono indizi di operazioni simulate (trasferimenti cartolari, immediata riconsegna nel medesimo sito, pagamenti simbolici, promiscuità societaria e familiare) il giudice può ritenere sussistenti sia il fumus di bancarotta distrattiva sia il periculum in mora.

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